Language of document : ECLI:EU:C:2012:341

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 12 giugno 2012 (1)

Causa C‑283/11

Sky Österreich GmbH

contro

Österreichischer Rundfunk

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria)]

«Direttiva 2010/13/UE – Diritto di ogni emittente televisiva di beneficiare, per la realizzazione di brevi estratti di cronaca, dell’accesso ad eventi di grande interesse pubblico, costituenti oggetto di un diritto di trasmissione in esclusiva – Limitazione del compenso ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso – Compatibilità con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proporzionalità»





1.        Con il presente rinvio pregiudiziale si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità ai diritti fondamentali, nella specie la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2).

2.        Scopo dell’articolo 15 della direttiva è quello di riconoscere alle emittenti televisive il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva da un’emittente televisiva. A tal fine, è previsto, in particolare, che le emittenti televisive possano accedere al segnale emesso dall’emittente che detiene i diritti esclusivi di trasmissione per scegliere i brevi estratti che costituiranno i loro estratti di cronaca.

3.        L’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva fissa la regola secondo la quale, qualora, nell’attuazione del diritto così concesso alle emittenti televisive, sia previsto un compenso, esso non può superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso ai brevi estratti.

4.        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame solleva, a proposito di quest’ultima disposizione, la questione della necessaria conciliazione tra le esigenze inerenti alla tutela di vari diritti fondamentali, ossia, da un lato, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà e, dall’altro, la libertà di essere informati e il pluralismo dei media.

I –          Contesto normativo

A –          Il diritto dell’Unione

5.        Il quarantottesimo considerando della direttiva enuncia quanto segue:

«I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È tuttavia fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione [europea], nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(3)]».

6.        Il cinquantacinquesimo considerando della direttiva così recita:

«Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d’informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. (…) Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. (…).

Il concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. (...)».

7.        Il cinquantaseiesimo considerando della direttiva prevede quanto segue:

«(...) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l’accesso al segnale dell’emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l’altro, la concessione dell’accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l’accesso al segnale. Alle emittenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati».

8.        L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva dispone che:

«Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale».

9.        L’articolo 15 della direttiva così recita:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

(…)

3.      Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.      In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.      I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.      Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso».

B –          Il diritto nazionale

10.      In attuazione della direttiva, la legge federale relativa all’esercizio dei diritti televisivi in esclusiva [Bundesgesetz über die Ausübung exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fernseh‑Exklusivrechtegesetz)] (4) è stata oggetto di modifiche nel 2010 (5). L’articolo 5 del FERG dispone che:

«(1)      Un’emittente televisiva che abbia acquistato in esclusiva i diritti di trasmissione di un evento in relazione al quale sussista un interesse generale all’informazione deve concedere, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad ogni emittente televisiva che ne faccia richiesta, il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca a fini di trasmissione, a condizione che tale emittente sia stabilita nel territorio di uno Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE)] o della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 (…). Un evento costituisce oggetto di un interesse generale all’informazione quando è possibile che il medesimo, in considerazione della sua importanza, sia sottoposto ad un’ampia copertura mediatica in Austria o nel territorio di un altro Stato contraente menzionato nel presente articolo.

(2)      Il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca comprende il diritto di registrare il segnale dell’emittente televisiva cui incombe l’obbligo previsto al paragrafo 1, nonché il diritto di realizzare e di trasmettere oppure di mettere a disposizione un breve estratto di cronaca alle condizioni previste ai paragrafi 3‑5.

(3)      Un’emittente televisiva può esercitare il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca se risponde ai seguenti requisiti:

1.      il breve estratto di cronaca deve essere unicamente finalizzato a informare il pubblico dell’evento in questione;

2.      il breve estratto deve essere esclusivamente impiegato in programmi d’informazione generale;

3.      l’emittente televisiva che beneficia del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca può scegliere liberamente il contenuto del breve estratto a partire dal segnale dell’emittente televisiva cui incombe l’obbligo di concedere tale diritto;

4.      la durata consentita del breve estratto di cronaca è determinata in funzione del tempo necessario a trasmettere, all’interno del notiziario, le informazioni relative all’evento, ed è pari, salvo disposizioni contrarie, ad un massimo di novanta secondi;

5.      qualora l’evento superi la durata di un giorno, è consentita la diffusione di un breve estratto di cronaca per ogni giorno di svolgimento dell’evento;

6.      la trasmissione e la fornitura del breve estratto di cronaca non deve avere luogo prima dell’inizio della diffusione del programma da parte dell’emittente televisiva cui incombe l’obbligo previsto al paragrafo 1;

7.      l’emittente televisiva autorizzata a realizzare brevi estratti di cronaca deve contrassegnare chiaramente come tale il breve estratto e deve indicarne la fonte.

(4)      Salvo disposizioni contrarie, l’emittente televisiva, cui incombe l’obbligo previsto al paragrafo 1, può chiedere unicamente il rimborso dei costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

(…)

(6)      Quando un’emittente televisiva ne fa richiesta, l’emittente televisiva, cui incombe l’obbligo previsto al paragrafo 1, è tenuta ad indicare con un congruo anticipo rispetto all’evento le condizioni alle quali è disposta a concedere contrattualmente il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca.

(7)      L’emittente televisiva che chiede la concessione del diritto previsto al paragrafo 1 può adire l’autorità di regolamentazione per far valere tale diritto (…).

(8)      Qualora, a causa della particolare attualità dell’evento, non possa essere esperita tempestivamente la procedura ai sensi del paragrafo 6, l’autorità di regolamentazione, su richiesta di un’emittente televisiva coinvolta, può stabilire a posteriori se e a quali eventuali condizioni avrebbe dovuto essere concesso, a detta emittente, il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca. Qualora un tale diritto avesse dovuto essere concesso, nei confronti dell’emittente televisiva, cui incombe l’obbligo previsto al paragrafo 1, può essere proposta azione risarcitoria per analogia con l’articolo 3, paragrafi 7‑9, della presente legge.

(…)».

II –       La controversia nel procedimento principale e la questione pregiudiziale

11.      Il presente rinvio pregiudiziale è scaturito da una controversia tra la Sky Österreich GmbH (in prosieguo: «Sky») e l’Österreichischer Rundfunk (in prosieguo: l’«ORF»).

