Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Causa C‑466/12

Nils Svensson e altri

contro

Retriever Sverige AB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 febbraio 2014

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa a disposizione del pubblico, su un sito Internet, di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Facoltà degli Stati membri di stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore, includendo, nella nozione di comunicazione al pubblico, più forme di messa a disposizione di quelle stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 1)

3.        Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Accordo che riconosce allo Stato membro la facoltà di adottare un provvedimento contrario al diritto dell’Unione – Obbligo dello Stato membro di astenersi dall’adottare un simile provvedimento

(Art. 351 TFUE)

1.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

A tale proposito, la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico».

Il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere e deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Un tale atto di comunicazione è diretto a tutti gli utilizzatori potenziali del sito Internet, vale a dire un numero indeterminato e considerevole di destinatari.

Ciò premesso, per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre in più che una tale comunicazione riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet come la comunicazione iniziale, quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico. Orbene, la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile non porta a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo.

Pertanto, se il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, poteva direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale esse sono state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.

Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una tale comunicazione al pubblico.

(v. punti 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, dispositivo 1)

2.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

Infatti, risulta segnatamente dai considerando 1, 6 e 7 della direttiva 2001/29 che quest’ultima è volta, in particolare, a rimediare all’incoerenza normativa e all’incertezza giuridica che accompagnano la protezione del diritto d’autore. Orbene, ammettere che uno Stato membro possa stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda altresì operazioni diverse da quelle elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, avrebbe l’effetto di creare incoerenza normativa e, quindi, incertezza giuridica per i terzi. Di conseguenza, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29 risulterebbe inevitabilmente compromesso se la nozione di comunicazione al pubblico potesse essere intesa dai diversi Stati membri come comprendente più forme di messa a disposizione di quelle stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Inoltre, si deve rilevare che, se agli Stati membri dovesse essere riconosciuta la facoltà di stabilire che la nozione di comunicazione al pubblico comprende più forme di messa a disposizione rispetto a quelle previste all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, il funzionamento del mercato interno ne risulterebbe necessariamente compromesso.

(v. punti 34‑36, 41, dispositivo 2)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 39)