Language of document :

Impugnazione proposta il 5 marzo 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Commissione europea

(Causa C-181/18 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altre parti nel procedimento: PGNiG Supply & Trading GmbH, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, PGNiG Supply & Trading/Commissione europea, T-849/16;

rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;

condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, avendo ritenuto che la ricorrente non era legittimata ad agire, ha respinto il ricorso della PGNiG Supply & Trading diretto all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Secondo la Repubblica di Polonia, il Tribunale, ai punti 6, 10, 11 e 43 dell’ordinanza impugnata, ha effettuato constatazioni sul merito della controversia in ordine alla validità della decisione impugnata. Di conseguenza, avverso l’ordinanza impugnata la Repubblica di Polonia deduce i motivi qui di seguito illustrati.

In primo luogo, motivo relativo alla violazione dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla violazione del diritto della Repubblica di Polonia ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché alla violazione del principio del contraddittorio, per aver il Tribunale effettuato, con l’ordinanza impugnata, constatazioni di fatto e di diritto riguardanti il merito della controversia in ordine alla validità della decisione impugnata, prima che si potesse giungere ad una pronuncia sul merito della controversia in questione nell’ambito del procedimento relativo alla causa T-883/16, Repubblica di Polonia/Commissione europea. 

In secondo luogo, motivo relativo all’errore nella valutazione giuridica della decisione impugnata, consistente nell’assunto che la suddetta decisione prevedesse di assoggettare all’accesso dei terzi il 50% delle capacità di trasporto del gasdotto Opal, sul tratto fra Greifswald e Brandov, attraverso una vendita all’asta trasparente e non discriminatoria, cosicché altri soggetti avessero la possibilità di acquistare le suddette capacità, nonché nell’assunto che la decisione impugnata non introducesse un’esenzione nuova, bensì abolisse in parte l’esenzione esistente. Secondo la Repubblica di Polonia, la valutazione del carattere giuridico e degli effetti della decisione impugnata è errata, in quanto la decisione impugnata introduce solo apparentemente soluzioni presentate come trasparenti e non discriminatorie. In realtà, si tratta di un meccanismo che consente alle imprese del gruppo Gazprom di utilizzare in modo esclusivo almeno il 90% delle capacità di trasporto del gasdotto Opal alle quali fa riferimento la decisione impugnata (di cui il 50% sono le capacità del tutto esentate dal requisito TPA, mentre il 40% sono le capacità di tipo DZK che possono essere riservate soltanto dal Gazprom).

In terzo luogo, motivo relativo alla violazione dell’obbligo di adeguata motivazione dell’ordinanza impugnata. Secondo la Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha spiegato in base a quali presupposti abbia effettuato le constatazioni sul merito della decisione impugnata. Di conseguenza, non è possibile conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha dichiarato che la decisione impugnata svincolasse le capacità del gasdotto Opal per le imprese non collegate al gruppo Gazprom e che la stessa avrebbe prodotto effetti positivi sulla concorrenza nel mercato del gas naturale.

____________