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Impugnazione proposta il 20 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2014, causa T-461/12, Hansestadt Lübeck/Commissione europea

(Causa C-524/14 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Altra parte nel procedimento: Hansestadt Lübeck, già Flughafen Lübeck GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado;

in subordine: dichiarare privo di oggetto il ricorso di primo grado;

in via di ulteriore subordine: dichiarare infondata la parte del quarto motivo di ricorso nella quale si censura una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in riferimento al criterio della selettività e rinviare la causa al Tribunale per le altre parti del quarto motivo nonché per il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso;

condannare la ricorrente nel procedimento di primo grado al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione ovvero, in subordine, nel caso di rinvio della causa al Tribunale, riservare le spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione sino alla pronuncia della relativa sentenza.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: mancanza di incidenza individuale

Il Tribunale ha ritenuto che la Hansestadt Lübeck, in quanto subentrata nei diritti dell’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1° gennaio 2013, sia individualmente riguardata dalla decisione impugnata; tale impresa pubblica, infatti, attraverso la concessione di aiuti di Stato, avrebbe esercitato poteri che le sarebbero stati conferiti in via esclusiva. Tale conclusione si fonderebbe sul fatto che l’impresa pubblica propone il tariffario a un’autorità di regolamentazione del Land che può o approvarlo o respingerlo (punti da 29 a 34 della sentenza impugnata).

Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe sì accertato in modo corretto i fatti, considerando tuttavia erroneamente l’impresa pubblica che fino al 1° gennaio 2013 ha gestito l’aeroporto di Lubecca come autorità concedente nell’esercizio di poteri conferitile in via esclusiva. In conformità della giurisprudenza della Corte, nello stabilire se un ente pubblico o privato che dà attuazione a una normativa in materia di aiuti (come l’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1° gennaio 2013) sia interessato individualmente, decisivo è se a disporre del potere di determinare l’amministrazione e la politica di tale ente sia l’interessato stesso o invece lo Stato 1 . I fatti accertati dal Tribunale evidenzierebbero che tale potere spetta allo Stato, e ciò per due motivi: il tariffario necessita della previa autorizzazione da parte dell’autorità di regolamentazione del Land e, da parte sua, tale autorità è vincolata alle norme federali in materia di diritti aeroportuali. Pertanto, la mera circostanza che il gestore aeroportuale debba proporre il tariffario non significherebbe che esso possa determinare autonomamente la propria amministrazione e gli obiettivi perseguiti con il tariffario.

Il Tribunale, avendo dichiarato che la facoltà di compiere un atto preparatorio per la concessione di aiuti (nella specie: la presentazione di una proposta di tariffario all’autorità competente) configura l’esercizio di un potere proprio di concedere aiuti , avrebbe commesso un errore giuridico, interpretando in senso troppo ampio la nozione di «incidenza individuale».

Secondo motivo: carenza di interesse ad agire

Secondo il Tribunale, la Hansestadt Lübeck, in quanto subentrata nei diritti dell’impresa pubblica che ha gestito l’aeroporto di Lubecca fino al 1° gennaio 2013, avrebbe un interesse ad agire anche dopo la cessione dell’aeroporto di Lubecca a un investitore privato. Il Tribunale non ha ritenuto necessario accertare se l’obbligo di sospendere il regime di aiuti fosse cessato il 1° gennaio 2013 in quanto, non trattandosi più di fondi pubblici, il tariffario non costituiva più un aiuto di Stato. Anche se così fosse, la ricorrente in primo grado manterrebbe secondo il Tribunale un interesse ad agire, in quanto il procedimento di indagine formale non sarebbe ancora concluso e pertanto la decisione impugnata produrrebbe ancora effetti giuridici.

