Language of document : ECLI:EU:T:2013:129

Causa T‑587/08

Fresh Del Monte Produce, Inc.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato della banana – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Sistema di scambio di informazioni – Nozione di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale – Nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato – Infrazione unica – Imputazione dell’infrazione – Diritti della difesa – Ammende – Gravità dell’infrazione – Cooperazione – Circostanze attenuanti»

Massime — Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 marzo 2013

1.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Presunzione relativa — Onere della prova

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente ad un’infrazione

(Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Valore probatorio di dichiarazioni volontarie rilasciate da un’impresa partecipante ad un’intesa in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione — Dichiarazioni contrarie agli interessi di tale impresa — Elevato valore probatorio

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

4.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Memoria di intervento — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Irricevibilità — Formulazione imprecisa di una censura — Irricevibilità — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 113]

5.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Contraddizione — Effetti

(Art. 253 CE)

6.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Scambio di informazioni tra concorrenti — Presunzione — Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Intese — Pratica concordata — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente — Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato — Irrilevanza — Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione in base alla natura dell’infrazione — Discussione tra concorrenti dei fattori di tariffazione e dell’evoluzione dei prezzi prima della fissazione dei rispettivi prezzi di riferimento — Infrazione per oggetto

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione in base al calendario e alla frequenza delle comunicazioni — Circostanze specifiche del mercato e dell’oggetto della concertazione — Criteri di valutazione — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Presunzione dell’esistenza di tale nesso causale

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio di informazioni tra concorrenti — Lesione della concorrenza — Valutazione in base alle condizioni normali del mercato di cui trattasi — Mercato assoggettato a una specifica regolamentazione e organizzato in cicli settimanali — Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Intese — Pratica concordata — Nozione — Oggetto anticoncorrenziale — Criteri di valutazione — Assenza di nesso diretto tra la pratica concordata e i prezzi al consumo — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Procedimento giurisdizionale — Intervento — Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato — Ricevibilità — Presupposti — Collegamento con l’oggetto della controversia

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 4)

13.    Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri — Imputazione di una responsabilità a un’impresa a causa di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata nonostante il ruolo limitato di detta impresa — Ammissibilità — Presa in considerazione all’atto della valutazione della gravità dell’infrazione

(Art. 81, § 1, CE)

14.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti — Diniego di comunicazione di un documento — Conseguenze — Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; comunicazione della Commissione 2005/C 325/C, punti 8 e 27)

15.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Documenti non ricompresi nel fascicolo istruttorio e non presi in considerazione dalla Commissione per essere utilizzati a carico — Documenti che possono essere utili alla difesa delle parti — Obbligo della Commissione di rendere tali documenti accessibili alle parti di sua iniziativa,— Insussistenza — Obbligo delle parti di chiederne la comunicazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; comunicazione della Commissione 2005/C 325/C, punti 8 e 27)

16.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto — Dimostrazione da parte dell’impresa interessata dell’imputazione di nuovi addebiti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

17.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Potere discrezionale della Commissione — Insussistenza di un elenco vincolante o esaustivo di criteri

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

18.    Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Natura giuridica

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

19.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Principio di personalità delle sanzioni

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

20.    Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione — Soluzione analoga per le censure dedotte a sostegno di un motivo

(Art. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

21.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o gregario dell’impresa — Criteri di valutazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/1999, art. 23, §§ 2 e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, terzo trattino)

22.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla Commissione — Circostanze attenuanti — Sussistenza di un ragionevole dubbio in merito all’illiceità del comportamento sanzionato – Insussistenza — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

23.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Diritti della difesa — Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta che implicherebbe il riconoscimento di un’infrazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 23 e art. 18)

24.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2 e 31; comunicazione della Commissione 2002/C 43/03, punti 21 e 22)

25.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Presa in considerazione della cooperazione dell’impresa incriminata con la Commissione — Riduzione per non aver contestato i fatti — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/1999, artt. 23, §§ 2 e 31; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 21 e 22)

26.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Presa in considerazione della cooperazione dell’impresa incriminata con la Commissione — Margine di discrezionalità della Commissione — Prassi decisionale precedente — Carattere indicativo — Rispetto del principio di parità di trattamento — Portata — Impossibilità per un’impresa di appellarsi al principio della parità di trattamento al fine di ottenere una riduzione illegittima

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 21 e 22)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50‑58, 67, 260, 281)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61‑63, 250)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 104, 364)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 268‑271, 273, 394, 541, 542)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 278, 279)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 296‑299, 301‑303, 565, 566)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 304-306, 400, 546, 547)

8.      In materia di concorrenza, è necessario effettuare una distinzione tra, da una parte, i concorrenti che spigolano informazioni in maniera indipendente o discutono dei prezzi futuri con clienti e terzi e, dall’altra, i concorrenti che discutono dei fattori di tariffazione e dell’evoluzione dei prezzi con altri concorrenti prima di stabilire i loro prezzi di riferimento. Mentre il primo comportamento non causa alcuna difficoltà all’esercizio di una concorrenza libera e non falsata, ciò non vale per il secondo, il quale contraddice l’esigenza secondo cui qualsiasi operatore economico deve determinare in maniera autonoma la politica che intende tenere sul mercato comune, mentre la suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi ad oggetto o per effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a quest’ultimo il comportamento che ha deciso, o che prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Anche se talune informazioni scambiate possono essere ottenute da altre fonti, l’istituzione di un simile sistema di scambi consente alle imprese interessate di venire a conoscenza di tali informazioni in un modo più semplice, rapido e diretto e di farne una valutazione comune aggiornata, creando in tal modo un clima di mutua sicurezza relativamente alle loro future politiche dei prezzi.

