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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13) / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Presupposti)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e a. (C-407/13)

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositivo

L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.

Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

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1     GU C 260 del 7.9.2013.

    GU C 313 del 26.10.2013.