12.      L’ORF è una fondazione di diritto pubblico avente lo scopo di svolgere la funzione di diritto pubblico affidatale dalla legge federale sulla radiodiffusione austriaca (Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk) (6). La funzione dell’ORF è di proporre non solo programmi di radiodiffusione sonora e televisiva, ma anche offerte in linea relative a tali programmi.

13.      Sky è stata autorizzata dalla Kommunikationsbehörde Austria (autorità austriaca di regolamentazione in materia di comunicazione; in prosieguo: la «KommAustria») a trasmettere via satellite il programma televisivo criptato «Sky Sport Austria». Tale società, con contratto datato 21 agosto 2009, ha acquistato i diritti di esclusiva per la trasmissione nel territorio austriaco di alcune partite dell’UEFA Europa League, per le stagioni dal 2009/2010 al 2011/2012. Sky ha dichiarato di essere tenuta a versare annualmente, per la licenza e per i costi di produzione, una somma corrispondente a vari milioni di euro.

14.      L’11 settembre 2009 Sky e l’ORF hanno concluso un accordo per la concessione all’ORF del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca e in cui è previsto, per tali estratti, il pagamento di EUR 700 al minuto.

15.      Con lettera del 4 novembre 2010, l’ORF ha chiesto alla KommAustria di dichiarare che Sky era tenuta a concederle il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca relativi alle partite dell’UEFA Europa League cui partecipavano, dal 1° ottobre 2010, alcune squadre austriache e ciò senza che l’ORF fosse tenuta a corrisponderle un compenso superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale.

16.      Il 22 dicembre 2010 la KommAustria ha stabilito che Sky, quale titolare dei diritti di esclusiva, era tenuta a concedere all’ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza poter chiedere il rimborso di costi supplementari diversi da quelli direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale. Essa ha fissato, nel contempo, le condizioni alle quali l’ORF poteva esercitare tale diritto, specificando, inter alia, che i costi supplementari, direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale satellitare fossero, nella fattispecie, pari a zero.

17.      Entrambe le parti hanno impugnato tale decisione dinanzi al Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale per la comunicazione) (Austria).

18.      Nell’ambito del proprio ricorso, Sky sostiene, in particolare, che l’obbligo di concedere a titolo gratuito il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, quale risulta dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva e dall’articolo 5, paragrafo 4, del FERG, costituisce violazione della Carta, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (7), nonché del diritto costituzionale austriaco. Sky sottolinea, in particolare, che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva prevede in ogni caso, vale a dire senza operare distinzioni tra i diritti di esclusiva di cui trattasi, il divieto di indennizzare la limitazione cui sono soggetti tali diritti di esclusiva. Ciò comporterebbe, nella maggior parte dei casi, conseguenze gravemente inique. Orbene, qualora il diritto di proprietà sia sottoposto a limitazioni, l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e il principio di proporzionalità imporrebbero di verificare, caso per caso, se debba essere corrisposta un’indennità. Sky sostiene che, nella fattispecie, la concessione del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca limiti notevolmente il suo diritto di proprietà.

19.      Quanto alla competenza della Corte a rispondere alla questione pregiudiziale, il Bundeskommunikationssenat fa riferimento, nella sua decisione di rinvio, alla sentenza del 18 ottobre 2007, Österreichischer Rundfunk (8) e osserva che, nella presente causa, si applicano le stesse norme. In tali circostanze, esso dovrebbe essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

20.      Quanto al merito, il Bundeskommunikationssenat ritiene che occorra essenzialmente stabilire se sia conforme al diritto primario dell’Unione il fatto che Sky sia tenuta a concedere all’ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza poter pretendere, a tal riguardo, un compenso superiore al rimborso dei costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso. Secondo il Bundeskommunikationssenat, con la questione posta si chiede se la violazione del diritto fondamentale tutelato dall’articolo 17 della Carta, derivante da un tale obbligo, sia conforme al principio di proporzionalità.

21.      In tale contesto, esso richiama decisioni pronunciate dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) (Austria) (9) e dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) (Germania) (10), che hanno esaminato normative nazionali analoghe alla normativa dell’Unione, di cui trattasi nella presente causa, ritenendo che la concessione a titolo gratuito del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca fosse sproporzionata con conseguente violazione, rispettivamente, del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 5 della Legge fondamentale sui diritti generali dei cittadini (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) e dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, nonché della libertà professionale, ai sensi dell’articolo 12 della Legge fondamentale (Grundgesetz).

22.      Il Bundeskommunikationssenat solleva la questione se non sia necessario, tenuto conto, in particolare, del principio di proporzionalità e di tale giurisprudenza, adottare una regola che consenta di tener conto, ai fini del calcolo del compenso, delle circostanze della fattispecie e, segnatamente, dell’oggetto del diritto di esclusiva di cui trattasi, nonché della somma versata dal titolare per l’acquisto di tale diritto. L’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva si rivela, a suo avviso, di difficile applicazione, quando il diritto di esclusiva sia stato acquistato prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, laddove la richiesta di concessione del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di trasposizione dell’articolo 15 della direttiva.

23.      Per tali motivi, il Bundeskommunikationssenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva (…) sia conforme agli articoli 16 e 17 della Carta (…), nonché all’articolo 1 del Protocollo addizionale [n. 1] alla [CEDU]».

24.      Osservazioni scritte sono state depositate da Sky, dall’ORF, dai governi tedesco e polacco, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. L’udienza si è svolta il 24 aprile 2012.

III –       Analisi

25.      Con il rinvio pregiudiziale in esame si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva ai diritti fondamentali tutelati dagli articoli 16 e 17 della Carta, vale a dire, da un lato, la libertà d’impresa e, dall’altro, il diritto di proprietà.

26.      Si tratta, più precisamente, di stabilire se la circostanza che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva limiti il compenso per la fornitura di brevi estratti relativi ad eventi di grande interesse pubblico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso a tali brevi estratti costituisca o meno una violazione giustificata della libertà d’impresa e del diritto di proprietà delle emittenti televisive detentrici di diritti di esclusiva per la trasmissione di detti eventi.

