Language of document : ECLI:EU:T:2011:180

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 aprile 2011 (*)

«Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑246/99 DEP,

Tirrenia di Navigazione SpA, già Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA, con sede in Napoli,

Caremar SpA, con sede in Napoli,

Toremar SpA, con sede in Livorno,

Siremar SpA, con sede in Palermo,

Saremar SpA, con sede in Cagliari,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano e G. Roberti, successivamente dagli avv.ti Roberti, A. Franchi e G. Bellitti,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri D. Triantafyllou, V. Di Bucci e dalla sig.ra E. De Persio, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Navigazione Libera del Golfo SpA, con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti S. Ravenna e A. Abate,

da

Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV), con sede in Messina, rappresentata dagli avv.ti B. Castaldo e C. Forte,

e da

Traghetti Pozzuoli Srl, con sede in Napoli,

Alilauro SpA, con sede in Napoli,

Linee Lauro Srl, con sede in Pozzuoli,

rappresentate dall’avv. E. Amato,

intervenienti

avente ad oggetto un’istanza di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 20 giugno 2007, causa T‑246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1999, la Tirrenia di Navigazione SpA, la Caremar SpA, la Toremar SpA, la Siremar SpA e la Saremar SpA hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 agosto 1999 di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, relativo ad un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana alle imprese del gruppo Tirrenia di Navigazione (GU 1999, C 306, pag. 2).

2        Con sentenza 20 giugno 2007, causa T‑246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta), intervenuta dopo la sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza della Corte 10 maggio 2005, causa C‑400/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3657), il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la Tirrenia di Navigazione, la Caremar, la Toremar, la Siremar e la Saremar alle spese sostenute dalla Commissione nonché a quelle delle parti intervenute a sostegno di quest’ultima, tra cui la Traghetti Pozzuoli srl, la Alilauro SpA, e la Linee Lauro Srl (in prosieguo: le «richiedenti»).

3        Con lettere del 15 ottobre 2007, 12 maggio 2009 e 26 maggio 2009, l’avvocato delle richiedenti si è rivolto all’avvocato della Tirrenia di Navigazione, della Caremar, della Toremar, della Siremar e della Saremar chiedendo il pagamento di onorari ammontanti a EUR 202 306,97.

4        Non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo a tal proposito, le richiedenti, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2010, hanno presentato istanza di liquidazione delle spese nella quale chiedono al Tribunale di fissare, in applicazione dell’art. 92 del suo regolamento di procedura, l’importo delle spese da rimborsare in EUR 196 472,16, maggiorato degli accessori di legge, degli interessi di mora e di un equo importo per la riparazione, conformemente al diritto italiano, di ogni pregiudizio materiale e di condannare in solido al pagamento delle spese così fissate la Tirrenia di Navigazione, la Caremar, la Toremar e la Siremar (in prosieguo: le «resistenti»).

5        Nelle osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2010, le resistenti hanno concluso per il rigetto dell’istanza e per la fissazione delle spese in via equitativa alla luce della giurisprudenza in materia.

 In diritto

6        Secondo l’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del Tribunale 15 settembre 2004, causa T‑178/98 DEP, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II‑3127, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata).

7        Nel pronunciarsi sull’istanza di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti. In questo contesto, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese (v., in tal senso, ordinanza Fresh Marine/Commissione, cit., punto 28, e la giurisprudenza citata).

8        A quest’ultimo proposito, in assenza di disposizioni di diritto comunitario di natura tariffaria il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza Fresh Marine/Commissione, cit., punto 27, e la giurisprudenza ivi citata).

