Language of document : ECLI:EU:C:2018:199

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

8 marzo 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑63/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanza del 13 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 1° febbraio 2018, nel procedimento

Vitali SpA

contro

Autostrade per l’Italia SpA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, E. Regan, e l’avvocato generale, M. Campos Sánchez-Bordona,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, dell’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU 2015, L 307, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24») nonché del principio di proporzionalità.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vitali SpA e la Autostrade per l’Italia SpA in merito alla decisione adottata da quest’ultima, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, di escludere la prima da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

3        Con bando di gara pubblicato nel mese di agosto 2016, la Autostrade per l’Italia ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento, tramite appalto, dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell’autostrada A8 tra la barriera di Milano Nord (Italia) e l’interconnessione di Lainate (Italia), per un importo a base di gara pari a EUR 85 211 216,84, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa.

4        La Vitali è stata esclusa dalla gara dalla Autostrade per l’Italia, a causa del superamento del limite al subappalto, previsto dalla normativa italiana, da parte dell’impresa offerente. Tale normativa stabilisce infatti che, nel settore degli appalti pubblici, la parte dell’appalto che l’aggiudicatario prevede di subappaltare non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

5        La Vitali ha quindi proposto, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), il giudice del rinvio, un ricorso segnatamente diretto a ottenere la sua riammissione alla procedura di gara.

6        Con sentenza parziale del 5 gennaio 2018 il giudice del rinvio ha respinto tutti i motivi dedotti dalla Vitali a sostegno di tale ricorso, salvo quello secondo il quale il limite quantitativo al subappalto previsto dal diritto italiano non sarebbe conforme al diritto dell’Unione. Tale giudice sottolinea il fatto che la questione sollevata nel caso di specie risulta pertanto decisiva per la risoluzione della controversia principale.

7        Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, con gli articoli 49 e 56 TFUE, l’articolo 71 della direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalità.

8        Secondo il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia) ha osservato che il legislatore nazionale potrebbe legittimamente porre, in materia di subappalto, limiti di maggior rigore rispetto a quelli previsti dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, nella misura in cui essi siano giustificati, da un lato, alla luce dei principi di sostenibilità sociale e, dall’altro, in considerazione dei valori declinati dall’articolo 36 TFUE, tra cui l’ordine e la sicurezza pubblici. Detto giudice rileva inoltre che, secondo il Consiglio di Stato, la giurisprudenza della Corte riguardante la disciplina del subappalto in materia di appalti pubblici, giurisprudenza vertente sulla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), non si applica in relazione alla direttiva 2014/24.

9        Tuttavia, il giudice del rinvio osserva altresì che, al pari della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1) e della direttiva 2004/18, la direttiva 2014/24 non prevede divieti o limiti quantitativi al subappalto per l’esecuzione di parti dell’appalto.

10      Secondo il giudice del rinvio, il fatto di limitare al 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture la parte dell’appalto che l’aggiudicatario può subappaltare è tale da rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Esso rileva inoltre che tale limite è fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe.

11      Di conseguenza, il giudice del rinvio si domanda se la normativa nazionale di cui al procedimento principale non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi da essa perseguiti.

12      In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale.

13      Tale giudice ha altresì chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

14      Da tale disposizione risulta che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

15      A sostegno della domanda di procedimento accelerato, il giudice del rinvio adduce, in primo luogo, il fatto che la presente causa solleva una questione di principio, poiché la normativa nazionale relativa al subappalto è di corrente applicazione, in secondo luogo, il fatto che la soluzione della controversia principale è sostanzialmente condizionata dalla risposta che la Corte fornirà alla questione sollevata e, in terzo luogo, il fatto che l’appalto pubblico di cui trattasi riguarda l’esecuzione di opere urgenti e di rilevante valore.

16      Tuttavia, sebbene il giudice del rinvio abbia evidenziato l’importanza che l’emananda sentenza pregiudiziale riveste per il procedimento principale, esso non ha però dimostrato l’urgenza di statuire rapidamente sulla sua domanda, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

17      Invero, anzitutto, per quanto riguarda il fatto che la normativa italiana in materia di subappalto è di corrente applicazione, occorre rammentare che il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalle questioni sollevate non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2016, S., C‑283/16, non pubblicata, EU:C:2016:482, punto12 e giurisprudenza citata).

18      Inoltre, quanto al fatto che la soluzione della controversia principale dipenderà dalla risposta fornita dalla Corte alla questione sollevata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il mero interesse dei singoli, indubbiamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione, non è atto a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 28 novembre 2013, Sähköalojen ammattiliitto, C‑396/13, non pubblicata, EU:C:2013:811, punto 16 e giurisprudenza citata).

19      Da ultimo, per quanto riguarda, da un lato, l’urgenza dei lavori oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che la necessità del trattamento rapido di una causa pendente dinanzi alla Corte non può scaturire dal solo fatto che il giudice del rinvio sia tenuto a garantire una celere risoluzione della controversia (ordinanza del presidente della Corte del 13 novembre 2014, Star Storage, C‑439/14, non pubblicata, EU:C:2014:2479, punto 13 e giurisprudenza citata) né dalla sola circostanza che il ritardo o la sospensione dei lavori oggetto di un appalto pubblico possa produrre effetti dannosi per gli interessati (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 18 luglio 2007, Commissione/Polonia, C‑193/07, non pubblicata, EU:C:2007:465, punto 13 e giurisprudenza citata).

20      Dall’altro lato, per quanto concerne il valore dei lavori di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che la rilevanza economica della causa, anche se notevole, non implica tuttavia che la soluzione della controversia presenti una tale urgenza (ordinanza del presidente della Corte del 13 novembre 2014, Star Storage, C‑439/14, non pubblicata, EU:C:2014:2479, punto 12 e giurisprudenza citata).

21      In tale contesto, la domanda del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, diretta a sottoporre la causa C‑63/18 a procedimento accelerato, non può essere accolta.


Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), diretta a sottoporre la causa C63/18 al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è respinta.

Lussemburgo, 8 marzo 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.