Language of document : ECLI:EU:C:2017:625

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

31 luglio 2017 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑342/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), con ordinanza dell’11 maggio 2017, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2017, nel procedimento

Memoria Srl,

Antonia Dall’Antonia

contro

Comune di Padova,

con l’intervento di:

Alessandra Calore,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, J. Malenovský, e l’avvocato generale, M. Campos Sánchez-Bordona,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.

2        Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra la Memoria Srl (in prosieguo: la «Memoria»), la cui attività commerciale consiste nell’offrire un servizio di custodia di urne cinerarie in colombari, e la sig.ra Antonia Dall’Antonia, da un lato, e il Comune di Padova (Italia), dall’altro, in merito a una normativa, adottata da quest’ultimo, che ha come effetto, segnatamente, di vietare agli affidatari di un’urna cineraria di confidarne la custodia, dietro pagamento, a un’impresa privata (in prosieguo: la «normativa in questione»).

3        A sostegno del suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la Memoria sostiene che la normativa in questione sarebbe contraria ai principi del diritto dell’Unione e, in particolare, a quelli della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

4        A questo proposito, il giudice del rinvio dubita del fatto che la Memoria possa validamente invocare questi principi a sostegno del suo ricorso, in quanto la normativa in questione non si applica all’intero territorio nazionale, ma unicamente a quello del Comune di Padova. D’altra parte, qualora si dovesse ritenere che detti principi possano applicarsi a una situazione quale quella in questione nel procedimento principale, questo stesso giudice ritiene che esistano ragioni per dubitare della conformità della normativa in questione con i citati principi poiché, segnatamente, detta normativa non sarebbe giustificata da nessun motivo di ordine pubblico, di certezza del diritto o di sanità pubblica.

5        È alla luce di ciò che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte una questione pregiudiziale, ai sensi della quale esso chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa comunale, quale quella in questione, la quale prevede, in primo luogo, che l’affidatario di un’urna cineraria non può in nessun caso confidarne la conservazione a terzi, in secondo luogo, che quest’urna dev’essere conservata esclusivamente presso l’abitazione dell’affidatario e, in terzo luogo, che in nessun caso la conservazione di detta urna può avere finalità lucrative e, pertanto, che non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie.

6        Il giudice del rinvio ha corredato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale di un’istanza di procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

7        A sostegno della sua istanza, il giudice del rinvio sostiene che quest’ultima verte su una questione semplice attinente al riconoscimento delle libertà economiche previste dal Trattato FUE.

8        A questo proposito, l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del medesimo regolamento.

9        Tuttavia, la circostanza che la questione proposta sia semplice, anche ad ipotizzarla accertata, non può di per sé dimostrare che la sua natura richieda un suo rapido trattamento e che, di conseguenza, la presente causa debba essere sottoposta al procedimento pregiudiziale accelerato previsto da detto articolo 105, paragrafo 1. Quanto alla circostanza che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda le libertà economiche, basti constatare che questo è il caso di un gran numero di cause promosse dinanzi alla Corte.

10      Alla luce di ciò, non può essere accolta l’istanza del giudice del rinvio diretta ad ottenere il trattamento della presente causa con procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

È respinta l’istanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), diretta ad ottenere il trattamento della causa C342/17 con il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Lussemburgo, 31 luglio 2017

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.