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Ricorso proposto il 2 settembre 2010 - Handicare / UAMI - Apple Corps (BEATLE)

(Causa T-369/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. van Roeyen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2010, procedimento R 1276/2009-2; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "BEATLE" per prodotti della classe 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1341242 dei marchi figurativi "BEATLES" e "THE BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1737191 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazioni tedesche nn. 1148166 e 2072741 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazione portoghese n. 312175 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazione francese n. 1584857 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazione italiana n. 839105 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti della classe 9; registrazione comunitaria n. 219048 del marchio denominativo "BEATLES", per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41; registrazione comunitaria n. 219014 del marchio figurativo "BEATLES", per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha respinto l'opposizione per suddetti motivi, pur avendo accertato che non sussiste una vera somiglianza tra i prodotti interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione di suddetto articolo.

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