27.      L’articolo 16 della Carta prevede che «[è] riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». Le spiegazioni relative a tale articolo precisano che il medesimo «si basa sulla giurisprudenza della Corte (…) che ha riconosciuto la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale [(11)] e la libertà contrattuale [(12)], e sull’articolo 119, paragrafi 1 e 3 [TFUE], che riconosce la libera concorrenza» (13).

28.      Quanto all’articolo 17 della Carta, esso prevede, al suo paragrafo 1, che «[o]gni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale». Le spiegazioni relative a tale articolo indicano che il medesimo corrisponde all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Ne deriva che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della medesima, ha lo stesso significato e la stessa portata di quelli che sono loro conferiti dalla CEDU (14).

29.      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il diritto di proprietà, al pari del diritto di esercitare liberamente un’attività economica, costituisce parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione. Detti principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Pertanto, possono essere apportate restrizioni all’uso del diritto di proprietà, come al diritto di esercitare liberamente un’attività economica, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (15).

30.      In linea con tale giurisprudenza, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta istituisce il regime relativo alle limitazioni che possono essere apportate ai diritti e alle libertà riconosciute dalla Carta. Esso riconosce, infatti, che possono essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti e di libertà, come il diritto di proprietà e la libertà d’impresa sanciti rispettivamente agli articoli 17 e 16 della Carta, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e di tali libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza dei diritti e delle libertà altrui.

31.      Esaminerò, in un primo tempo, se le disposizioni contenute nell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva costituiscano violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 16 e 17 della Carta. In caso di risposta affermativa, dovrò verificare, in un secondo tempo, se tale violazione risulti giustificata.

A –          Sull’esistenza di una violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 16 e 17 della Carta

32.      Scopo dell’articolo 15 della direttiva è quello di assicurare, a favore di qualsiasi emittente televisiva stabilita nell’Unione, il diritto di disporre di brevi estratti per poter realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico.

33.      A norma di tale articolo, e secondo le modalità adottate dagli Stati membri in sede di recepimento del medesimo, le emittenti televisive che detengono diritti esclusivi di trasmissione su tali eventi sono tenute a consentire alle altre emittenti televisive di scegliere liberamente i brevi estratti che costituiranno i brevi estratti di cronaca che essi intendono realizzare. Potrà trattarsi, in concreto, dell’accesso al segnale del primo diffusore ovvero dell’accesso al luogo in cui si svolge l’evento considerato (16).

34.      È evidente che la previsione di un siffatto vincolo in capo alle emittenti televisive detentrici di diritti esclusivi di trasmissione produce l’effetto di limitare le modalità con cui queste ultime intendono eventualmente sfruttare tali diritti.

35.      Sotto il profilo della libertà d’impresa, in cui rientra la libertà contrattuale, l’articolo 15 della direttiva comporta, come conseguenza diretta, che le emittenti televisive che detengono diritti esclusivi di trasmissione non possono più scegliere liberamente con quali emittenti concludere accordi onde consentire a queste ultime l’accesso a brevi estratti. In altri termini, non possono più concedere licenze agli operatori di loro scelta in vista della commercializzazione del diritto agli estratti.

36.      Sotto il profilo del diritto di proprietà, tale articolo produce l’effetto di limitare l’uso che le emittenti televisive, detentrici dei diritti esclusivi di trasmissione, intendano eventualmente fare dei propri beni. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, è possibile assimilare detto articolo ad una disciplina dell’uso dei beni ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Dalla giurisprudenza di detta Corte emerge che con la nozione di disciplina dell’uso dei beni si intende una misura che, non comportando trasferimento di beni, è diretta a «limitare o controllare» l’uso di tali beni (17). Obbligando le emittenti televisive che detengono diritti esclusivi di trasmissione ad autorizzare taluni usi dell’oggetto di tali diritti, nella specie l’accesso a brevi estratti per la realizzazione di brevi estratti di cronaca, l’articolo 15 della direttiva procede, a mio avviso, ad una disciplina dell’uso dei beni che può costituire, come tale, una violazione del diritto di proprietà di tali emittenti.

37.      Per quanto attiene, più in particolare, all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà risiede nella circostanza che, qualora il compenso del diritto ai brevi estratti sia limitato ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso, le emittenti televisive che detengono diritti esclusivi di trasmissione su un evento di grande interesse pubblico non possono più fissare liberamente il prezzo al quale intendono cedere l’accesso ai brevi estratti. La limitazione delle modalità del compenso, contenuta in tale disposizione, impedisce, in particolare, a tali emittenti di far partecipare le altre emittenti televisive che intendano disporre di brevi estratti ai costi di acquisizione di tali diritti esclusivi. Tale limitazione può anche avere un effetto negativo sul valore commerciale dei diritti esclusivi.

38.      Una volta accertata la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà, occorre ora verificare se tale violazione sia giustificata alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

B –          Sulla giustificazione della violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 16 e 17 della Carta

39.      Osservo, anzitutto, che la violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 16 e 17 della Carta deve essere considerata come «prevista dalla legge» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Infatti, dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva risulta espressamente che, qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso ai brevi estratti.

40.      Inoltre, riguardo alla questione se la violazione dei diritti tutelati risponda ad un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione o ad un’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui, osservo che il diritto ai brevi estratti, previsto all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, risponde all’intento, affermato dal legislatore dell’Unione al quarantottesimo considerando della direttiva, di «promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della [Carta]».

41.      Peraltro, al cinquantacinquesimo considerando della direttiva, il diritto delle emittenti televisive di utilizzare brevi estratti nei programmi di informazione è legato all’obiettivo di «tutelare la libertà fondamentale di essere informati e [di] assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione» (18).

42.      Limitando una delle modalità di esercizio del diritto ai brevi estratti, ossia il compenso dovuto al primo diffusore, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti al quarantottesimo e cinquantacinquesimo considerando della medesima, vale a dire, segnatamente, la libertà di essere informati e il pluralismo dei media. Tali obiettivi sono, a loro volta, strettamente connessi a uno degli obiettivi più generali della direttiva, che mira, come precisato dall’undicesimo considerando della stessa, a facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione.