Tramite comunicazioni di pretariffazione, le imprese interessate possono rivelare la linea di condotta che esse prevedono di adottare o, quanto meno, permettere a ciascuno dei partecipanti di valutare il comportamento futuro di concorrenti e di rendere nota in anticipo la linea di condotta che si prefiggono di seguire nella determinazione dei prezzi di riferimento. Tali comunicazioni possono pertanto ridurre l’incertezza quanto alle future decisioni dei concorrenti relativamente ai prezzi di riferimento, con la conseguenza di una restrizione della concorrenza tra imprese.

Al riguardo, il primo esempio di intesa fornito dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE, dichiarato esplicitamente incompatibile con il mercato comune, è proprio quello consistente nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». Orbene, le comunicazioni di pretariffazione volte al coordinamento dei prezzi di riferimento riguardano la fissazione dei prezzi. Esse danno luogo a una pratica concordata avente per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

(v. punti 344, 345, 368, 369, 584, 585, 765, 768)

9.      In materia di concorrenza, riguardo alle condizioni in cui può configurarsi una concertazione illecita in considerazione del numero e della regolarità dei contatti tra i concorrenti, la frequenza, la periodicità e la forma dei contatti fra concorrenti necessari affinché abbia luogo una concertazione del loro comportamento sul mercato si spiegano sia con l’oggetto della concertazione, sia con le circostanze proprie del mercato. Se le imprese interessate istituiscono un’intesa con un sistema complesso di concertazione su una pluralità di aspetti del loro comportamento sul mercato, potranno essere necessari contatti regolari che si estendono sul lungo periodo. Se invece la concertazione è puntuale e mira ad un’armonizzazione una tantum del comportamento sul mercato in ordine a un singolo parametro concorrenziale, anche una sola presa di contatto potrà essere sufficiente a realizzare lo scopo anticoncorrenziale perseguito dagli operatori interessati.

Ciò che rileva non è tanto il numero di riunioni tra le imprese interessate, quanto il fatto di accertare se il contatto, o i contatti, che sono avvenuti abbiano consentito a queste ultime di tenere conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato considerato e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui può essere accertato che tali imprese hanno dato luogo ad una concertazione e che sono rimaste attive su tale mercato, è legittimo esigere che esse forniscano la prova che la concertazione in questione non ha influito in alcun modo sul loro comportamento su detto mercato.

(v. punti 351, 352)

10.    Uno scambio di informazioni tra concorrenti è contrario alle norme in materia di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese. Tali norme vietano che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti che abbiano ad oggetto o per effetto di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato.

Qualora l’offerta su un mercato sia fortemente concentrata, lo scambio di talune informazioni può, in particolare a seconda del tipo di informazioni che sono scambiate, consentire alle imprese di conoscere la posizione e la strategia commerciale dei loro concorrenti sul mercato, falsando in tal modo la rivalità su tale mercato e aumentando la probabilità di una collusione, o comunque facilitandola. Per contro, se l’offerta è frammentata, la diffusione e lo scambio di informazioni tra concorrenti possono essere neutri, o anche positivi, per la natura competitiva del mercato. Un sistema di scambio di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato.

Una regolare e ravvicinata condivisione di informazioni che abbia avuto l’effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato in cui la concorrenza era già attenuata in virtù di un contesto normativo specifico e di scambi di informazioni preliminari, in particolare su un mercato organizzato in cicli settimanali, costituisce una violazione delle regole di concorrenza.

(v. punti 371, 430‑432, 548)

11.    In materia di concorrenza, per quanto riguarda la possibilità di considerare che una pratica concordata abbia un oggetto anticoncorrenziale nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio, la formulazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. Per contro, dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE si evince che una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale qualora consista nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.

L’articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati dei concorrenti o dei consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio.

(v. punti 459, 460, 548, 549, 769)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 536‑538, 717, 718)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 587, 588, 590, 591, 637‑639, 648)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 655, 656, 662‑668, 670, 688‑690, 724)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 657, 659)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 706, 707)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punto 749)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punto 751)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 754, 755)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punto 792)

21.    V. il testo della decisione.

(v. punti 799‑803)

22.    V. il testo della decisione.

(v. punti 824‑827)

23.    V. il testo della decisione.

(v. punti 834‑837)

24.    V. il testo della decisione.

(v. punti 841‑844, 851, 854)

25.    V. il testo della decisione.

(v. punti 857‑859)

26.    In materia di concorrenza, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende e le decisioni relative ad altri casi hanno un carattere indicativo dell’esistenza di discriminazioni. La Commissione dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni. Il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua prassi decisionale precedente, un certo tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la stessa riduzione proporzionale in sede di valutazione di un comportamento analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo.

Considerazioni generiche e poco esplicite, secondo cui le imprese che si difendono legittimamente sostenendo che le pratiche accertate dalla Commissione non violano l’articolo 81 CE si trovano in una condizione meno favorevole di quella delle imprese coinvolte in pratiche costituenti manifestamente infrazioni gravi, non sono idonee a far emergere la violazione di una qualsiasi disposizione e, specificamente, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, né di un principio generale del diritto, che giustifichi l’illegittimità della decisione impugnata e una riduzione dell’importo dell’ammenda. L’unico confronto significativo nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE è quello tra le entità che cooperano volontariamente e le imprese che si astengono da qualsiasi cooperazione, non potendo le seconde affermare di essere svantaggiate rispetto alle prime.

L’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Quando un’impresa ha violato, mediante il suo comportamento, l’articolo 81 CE, essa non può evitare ogni sanzione perché ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende, quando peraltro il Tribunale non è stato adito per giudicare la situazione di questi ultimi.

(v. punti 862, 863, 865, 866, 869, 870)