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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 4 agosto 2015 – Child and Family Agency (CAFA) v J. D.

(Causa C-428/15)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Appellante: Child and Family Agency (CAFA)

Resistente: J. D.

Altra parte: R.P.D

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 1 si applichi alle domande di diritto pubblico in materia di cura dei minori presentate da un’autorità locale in uno Stato membro, qualora, se il giudice di un altro Stato membro si dichiara competente, si renda necessario l’avvio di un procedimento distinto su iniziativa di un organo differente ai sensi di un ordinamento nazionale diverso, ed eventualmente, se non probabilmente, vertente su circostanze di fatto diverse.

In caso affermativo, in che misura, eventualmente, un organo giurisdizionale dovrebbe tenere conto del verosimile impatto di una domanda ai sensi dell’articolo 15, se accolta, sulla libera circolazione dei soggetti interessati.

Qualora l’«interesse superiore del minore», di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, si riferisca unicamente alla decisione relativa al foro competente, quali fattori relativi a tale nozione un organo giurisdizionale possa prendere in considerazione, che non siano già stati esaminati al fine di stabilire se un altro giudice sia «più adatto».

Se un giudice, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, possa prendere in considerazione il diritto sostanziale, le norme procedurali o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro di cui trattasi.

In che misura un giudice nazionale, ai fini dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, dovrebbe considerare la circostanze specifiche della fattispecie, compresa l’intenzione della madre di sottrarsi ai servizi sociali del suo Stato di residenza, e quindi di dare alla luce il figlio in un altro paese con un sistema di servizi sociali che considera a lei più favorevoli.

Quali siano precisamente gli elementi che un organo giurisdizionale nazionale deve prendere in considerazione per stabilire quale giudice sia il più adatto a trattare il caso.

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1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).