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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 5 aprile 2018 – "Unicredit Leasing" EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Causa C-242/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: "Unicredit Leasing" EAD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 , relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consenta, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile ed il rimborso dell’IVA già determinata, in considerazione della durata complessiva del contratto, con avviso di accertamento definitivo, su una base imponibile costituita dalla somma dei canoni mensili di locazione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: quali delle fattispecie menzionate all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva possa essere invocata, nei confronti di uno Stato membro, dal concedente in caso di risoluzione di un contratto di leasing per parziale mancato versamento dei canoni dovuti, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile nella misura dei canoni dovuti ma non versati per il periodo intercorrente tra la sospensione dei pagamenti e la data di risoluzione del contratto, considerato che, come confermato da una clausola contenuta nel contratto medesimo, la risoluzione non è retroattiva.

Se l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consenta di ritenere che, in una fattispecie come quella in esame, sussista una deroga all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Se l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA consenta di ritenere che la nozione di recesso utilizzata in tale disposizione comprenda l’ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all’utilizzatore il versamento dei canoni di leasing, avendo già proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ma in cui, in base al contratto stesso, abbia diritto ad un indennizzo pari all’importo totale dei canoni non corrisposti in scadenza fino al termine della durata del leasing.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.