Il primo argomento del Tribunale sarebbe errato in quanto, anche in mancanza di una decisione definitiva a conclusione del procedimento di indagine formale, la decisione impugnata può perdere il suo unico effetto giuridico, ovvero l’obbligo di sospendere la misura di aiuto per la durata dell’indagine, qualora la misura stessa termini per motivi che esulano dal procedimento di indagine formale (nella specie: la privatizzazione dell’aeroporto).

Il secondo argomento del Tribunale sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza che richiede un interesse esistente e attuale. Nella presente fattispecie il rischio di sospensione della misura prima del 1° gennaio 2013 non si sarebbe verificato, in quanto l’aeroporto è stato privatizzato. La Hansestadt Lübeck non avrebbe provato il proprio interesse a continuare ad agire dopo la privatizzazione dell’aeroporto.

Per questi motivi il Tribunale avrebbe erroneamente accertato in capo alla ricorrente in primo grado un interesse attuale.

Terzo motivo: errata interpretazione della nozione di selettività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Al fine di accertare il carattere selettivo del tariffario stabilito da un’impresa pubblica, occorre verificare, secondo il Tribunale, se quest’ultimo si applichi in modo non discriminatorio a tutti gli utenti attuali e potenziali dei beni e servizi messi a disposizione da tale impresa (punto 53 della sentenza).

Tale posizione è in netta contraddizione con la giurisprudenza della Corte secondo cui una misura non costituisce una misura generale di politica fiscale o economica, e quindi è selettiva, se riguarda solo un determinato settore economico o solo determinate imprese di tale settore2 . Pertanto la Corte avrebbe statuito che le tariffe preferenziali stabilite da imprese pubbliche per beni e servizi sono selettive anche se possono beneficiarne tutti gli utenti attuali e potenziali3 . Nelle sue conclusioni presentate nella causa Deutsche Lufthansa, l’avvocato generale Mengozzi ha applicato tale giurisprudenza a una situazione esattamente corrispondente alla presente fattispecie, ovvero al regolamento di un aeroporto che prevede sconti per determinati grandi utenti, confermando la selettività della misura4 .

Quarto motivo: carenza di motivazione e motivazione contraddittoria

La motivazione del Tribunale sarebbe errata. In primo luogo, mancherebbe una parte sostanziale dell’esame della selettività, ovvero l’individuazione dell’obiettivo perseguito con il tariffario. Infatti, in riferimento a tale sistema, occorrerebbe accertare quale impresa si trovi in una situazione giuridica e fattuale analoga. In secondo luogo, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria, in quanto quest’ultimo prima applica la giurisprudenza sulla selettività di una misura fiscale (punti 51 e 53 della sentenza impugnata) e poi constata che la stessa non è pertinente (punto 57 della sentenza impugnata).

Quinto motivo: errata applicazione del criterio della portata del controllo giurisdizionale riguardo a una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale

Vero è che il Tribunale cita il corretto criterio giuridico, ma nella sua motivazione tralascia completamente il fatto che, nel caso di specie, si tratta di una decisione di avvio di un procedimento di indagine formale, soggetta solo a un controllo giurisdizionale leggero, in particolare per quanto riguarda la motivazione5 . La sentenza impugnata non spiega in alcun modo il motivo per cui il tariffario sarebbe stato così manifestamente non selettivo da precludere l’avvio di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

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1 Sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/Commissione (282/85, EU:C:1986:316, punto 18).

2 Sentenze del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (C-66/02, EU:C:2005:768, punto 99) e Unicredito (C-148/04, EU:C:2005:774, punto 45).

3 V., in particolare, sentenza del 20 novembre 2003, GEMO (C-126/01, EU:C:2003:622, punti da 35 a 39).

4 Conclusioni presentate il 27 giugno 2013 nella causa Deutsche Lufthansa, C-284/12 ( EU:C:2013:442, paragrafi da 47 a 55).

5 V., da ultimo, ordinanza del 10 giugno 2014, Stahlwerk Bous/Commissione (T-172/14 R, EU:T:2014:558, punti da 39 a 78 e giurisprudenza ivi citata).