43.      Va rilevato, in proposito, che la libertà di essere informati e il pluralismo dei media sono componenti della libertà di espressione (19). Quest’ultima costituisce parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione (20) e figura tra i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (21).

44.      La libertà di espressione e di informazione è sancita all’articolo 11 della Carta. Al suo paragrafo 1, tale articolo prevede che «[o]gni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, della Carta dispone che: «[l]a libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati». Le spiegazioni relative all’articolo 11 della Carta precisano che esso corrisponde all’articolo 10 della CEDU.

45.      Una volta individuata la ragion d’essere della violazione dei diritti riconosciuti dagli articoli 16 e 17 della Carta, occorre ora verificare se la limitazione apportata ai diritti sanciti da detti due articoli risulti proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Poiché tale scopo consiste principalmente nell’esigenza di tutelare un altro diritto fondamentale, nella fattispecie la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, il controllo di proporzionalità che mi appresto ora ad effettuare invita alla ponderazione di una pluralità di diritti fondamentali. Il problema è quindi di stabilire se sia possibile ritenere che, adottando l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, il legislatore dell’Unione abbia effettuato una ponderazione equilibrata tra il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, da un lato, e la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, dall’altro.

46.      In tale prospettiva, l’esame che mi accingo a compiere si ispirerà ad una serie di considerazioni.

47.      Secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità, che costituisce parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da un atto dell’Unione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (22).

48.      Si deve peraltro precisare che, nell’esaminare la giustificazione delle restrizioni all’uso del diritto di proprietà, la Corte ha dichiarato, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Occorre quindi, a suo avviso, verificare se sia stato mantenuto l’equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e l’interesse dei soggetti che invocano la tutela del loro diritto di proprietà. La Corte ha sottolineato che, così facendo, si deve riconoscere al legislatore un ampio margine di discrezionalità sia nello scegliere le modalità di attuazione sia nel decidere se le loro conseguenze siano legittimate, nell’interesse generale, dalla volontà di conseguire l’obiettivo previsto dalla normativa di cui trattasi (23).

49.      Inoltre, in analogia con quanto dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio (24), occorre riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale in un settore, come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura (25).

50.      La verifica della proporzionalità della restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa, contenuta nell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva deve essere dunque effettuata, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità che deve essere riconosciuto al legislatore dell’Unione.

51.      Inoltre, tale esame deve essere effettuato tenendo conto della natura della direttiva, che non procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative ai settori cui essa fa riferimento, ma stabilisce soltanto prescrizioni minime (26). Rilevo, a tal proposito, che il legislatore dell’Unione fissa, all’articolo 15 della direttiva, un certo numero di regole generali che limitano il diritto ai brevi estratti, pur lasciando agli Stati membri la cura di definire in dettaglio le modalità e le condizioni relative alla fornitura di tali brevi estratti (27).

52.      Infine, non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la salvaguardia dei diritti fondamentali in seno all’Unione deve essere garantita entro l’ambito della struttura e degli obiettivi di quest’ultima (28). Diversi considerando della direttiva sottolineano, a tal proposito, che la medesima partecipa, nel suo settore, al completamento del mercato interno. Così, il secondo considerando della direttiva fa riferimento alla necessità di «assicur[are] il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi» e l’undicesimo considerando della medesima indica che l’applicazione ai servizi di media audiovisivi di un complesso minimo di norme coordinate contribuisce, in particolare, «al completamento del mercato interno e [a] facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione» (29). La rilevanza di tale dimensione è importante nell’esame della ponderazione dei diversi diritti fondamentali contrapposti, poiché il problema sollevato dalla limitazione del compenso dovuto per l’attribuzione del diritto ai brevi estratti, in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, non si pone negli stessi termini e non comporta necessariamente la stessa risposta a seconda che esso sia trattato unicamente nell’ambito di uno Stato membro oppure tenendo conto delle esigenze di completamento del mercato interno.

53.      Tale impostazione dell’analisi mi induce a ritenere, nella specie, non solo che l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva sia idoneo a realizzare l’obiettivo da esso perseguito, ossia garantire la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, ma anche che non vada oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

54.      Quanto all’idoneità dell’articolo 15, paragrafo 6, ultimo periodo, della direttiva a garantire la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, ritengo che tale disposizione, limitando l’importo del compenso che può essere richiesto dai primi diffusori ai secondi diffusori, sia idonea a sviluppare la diffusione delle informazioni relative agli eventi di grande interesse pubblico, in particolare da parte delle emittenti televisive che non dispongono di mezzi finanziari consistenti. Siffatta disposizione favorisce, per ciò stesso, la realizzazione di uno spazio di opinione e di informazione europeo all’interno del quale sono garantiti la libertà di essere informati e il pluralismo dei media.

55.      Quanto alla necessità di limitare il compenso, sono del parere che, qualora si tratti della pietra angolare della norma posta in essere dal legislatore dell’Unione all’articolo 15 della direttiva, la sua mancanza nuocerebbe all’effetto utile del diritto ai brevi estratti di cronaca.

56.      La limitazione del compenso ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso presenta il vantaggio di porre tutti gli operatori televisivi su un piano di parità. Escludendo la possibilità che le emittenti detentrici di diritti esclusivi di trasmissione riversino i costi di acquisizione di tali diritti sulle emittenti che richiedono estratti, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva impedisce che possa essere chiesto un prezzo proibitivo come corrispettivo della concessione di brevi estratti, in particolare quando si tratta di eventi in grado di richiamare l’attenzione di una buona parte della popolazione e per i quali le emittenti detentrici di diritti esclusivi abbiano dovuto versare ingenti somme di denaro per l’acquisto dei diritti di trasmissione in esclusiva. Ne consegue che tutti gli operatori televisivi, siano essi pubblici o privati, dispongano o meno di mezzi finanziari consistenti, beneficiano, in condizioni di parità, del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico.

