Language of document : ECLI:EU:C:2018:549

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

3 luglio 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑305/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 28 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2018, nel procedimento

Associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onluse altri

contro

Presidente del Consiglio dei Ministri e altri,

con l’intervento di:

Associazione Mamme per Salute e l’Ambiente Onlus,

Comitato Donne 29 Agosto,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, C. Toader, e l’avvocato generale, M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30), nonché della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus e a., tre associazioni per la tutela dell’ambiente, sostenute dall’associazione Mamme per Salute e l’Ambiente Onlus ed il comitato Donne 29 Agosto, e, dall’altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri (Italia) e a., in merito all’adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un decreto in materia di impianti di incenerimento di rifiuti.

3        Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus e a. deducono cinque motivi a sostegno del loro ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), vertenti sull’annullamento e la sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l’Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, del 10 agosto 2016 (GURI no 233, del 5 ottobre 2016; in prosieguo: il «decreto del 10 agosto 2016»).

4        Tali motivi possono, in sostanza, essere suddivisi in due gruppi. Il primo comprende i motivi vertenti sulla violazione, da parte del decreto del 10 agosto 2016, del principio della «gerarchia dei rifiuti», di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98, in forza del quale, in sostanza, si dovrebbe ricorrere all’incenerimento dei rifiuti solo in ultima istanza, qualora le tecniche di recupero o di riciclaggio siano state esaurite. Il secondo gruppo di motivi riguarda la violazione della direttiva 2001/42, in quanto l’autore del decreto del 10 agosto 2016 avrebbe erroneamente ritenuto che non si dovesse preliminarmente effettuare una valutazione ambientale degli effetti di tale decreto.

5        Il giudice del rinvio osserva che nella fase istruttoria le parti convenute nel procedimento principale si sono limitate a fornire alcuni documenti e una relazione, senza integrarli con scritti o memorie. Ne conseguirebbe che, ai fini della loro difesa, esse si limiterebbero a sostenere la conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione.

6        Tale giudice ritiene che la risoluzione della controversia nel procedimento principale richieda l’interpretazione di diverse disposizioni delle direttive 2001/42 e 2008/98.

7        In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale. Nella propria ordinanza, il giudice del rinvio ha inoltre chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultima.

8        Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

9        Il punto 34 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1), precisa, al riguardo, che, per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario.

10      Tale requisito si riflette anche nella giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale, data la natura derogatoria del procedimento accelerato, spetta al giudice del rinvio che ne chiede l’applicazione identificare, nella sua domanda, i motivi per i quali si possa ritenere che la causa richieda effettivamente di essere trattata rapidamente (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 18 luglio 2013, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, non pubblicata, EU:C:2013:508, punto 11, e del 28 novembre 2013, Sähköalojen ammattiliitto, C‑396/13, non pubblicata, EU:C:2013:811, punto 15).

11      Nella fattispecie, a sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio non fornisce alcun elemento che consenta di accertare l’esistenza di tali circostanze e motivi, ma si limita a rinviare «[ai] sensi e [alle] modalità di cui [alla] motivazione» della domanda di pronuncia pregiudiziale. In ogni caso, da tale motivazione non emerge alcun elemento che imponga un rapido trattamento della presente causa, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

12      In tali condizioni, non può essere accolta la domanda del giudice del rinvio diretta ad ottenere il trattamento della presente causa con procedimento accelerato.


Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

È respinta la domanda del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretta ad ottenere il trattamento della causa C305/18 con il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Lussemburgo, 3 luglio 2018

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.