9        Va infine tenuto conto del fatto che, in linea generale, la funzione processuale di una parte interveniente è sensibilmente facilitata dal lavoro della parte principale a sostegno della quale è intervenuta. L’intervento, essendo per sua natura subordinato all’azione principale, non può presentare altrettante difficoltà quanto quest’ultima, salvo casi eccezionali (ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2008, causa T‑417/05 DEP, Endesa/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

10      Nella specie, in primo luogo, dalla nota di onorari allegata all’istanza in esame risulta che le richiedenti domandano la condanna delle resistenti al pagamento di talune spese che si riferiscono al periodo precedente l’8 novembre 2000, data alla quale le richiedenti sono state ammesse nel procedimento principale in qualità di intervenienti. Orbene, ad eccezione di eventuali spese relative alla redazione dell’istanza di intervento, nessuna spesa riferentesi a tale periodo può di norma considerarsi essere stata sostenuta ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 6. Dal momento che, come sostenuto dalle resistenti, la nota di onorari non consente di identificare le spese inerenti alla redazione dell’istanza di intervento delle richiedenti e in assenza di una specifica giustificazione circa la loro necessità, non può essere considerata ripetibile presso le resistenti nessuna delle spese riferite ad una data anteriore all’8 novembre 2000.

11      In secondo luogo, altrettanto dicasi delle spese relative al periodo successivo al 21 novembre 2006, data in cui si è tenuta la fase orale del procedimento nella causa T‑246/99 (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 31).

12      In terzo luogo, va aggiunto che, come risulta dal punto 18 della citata sentenza Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, le richiedenti non hanno partecipato alla fase orale nel procedimento T‑246/99.

13      Alla luce di quanto sopra, è giocoforza constatare che le sole voci idonee a rappresentare spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale sono quelle relative alla redazione e al deposito della memoria di intervento della Linee Lauro, alla quale la Traghetti Pozzuoli e la Alilauro si sono limitate a far rinvio nelle loro rispettive memorie, senza formulare loro propri rilievi (v. sentenza Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, cit., punti 63 e 64). Le voci in questione datano 15 e 16 gennaio 2001, mentre le tre memorie d’intervento sono state depositate il 17 gennaio 2001, ed espongono un importo, rispettivamente, di EUR 17 045 e di EUR 38,73.

14      Si deve a questo proposito rilevare che la memoria di intervento della Linee Lauro consta di 16 pagine, il cui contenuto non dà prova di un lavoro giuridico né complesso né impegnativo, considerando peraltro che il Tribunale si è riferito agli argomenti della Linee Lauro in una sola occasione (sentenza Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, cit., punto 67). Da ciò consegue che le caratteristiche della memoria di cui trattasi non rivelano un caso eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 9.

15      Inoltre, se è vero che la causa, considerata nel suo insieme, potrebbe ritenersi implicare interessi economici non trascurabili, tale circostanza non vale a giustificare, alla luce delle constatazioni di cui al punto precedente, la fissazione dell’importo delle spese ripetibili a un livello particolarmente elevato.

16      Si deve infine sottolineare che le richiedenti non chiedono la fissazione dell’importo delle spese ripetibili per ciascuna di esse, ma la determinazione di un importo globale. Tale modo di procedere è conforme al fatto che le memorie di intervento della Traghetti Pozzuoli e della Alilauro non contengono considerazioni giuridiche proprie, bensì si limitano a rinviare alla memoria depositata dalla Linee Lauro, senza che ciò abbia comportato l’irricevibilità di tali memorie, considerata la stretta connessione tra i tre interventi di cui trattasi (sentenza Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, cit., punti 63 e 64).

17      Alla luce di quanto sopra considerato, viene operata una equa valutazione dell’insieme delle spese ripetibili dalle ricorrenti fissandone l’importo in EUR 3 000.

18      Dal momento che l’importo citato al punto precedente tiene conto di tutte le circostanze della causa fino a tutt’oggi, non occorre statuire separatamente sulle spese esposte dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza Fresh Marine/Commissione, cit., punto 43, e la giurisprudenza citata).









Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che la Tirrenia di Navigazione SpA, la Caremar SpA, la Toremar SpA e la Siremar SpA devono rimborsare in solido alla Traghetti Pozzuoli Srl, alla Alilauro SpA e alla Linee Lauro Srl è fissato in EUR 3 000.

Lussemburgo, 14 aprile 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       N.J. Forwood


* Lingua processuale: l’italiano.