Language of document : ECLI:EU:C:2013:33

Cause riunite C‑186/11 e C‑209/11

Stanleybet International Ltd (C‑186/11),

William Hill Organization Ltd (C‑186/11),

William Hill plc (C‑186/11),

Sportingbet plc (C‑209/11)

contro

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Politismou


(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Symvoulio tis Epikrateias)

«Articoli 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento di giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società per azioni quotata in Borsa — Pubblicità per i giochi d’azzardo ed espansione in altri Stati membri dell’Unione europea — Controllo esercitato dallo Stato»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013

1.        Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che concede un regime di esclusiva per l’organizzazione di tali giochi ad un operatore unico assoggettato ad uno stretto controllo statale — Inammissibilità — Giustificazione — Motivi imperativi d’interesse generale — Obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo e di lottare contro la criminalità — Obbligo di soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione — Valutazione da parte del giudice nazionale

(Artt. 43 CE e 49 CE)

2.        Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che concede un regime di esclusiva per l’organizzazione di tali giochi ad un operatore unico assoggettato ad uno stretto controllo statale — Inammissibilità — Possibilità per l’amministrazione nazionale di astenersi, transitoriamente, dall’esaminare domande di autorizzazione nel settore dei giochi di azzardo — Insussistenza

(Artt. 43 CE e 49 CE)

3.        Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che concede un regime di esclusiva per l’organizzazione di tali giochi ad un operatore unico assoggettato ad uno stretto controllo statale — Inammissibilità — Rifiuto di concedere all’amministrazione nazionale interessata un periodo transitorio per potersi astenere, temporaneamente, dall’esaminare domande di autorizzazione in tale settore — Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni ad organizzare giochi d’azzardo nel caso di siffatte domande — Rispetto delle norme fondamentali del Trattato e dei principi della parità di trattamento e di trasparenza

(Artt. 43 CE e 49 CE)

1.        Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che concede un diritto esclusivo, avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei giochi d’azzardo, ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all’intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sull’espansione del settore dei giochi d’azzardo soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punto 36, dispositivo 1)

2.        In caso di incompatibilità della normativa nazionale in materia di organizzazione di giochi d’azzardo con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, le autorità nazionali non possono astenersi, nel corso di un periodo transitorio, dall’esaminare domande riguardanti la concessione di autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo.

(v. punti 38, 39, dispositivo 2)

3.        In caso di incompatibilità di una normativa nazionale con gli articoli 43 CE e 49 CE, il rifiuto di concedere all’amministrazione nazionale interessata un periodo transitorio per potersi astenere, temporaneamente, dall’esaminare domande riguardanti il rilascio di autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo non comporta necessariamente l’obbligo dello Stato membro interessato di liberalizzare il mercato dei giochi d’azzardo, se dovesse ritenere che una liberalizzazione siffatta non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che tale Stato membro intende assicurare. Infatti, allo stato attuale del diritto dell’Unione, resta aperta agli Stati membri la facoltà di riformare il monopolio esistente al fine di renderlo compatibile con le disposizioni del Trattato, assoggettandolo, in particolare, ad un effettivo e stretto controllo da parte delle autorità pubbliche.

In ogni caso, se lo Stato membro interessato dovesse ritenere che una riforma del monopolio esistente al fine di renderlo compatibile con le disposizioni del Trattato non sia prospettabile e che la liberalizzazione del mercato dei giochi d’azzardo meglio si addica al livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che intende assicurare, esso sarà tenuto a rispettare le norme fondamentali dei trattati, in particolare gli articoli 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva. In un caso del genere, l’istituzione in tale Stato membro di un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo deve essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario.

(v. punti 46-48, dispositivo 3)