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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 23 febbraio 2018 – Skype Communications Sàrl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-142/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Attrice: Skype Communications Sàrl

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questioni pregiudiziali

Se la definizione di servizio di comunicazione elettronica, sancita all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica 1 , come modificata, debba essere intesa nel senso che un servizio di telefonia vocale su protocollo Internet (voice over IP), offerto tramite un software con terminazione su una rete telefonica pubblica commutata verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione (secondo lo standard E.164), debba essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica, nonostante il fatto che il servizio di accesso a Internet tramite il quale l’utente accede a detto servizio di telefonia vocale su protocollo Internet costituisca già di per sé un servizio di comunicazione elettronica, allorché il fornitore del software offra tale servizio dietro retribuzione e concluda accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare chiamate verso la rete telefonica pubblica commutata che consentono la terminazione delle chiamate verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la risposta rimanga immutata ove si consideri che la funzionalità del software che consente la chiamata vocale è solo una delle funzionalità del medesimo, il quale può essere utilizzato anche senza di essa.

In caso di risposta affermativa alle prime due questioni, se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il fornitore del servizio stabilisce, nelle sue condizioni generali, che non si assume responsabilità nei confronti del cliente finale rispetto alla trasmissione dei segnali.

In caso di risposta affermativa alle prime tre questioni, se la risposta alla prima questione rimanga immutata ove si consideri che il servizio reso rientra altresì nella definizione di «servizio della società dell’informazione».

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1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).