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Impugnazione proposta il 29 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commissione

(Causa C-56/18 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.;

respingere la terza censura del sesto motivo di ricorso in quanto infondata;

rinviare la causa al Tribunale per l’esame dei restanti cinque motivi di ricorso;

in subordine:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., nei limiti in cui il punto 1 del suo dispositivo statuisce anche sull’aiuto agli investimenti;

rinviare la causa al Tribunale per l’esame dei restanti cinque motivi di ricorso;

riservare la decisione relativa alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale nella causa T-263/15 deve essere annullata in quanto viziata da errori di diritto, che la Commissione ha raggruppato in tre motivi di diritto:

1. Errata qualificazione giuridica del «diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni» e delle conseguenze giuridiche della sua violazione alla luce della sentenza della Corte nella causa C-49/05 P, Ferriere Nord SpA / Commissione.

La decisione controversa 2015/1586/UE1 ha fondato la dichiarazione di incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto al funzionamento per la società PLGK su due ragioni tra di loro indipendenti. La ragione principale di tale incompatibilità era l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto agli investimenti (v. punto 244 della decisione controversa). Il mancato soddisfacimento del primo criterio stabilito dagli orientamenti del 2014, ossia che l’aiuto al funzionamento contribuisca al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, costituiva soltanto la seconda ragione complementare per dichiarare tale aiuto incompatibile con il mercato interno.

Tuttavia, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 71-98 della sentenza, l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto al funzionamento per la società PLGK risulta esclusivamente dall’applicazione degli orientamenti del 2014 e, pertanto, il Tribunale ha svolto la propria valutazione sulla base della sentenza nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P. Tale presunzione derivava dall’erronea interpretazione della decisione controversa e, in particolare, dei suoi punti 244 e 245 (v. infra, secondo motivo di impugnazione). Nel caso in cui il Tribunale avesse interpretato correttamente la decisione controversa sotto tale profilo, avrebbe dovuto concludere che l’esame della terza censura del sesto motivo era inoperante (inopérant) in quanto non poteva portare all'annullamento della decisione controversa.

Ai punti 69-89 della sentenza il Tribunale è incorso in due errori di diritto, allorché ha applicato il «diritto di presentare osservazioni» degli interessati all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in modo contrastante rispetto alla sentenza della Corte nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P, punti 78-84. Il primo motivo di diritto è composto da due parti:

i) errata qualificazione giuridica del «diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni», nella situazione all’origine della sentenza, come «formalità sostanziale», la cui inosservanza comporta automaticamente l’illegittimità della decisione della commissione senza necessità di dimostrare l’incidenza di tale violazione sulla situazione della parte e sul dispositivo della decisione (punti 70, 81 e 83 della sentenza).

ii) anche volendo ritenere, tuttavia, – come ha fatto il Tribunale – che l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto al funzionamento per la società PLGK risulti dall’applicazione degli orientamenti del 2014, quod non, il Tribunale ha a tale riguardo erroneamente interpretato e applicato la sentenza della Corte nella causa Ferriere Nord SpA/Commissione, C-49/05 P. In realtà, infatti, le disposizioni degli orientamenti del 2014 applicate nel valutare l’aiuto al funzionamento erano sostanzialmente identiche alle disposizioni applicate nella revoca della decisione sulla base degli orientamenti del 2005 e pertanto le osservazioni delle parti interessate sugli orientamenti del 2014 non potevano incidere, sotto tale profilo, sul dispositivo della decisione.

2. Errata interpretazione della decisione controversa e della revoca della decisione della Commissione

L’illegittimità della decisione controversa, dichiarata dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, si fonda sull’erronea interpretazione – ai punti 84-87 della medesima sentenza – della causa dell’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto al funzionamento, presentata al punto 244 della decisione controversa come derivante dagli orientamenti del 2014 e dalla revoca della decisione 2014/883/UE2 . L’erronea interpretazione del punto 244 della decisione controversa derivava dall’erronea interpretazione del punto 245 della medesima decisione.

Al punto 244 della decisione controversa, la Commissione ha richiamato il punto 227 della decisione revocata 2014/883/UE, ribadendo la conclusione in esso contenuta secondo la quale «la concessione di un aiuto al funzionamento volto a garantire l’attuazione di un progetto di investimento che beneficia di un aiuto agli investimenti incompatibile [è], per sua natura, incompatibile con il mercato interno». Nella successiva frase del punto 244, la Commissione ha giustificato tale conclusione nel modo seguente: «[s]enza l’aiuto agli investimenti incompatibile l'aeroporto di Gdynia non esisterebbe, in quanto è interamente finanziato da tale aiuto, e l'aiuto al funzionamento non può essere concesso per un'infrastruttura aeroportuale inesistente».

Tuttavia, al punto 245 la Commissione ha affermato che «[t]ale conclusione, tratta ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, è altrettanto valida ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e sufficiente per ritenere che l'aiuto al funzionamento concesso al gestore aeroportuale sia incompatibile con il mercato interno».

L’espressione «valida ai sensi degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014», utilizzata al punto 245 della decisione controversa, non significa che essa derivi da tali orientamenti. Il punto è che essa non può essere modificata attraverso l’applicazione delle disposizioni degli orientamenti del 2014. Nel richiamato punto 245 della decisione controversa si afferma che l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto al funzionamento derivante dall’incompatibilità dell’aiuto agli investimenti è indipendente (si basa su un’argomentazione diversa) dagli orientamenti del 2014. L’«imprecisione» cui fa riferimento il Tribunale al punto 85 della sentenza, quale emersa in relazione alla revoca della decisione, non è tale da mettere in discussione la correttezza della citata conclusione della decisione controversa.

3. Motivo di diritto: mancata proporzionalità del punto 1 del dispositivo della sentenza.

In via subordinata, per il caso in cui la Corte respingesse i precedenti motivi di impugnazione, la Commissione deduce che il punto 1 del dispositivo della sentenza, che annulla integralmente gli articoli 2-5 della decisione controversa, è sproporzionato. Esso andrebbe oltre la portata della dichiarazione di illegittimità della decisione controversa, contenuta ai punti 71-89 della sentenza, relativa all’aiuto al funzionamento, in quanto comprende una decisione riguardante l’aiuto agli investimenti. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione controversa non è separabile, basandosi sul suo articolo 2. Secondo una costante giurisprudenza, tuttavia, il criterio della separabilità dell’atto stabilisce se, a seguito del parziale annullamento dell’atto, si determini un cambiamento quanto alla sua natura. Con l’annullamento della decisione controversa in riferimento all’aiuto al funzionamento la sostanza della decisione controversa non verrebbe modificata, poiché tale decisione continuerebbe a riguardare l’aiuto agli investimenti per la società PLGK.

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1 Decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) – Polonia – Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2015) 1281] (GU 2015, L 250, pag. 165).

2 Decisione della Commissione, dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) – Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2014) 759] (GU 2014, L 357, pag. 51).