57.      Lasciare la determinazione del compenso alla libera contrattazione tra primi diffusori e secondi diffusori presenterebbe l’inconveniente di porre i detentori di diritti esclusivi in una posizione di forza, specialmente quando l’evento in questione riveste particolare importanza. Inoltre, tenuto conto dell’aumento dei prezzi da corrispondere per l’acquisto dei diritti esclusivi di trasmissione, sussiste il rischio che i prezzi chiesti ai secondi diffusori, che intendono realizzare brevi estratti di cronaca, raggiungano livelli tali da dissuaderli dall’esercizio di tale diritto. Ciò potrebbe nuocere all’obiettivo volto a che il maggior numero di persone sia informato sugli eventi di grande interesse pubblico. Peraltro, l’esclusione di emittenti televisive dalla copertura di tali eventi avrebbe un effetto negativo sul pluralismo dell’informazione, poiché limiterebbe la raccolta e la diffusione delle informazioni alle emittenti più importanti, a danno dei loro concorrenti minori e dei telespettatori.

58.      Per questo motivo, ritengo che la soluzione alternativa, che sarebbe consistita nella sola previsione, da parte del legislatore dell’Unione, di un compenso adeguato senza completarla con la limitazione prevista all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, non sarebbe riuscita a realizzare in modo così efficace gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del diritto ai brevi estratti di cronaca.

59.      Il solo riferimento ad un compenso adeguato, senza fissare un limite armonizzato, darebbe luogo ad una determinazione dei costi caso per caso, secondo procedure differenti da uno Stato membro all’altro, il che impedirebbe potenzialmente la libera circolazione dell’informazione e quindi la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, auspicato dal legislatore dell’Unione all’undicesimo considerando della direttiva. La limitazione del compenso ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso consente in gran parte di evitare tali problemi di determinazione dei costi e le controversie che possono derivarne. Si tratta del mezzo più efficace per evitare la compartimentazione della diffusione dell’informazione tra gli Stati membri e secondo l’importanza economica delle emittenti televisive.

60.      Adottando una soluzione coerente con la sua volontà di contribuire al completamento del mercato interno e di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, il legislatore dell’Unione è così riuscito a conciliare i diversi approcci normativi degli Stati membri pur tutelando l’effetto utile del nuovo diritto armonizzato.

61.      In quest’ottica, il legislatore dell’Unione ha scelto, a mio avviso correttamente, di non introdurre distinzioni nel testo dell’articolo 15, paragrafo 6, ultimo periodo, della direttiva a seconda che il compenso sia versato da un’emittente televisiva pubblica o privata, né a seconda che tale emittente svolga o meno una missione di servizio pubblico, in forza del diritto dello Stato membro in cui è stabilita. Tali distinzioni sarebbero state infatti in contrasto con l’intento affermato dal legislatore dell’Unione di porre tutti gli operatori televisivi su un piano di parità nell’esercizio del loro diritto ai brevi estratti di cronaca (30). Inoltre, limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 6, ultimo periodo, della direttiva alle sole emittenti televisive che svolgono una missione di servizio pubblico, in forza del diritto dello Stato membro in cui sono stabilite, non avrebbe consentito di realizzare in modo così efficace gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del diritto ai brevi estratti di cronaca, escludendo le emittenti che beneficiano, in primo luogo, della fissazione di un limite massimo al compenso, ossia i radiodiffusori secondari che dispongono di mezzi finanziari limitati e che, a prescindere dalla loro natura giuridica o dalle missioni loro affidate, partecipano tuttavia, in modo apprezzabile, ad un’ampia diffusione delle informazioni nell’ambito degli Stati membri (31).

62.      La soluzione adottata dal legislatore dell’Unione costituisce, a mio giudizio, un giusto equilibrio tra la tutela della libertà d’impresa e del diritto di proprietà delle emittenti detentrici di diritti esclusivi di trasmissione, da un lato, e la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, dall’altro. Ritengo infatti che, considerati i vantaggi del sistema, istituito dal legislatore dell’Unione per tutelare questi due ultimi diritti fondamentali, la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà delle emittenti detentrici di diritti esclusivi di trasmissione non sia eccessiva.

63.      Occorre rilevare, in proposito, che il legislatore dell’Unione ha subordinato il diritto ai brevi estratti di cronaca ad un certo numero di condizioni che contribuiscono ad attenuare gli effetti della violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà delle emittenti televisive detentrici di diritti esclusivi di trasmissione.

64.      Tra tali limiti e condizioni, rilevo che il diritto ai brevi estratti di cronaca non riguarda indistintamente tutti gli eventi per i quali siano stati concessi diritti esclusivi di trasmissione, poiché l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva precisa che deve trattarsi di «eventi di grande interesse pubblico».

65.      Peraltro, gli estratti forniti possono essere utilizzati esclusivamente in «notiziari di carattere generale» a termini dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva, e unicamente per la realizzazione di «brevi estratti di cronaca», come prevede l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva. Ai sensi del cinquantacinquesimo considerando della medesima, «[i]l concetto di programmi d’informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento». Da tali disposizioni emerge che sussiste una differenza determinante tra la diffusione televisiva di un evento a fini di intrattenimento e quella dei momenti chiave di quest’ultimo a fini di informazione (32). L’emittente televisiva mantiene l’intero controllo dello sfruttamento commerciale dei propri diritti esclusivi a fini di intrattenimento. La diminuzione del valore commerciale di tali diritti deve essere quindi, sotto questo profilo, ampiamente relativizzata.

66.      Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva precisa che i secondi diffusori devono indicare la fonte degli estratti da essi utilizzati nei loro estratti di cronaca. Come è stato correttamente rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la pubblicità fatta in tal modo all’emittente che detiene diritti esclusivi contribuisce a rendere proporzionato il regime del compenso istituito all’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, dato che siffatta pubblicità ha un valore economico e va a beneficio di tale emittente ogni qualvolta viene trasmesso un breve estratto di cronaca (33).

67.      L’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva è anche indicativo del fatto che il legislatore dell’Unione ha effettuato una ponderazione equilibrata dei diversi diritti fondamentali contrapposti. Al fine di limitare la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà dell’emittente televisiva che detiene diritti esclusivi di trasmissione, tale disposizione impone agli Stati membri di provvedere alla definizione di modalità relative alla lunghezza massima dei brevi estratti e ai limiti di tempo della loro trasmissione. Il cinquantacinquesimo considerando della direttiva contiene, a tal proposito, un’indicazione per gli Stati membri, poiché precisa che la durata dei brevi estratti non dovrebbe superare i novanta secondi.

