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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. / D.

(Causa C-586/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Resistente: D.

Questioni pregiudiziali

1.a.    Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad un sistema in cui il giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo in linea di principio non può prendere in considerazione nell’esame del ricorso un motivo di asilo dedotto per la prima volta da uno straniero nella procedura d’impugnazione dinanzi a detto giudice.

1.b.    Se rilevi al riguardo se viene dedotto un motivo di asilo effettivamente nuovo, ossia un motivo per chiedere la protezione internazionale basato su fatti e circostanze successivi alla data della decisione dell’autorità accertante sulla domanda di protezione internazionale, oppure un motivo occultato, ossia un motivo per chiedere la protezione internazionale basato su fatti e circostanze precedenti alla data della decisione dell’autorità accertante e che uno straniero colpevolmente non ha comunicato già nella fase amministrativa, pur essendone a conoscenza.

1.c.    Se al riguardo rilevi se il motivo di asilo venga dedotto nel contesto di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo avverso una decisione dell’autorità accertante su una prima domanda o su una domanda reiterata di protezione internazionale.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione osti anche a che il giudice amministrativo di primo grado in materia di asilo possa scegliere di rinviare l’esame di un motivo di asilo, dedotto per la prima volta nel procedimento dinanzi a detto giudice, ad una nuova procedura dinanzi all’autorità accertante, per garantire una buona amministrazione della giustizia nella procedura giurisdizionale o per evitare un inammissibile ritardo nella medesima.

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1 GU 2013, L 180, pag. 60.