68.      La constatazione secondo la quale, a termini dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, spetta agli Stati membri stabilire in dettaglio le modalità e le condizioni relative alla fornitura dei brevi estratti mi induce a precisare che la ponderazione tra i diversi diritti fondamentali contrapposti non incombe esclusivamente al legislatore dell’Unione, ma anche agli Stati membri. In altri termini, i meccanismi che consentono di trovare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco sono contemplati non solo nella direttiva in quanto tale, essenzialmente attraverso le condizioni e i limiti summenzionati, che limitano il diritto ai brevi estratti di cronaca, ma risultano anche dall’adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni nazionali che assicurano il recepimento della direttiva e dall’applicazione di quest’ultima da parte delle autorità nazionali. A tal proposito, occorre sottolineare che, in forza della giurisprudenza della Corte, incombe agli Stati membri, in sede di recepimento della direttiva, l’obbligo di fondarsi su un’interpretazione di quest’ultima che consenta di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di detta direttiva, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tale direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di essa che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, come, ad esempio, il principio di proporzionalità (34).

69.      Ne consegue, a mio avviso, che in sede di adozione delle misure di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono tentare di tener conto dei diritti fondamentali, creando gli strumenti necessari per far sì che i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso possano costituire oggetto di un compenso e che le modalità e le condizioni definite in dettaglio, relative alla fornitura dei brevi estratti, in particolare per quanto riguarda la loro durata massima e i tempi della loro trasmissione, siano definite in modo tale da limitare, per quanto possibile, la violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà dell’emittente televisiva che detiene diritti esclusivi di trasmissione. Rilevo, a tal proposito, che la normativa austriaca di trasposizione dell’articolo 15 della direttiva è espressione della ricerca, da parte del legislatore nazionale, di un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali contrapposti.

70.      Tenuto conto dell’insieme di tali elementi, che contribuiscono a limitare il diritto ai brevi estratti di cronaca e le modalità di attuazione del medesimo, ritengo che la limitazione del compenso dovuto all’emittente televisiva che detiene diritti esclusivi di trasmissione costituisca una violazione proporzionata della libertà d’impresa e del diritto di proprietà di quest’ultima. In altri termini, tenuto conto della ratio dell’articolo 15 della direttiva, il solo riferimento ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso (35) è, a mio avviso, sufficiente per evitare che il diritto ai brevi estratti di cronaca costituisca un onere eccessivo per i primi diffusori.

71.      Ragionando a contrario, se dalla ratio di detto articolo fosse risultato che il diritto ai brevi estratti di cronaca non fosse soggetto ad alcuna limitazione, la violazione avrebbe potuto essere considerata sproporzionata. Il testo adottato dal legislatore dell’Unione all’articolo 15, paragrafo 6, ultimo periodo, della direttiva può essere quindi correttamente compreso solo ponendolo in stretta correlazione con le disposizioni che limitano il diritto ai brevi estratti di cronaca (36).

72.      Tutti questi elementi mi inducono a ritenere che, adottando l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, il legislatore dell’Unione abbia effettuato una ponderazione equilibrata dei diversi diritti fondamentali in gioco.

73.      Osservo che analogo ragionamento è stato seguito in seno al Consiglio d’Europa. Infatti, la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989, prevede, al suo articolo 9, la possibilità per le Parti contraenti di introdurre un diritto agli estratti su eventi di grande interesse pubblico (37). La raccomandazione n. R (91) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, dell’11 aprile 1991 (38), prevede, nella parte relativa alle condizioni finanziarie, al punto 4.1, che, «salva diversa pattuizione tra di essi, il primo diffusore non dovrebbe avere la facoltà di richiedere al secondo diffusore il pagamento di un compenso per l’estratto. In ogni caso, non dovrebbe essere richiesta al secondo diffusore alcuna partecipazione finanziaria per i diritti televisivi». Al punto 4.2 di detta raccomandazione, è previsto che «nel caso in cui il secondo diffusore sia autorizzato ad accedere ai luoghi, l’organizzatore del grande evento o il proprietario dei luoghi dovrebbe avere la facoltà di richiedere il pagamento dei costi supplementari necessariamente sostenuti». La relazione introduttiva alla suddetta raccomandazione menziona, in particolare, per spiegare il contenuto del punto 4.1 della stessa, «la garanzia [che] dovrebbe essere fornita ai secondi diffusori, segnatamente a quelli che dispongono di risorse limitate, di poter accedere ad un estratto su un piano parità» (39).

74.      Mi sembra che l’approccio adottato dal legislatore dell’Unione concordi anche con la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1, secondo comma, del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Detta Corte sottopone la disciplina dell’uso dei beni ad un controllo di proporzionalità nell’ambito del quale essa verifica, come in materia di privazione della proprietà, che la valutazione effettuata dal legislatore nazionale non sia manifestamente priva di base ragionevole (40). Essa dichiara, infatti, che una misura di ingerenza deve predisporre un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e quelle della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Controllando il rispetto di tale esigenza, detta Corte riconosce allo Stato un ampio margine di discrezionalità sia nello scegliere le modalità di attuazione sia nel decidere se le loro conseguenze siano legittimate, nell’interesse generale, dall’intento di realizzare l’obiettivo della normativa di cui trattasi. Tale equilibrio si spezza se la persona interessata ha dovuto subire un onere speciale o esorbitante (41). La Corte medesima ha altresì dichiarato che, qualora sia in discussione una misura che disciplina l’uso dei beni, la mancata previsione di un’indennità è uno dei fattori da prendere in considerazione per stabilire se sia stato rispettato un giusto equilibrio, ma essa non può costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (42).

75.      Osservo, peraltro, che nel diritto dell’Unione, alcune disposizioni esprimono l’idea secondo la quale una violazione minima del diritto di proprietà non richiede in ogni caso il pagamento di un’indennità. Così, il trentacinquesimo considerando della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (43), quanto alle eccezioni o alle limitazioni che possono essere apportate a tali diritti, indica che «[i]n talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento» (44). Inoltre, la Corte ha potuto considerare, in materia di politica agricola e a proposito di presunte violazioni del diritto di proprietà, che non esiste, nel diritto dell’Unione, un principio generale che imponga in ogni caso la concessione di un’indennità (45).

76.      Adottando l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, il legislatore dell’Unione è riuscito a trovare, a mio avviso, un compromesso accettabile tra la concessione a titolo gratuito del diritto ai brevi estratti e la partecipazione finanziaria dei secondi diffusori ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione. Stabilendo che i costi supplementari, sostenuti per la fornitura dell’accesso, non devono essere posti a carico delle emittenti televisive che detengono diritti esclusivi di trasmissione, tale disposizione garantisce che il diritto ai brevi estratti non costituisca un onere finanziario per le suddette emittenti. La circostanza che queste ultime non possano trarre vantaggio dalla fornitura di brevi estratti è, a mio giudizio, giustificata dalla necessità di tutelare la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, favorendo, per ciò stesso, la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione.

77.      Le decisioni del Bundesverfassungsgericht e del Verfassungsgerichtshof, richiamate dal giudice del rinvio (46), non modificano la mia valutazione.

78.      Sebbene sussistano lievi differenze tra i ragionamenti seguiti da detti due giudici, viene affermato, principalmente, che il diritto ai brevi estratti di cronaca non dovrebbe essere concesso a titolo gratuito e che esso dovrebbe quindi dar luogo al pagamento di un compenso ragionevole o di un corrispettivo adeguato. In tale prospettiva, è stato assunto il riferimento ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi. Entrambi i giudici hanno altresì dichiarato che il corrispettivo non dovrebbe essere fissato ad un livello tale da impedire l’esercizio del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca.

79.      Non mi sembra che gli approcci adottati dal Bundesverfassungsgericht e dal Verfassungsgerichtshof possano essere automaticamente estesi al controllo di validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta. Da un lato, ho già spiegato le ragioni per cui la mia valutazione dipende necessariamente dalla struttura dell’articolo 15 della direttiva e, in particolare, dalle condizioni e dai limiti che contribuiscono a limitare il diritto ai brevi estratti di cronaca e a circoscriverne la portata.

80.      D’altro lato, ricordo che la salvaguardia dei diritti fondamentali in seno all’Unione deve essere assicurata entro l’ambito della sua struttura e dei suoi obiettivi. Ne consegue che la ponderazione da effettuare tra i diversi diritti fondamentali in gioco non implica necessariamente la stessa risposta a seconda che essa sia effettuata in ambito nazionale o a livello dell’Unione. Nella specie, ritengo, per i motivi precedentemente esposti, che le esigenze di completamento del mercato interno e di realizzazione di uno spazio unico dell’informazione depongano a favore dell’adozione, da parte del legislatore dell’Unione, di una norma di compromesso tra la concessione a titolo gratuito del diritto ai brevi estratti e la partecipazione finanziaria dei secondi diffusori ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione.

81.      Per quanto riguarda, infine, la preoccupazione espressa dal giudice del rinvio in merito all’aspetto temporale dell’applicazione della limitazione del compenso in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che Sky, con contratto datato 21 agosto 2009, ha acquisito i diritti di esclusiva per la trasmissione nel territorio austriaco di alcune partite dell’UEFA Europa League, per le stagioni a partire dal 2009/2010 fino al 2011/2012. L’11 settembre 2009 Sky e l’ORF hanno concluso un accordo per la concessione all’ORF del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca su tale evento. Rilevo che queste due date sono successive alla data di entrata in vigore della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (47), che ha introdotto, nella direttiva 89/552/CEE (48), le disposizioni relative al diritto ai brevi estratti di cronaca, avendo tale direttiva come unico scopo, secondo il suo primo considerando, di codificare le norme contenute nella direttiva 89/552. Dal momento che la direttiva 2007/65 è entrata in vigore, a termini del suo articolo 4, il 19 dicembre 2007, Sky e l’ORF erano perfettamente a conoscenza, nel 2009, della istituzione, a livello dell’Unione, di un diritto armonizzato ai brevi estratti di cronaca ed erano in grado di prevedere le modifiche della normativa che sarebbero dovute intervenire, successivamente, sul piano nazionale.

IV – Conclusione

82.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Bundeskommunikationssenat nei seguenti termini:

«L’esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)».


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 95, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva».


3 –      In prosieguo: la «Carta».


4 –      BGB1. I, 85/2001.


5 –      BGB1. I, 50/2010; in prosieguo: il «FERG».


6 –      BGBl. I, 83/2001.


7 –      Tale Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).


8 –      C‑195/06, Racc. pag. I‑8817.


9 –      Sentenza del 1° dicembre 2006.


10 –      Sentenza del 17 febbraio 1998.


11 –      V. sentenze del 14 maggio 1974, Nold/Commissione (4/73, Racc. pag. 491, punto 14), e del 27 settembre 1979, Eridania‑Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri (230/78, Racc. pag. 2749, punti 20 e 31).


12 –      V., in particolare, sentenze del 16 gennaio 1979, Sukkerfabriken Nykøbing (151/78, Racc. pag. 1, punto 19), e del 5 ottobre 1999, Spagna/Commissione (C‑240/97, Racc. pag. I‑6571, punto 99).


13 –      V. spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17).


14 –      Idem.


15 –      V., in particolare, sentenza della Corte del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a. (C‑154/04 e C‑155/04, Racc. pag. I‑6451, punto 126 e giurisprudenza ivi citata). V., anche, sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2011, FIFA/Commissione (T‑68/08, Racc. pag. II‑349, punto 143).


16 –      V. cinquantaseiesimo considerando della direttiva.


17 –      V. Corte eur. D.U., sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A n. 52, § 65. V., anche, Corte eur. D.U., sentenza Mellacher e altri c. Austria del 19 dicembre 1989, serie A n. 169, § 44. La Corte ha fatto a sua volta riferimento alla nozione di disciplina dell’uso di beni [v., in particolare, sentenza del 12 maggio 2005, Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia e ERSA (C‑347/03, Racc. pag. I‑3785, punti 124 e 125)].


18 –      Come indicato dal documento di sintesi per la Conferenza di Liverpool sull’audiovisivo, intitolato «Diritto all’informazione e diritto ai brevi estratti», redatto dalla Commissione nel luglio 2005, le sfide connesse all’introduzione del diritto agli estratti erano le seguenti: da un lato, «la mancanza di un coordinamento tra norme legislative, regolamentari o contrattuali per la messa a disposizione (…) di estratti (…) costituisce un rischio per la circolazione transfrontaliera dei programmi di informazione e per l’esercizio del diritto fondamentale all’informazione»; dall’altro, «la mancanza di un diritto [agli] estratti (…) può costituire una minaccia per il pluralismo, poiché numerose emittenti, nell’ambito dell’Unione, (…) non dispongono né di mezzi tecnici (…) né di mezzi finanziari sufficienti [per] per fronte al costo della commercializzazione sistematica di diritti esclusivi di trasmissione su alcuni importanti eventi a forte impatto mediatico».


19 –      Rilevo che l’articolo 10 della CEDU contiene non solo il diritto di comunicare informazioni, ma anche quello di riceverne. V., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Observer e Guardian c. Regno Unito del 26 novembre 1991, serie A n. 216, § 59, e Guerra e altri c. Italia del 19 febbraio 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 53.


20 –      Sentenza del 18 giugno 1991, ERT (C‑260/89, Racc. pag. I‑2925, punto 45).


21 –      Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan‑Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, Racc. pag. I‑11135, punto 41).


22 –      V., in particolare, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, Racc. pag. I‑11063, punto 74).


23 –      Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 360 e giurisprudenza ivi citata).


24 –      C‑380/03, Racc. pag. I‑11573.


25 –      Punto 145 e giurisprudenza ivi citata.


26 –      Sentenza del 5 marzo 2009, UTECA (C‑222/07, Racc. pag. I‑1407, punto 19). V., anche, in tal senso, undicesimo considerando e articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.


27 –      V., in tal senso, la relazione introduttiva del Consiglio, II, B, vi, alla posizione comune (CE) n. 18/2007, del 15 ottobre 2007, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU C 307 E, pag. 1).


28 –      Sentenza del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, Racc. pag. 1125, punto 4).


29 –      V., parimenti, nello stesso senso, decimo considerando della direttiva che sottolinea l’importanza di un «autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi».


30 –      V. cinquantacinquesimo considerando e articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, che prevedono che l’accesso ai brevi estratti debba essere concesso a condizioni non discriminatorie.


31 –      Osservo, a tal riguardo, che secondo le cifre pubblicate di recente dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, i canali locali e regionali rappresentano circa il 40% della totalità dei canali disponibili in Europa (v. comunicato stampa del 29 marzo 2012, disponibile su Internet all’indirizzo http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mavise-miptv2012.html).


32 –      V., a tal proposito, Schoenthal, M., «Le droit de retransmission des grands événements», IRIS plus, observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, aprile 2006. L’autore rileva che «l’estratto breve e di carattere informativo [è] limitato ai momenti chiave di una manifestazione» e che «[i]l crescendo della suspense, in cui risiede tutto il fascino di un evento sportivo e che ne costituisce il segno distintivo, è riservato alla sola trasmissione propriamente detta» (pag. 3) – traduzione libera.


33 –      Punto 43, segnatamente, nota 19.


34 –      V. sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I‑271, punto 68), e del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C‑461/10, punto 56).


35 –      A proposito dei costi sostenuti dall’emittente televisiva che detiene i diritti esclusivi di trasmissione, l’ORF precisa che, anche quando l’emittente che beneficia del diritto di realizzare brevi estratti di cronaca ha accesso al segnale satellitare (grazie, ad esempio, all’intercettazione diretta del satellite), la concessione di tale diritto comporta un lavoro amministrativo non trascurabile per emittente cui incombe l’obbligo di tale concessione (verifica della sussistenza del diritto, conclusione di un eventuale accordo sulle condizioni di esercizio, controllo dell’osservanza delle norme di natura legislativa e contrattuale, ecc.).


36 –      V., a tal proposito, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva «Servizi di media audiovisivi») [COM(2007) 639 def.]:


      «Questa formulazione è stata scelta per garantire che il diritto ai brevi estratti di attualità non possa essere inteso come una licenza obbligatoria che conferirebbe diritti più estesi agli organismi di radiodiffusione televisiva beneficiari. Si tratta di una soluzione ampiamente sostenuta da tutte le parti interessate, dagli organismi di radiodiffusione ai proprietari di diritti».


37 –      Secondo la relazione esplicativa di tale Convenzione, detto articolo ha il proprio fondamento nel diritto del pubblico di ricevere l’informazione e ha lo scopo di evitare che l’esercizio di tale diritto sia rimesso in discussione in un contesto transfrontaliero. Un altro obiettivo è di garantire il pluralismo delle fonti di informazione nell’ambito della televisione transfrontaliera.


38 –      Raccomandazione sul diritto agli estratti su grandi eventi, che formano oggetto di diritti di esclusiva per la trasmissione televisiva in ambito transfrontaliero.


39 –      Punto 47.


40 –      V., sul punto, Sudre, F., Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, Parigi, 10a ed., 2011, pag. 655 e segg.


41 –      V. Corte eur. D.U., sentenza Brosset‑Triboulet e altri c. Francia del 29 marzo 2010 (§ 86).


42 –      Ibidem (§ 94).


43 –      GU L 167, pag. 10.


44 –      È interessante, a tal proposito, porre a raffronto l’articolo 15 della direttiva con l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29, che offre agli Stati membri la facoltà di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti previsti agli articoli 2 e 3 di tale direttiva (rispettivamente: diritto di riproduzione e diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti) «nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore». V., anche, nello stesso senso, articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).


45 –      Sentenza del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood (C‑20/00 e C‑64/00, Racc. pag. I‑7411, punto 85).


46 –      V. paragrafo 21 supra.


47 –      Direttiva che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 332, pag. 27).


48 –      Direttiva del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).