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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l'11 agosto 2010 - SAS Institute Inc. / World Programming Ltd

(Causa C-406/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: SAS Institute Inc.

Convenuta: World Programming Ltd

Questioni pregiudiziali

A.    Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE1, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE2 (versione codificata):

1)    Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il "primo programma") sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 1, n. 2 debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il "secondo programma") che riproduce le funzioni del primo programma.

2)    Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:

a)    la natura e/o l'entità delle funzionalità del primo programma;

b)    la natura e/o l'entità delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità del primo programma;

c)    il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;

d)    la circostanza che il codice sorgente del secondo programma riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto era strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del primo programma.

3)    Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma ed una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.

4)    Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.

5)    Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni 1), 3) e 4), la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:

a)    l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; ovvero

b)    la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il "manuale);

c)    compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).

6)    Se, nell'ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l'art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vadano al di là delle finalità previste dalla licenza.

7)    Se l'art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, sperimentazione o studio del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:

a)    per determinare il modo in cui il primo programma funziona e segnatamente i dettagli non descritti nel manuale, allo scopo di scrivere il secondo programma con le modalità indicate nella precedente questione 1);

b)    per determinare il modo in cui il primo programma interpreta ed esegue istruzioni scritte nel linguaggio di programmazione che esso interpreta ed esegue [v. questione 3) supra];

c)    per determinare i formati dei file di dati che vengono scritti o letti dal primo programma [v. questione 4) supra];

d)    per confrontare le prestazioni del secondo programma e del primo programma, al fine di individuare i motivi per cui le loro prestazioni differiscono e di migliorare le prestazioni del secondo programma;

e)    per effettuare prove parallele sul primo e sul secondo programma al fine di confrontare i loro output nella fase di sviluppo del secondo programma, in particolare eseguendo gli stessi script di prova sia sul primo che sul secondo programma;

f)    per determinare l'output del file di registro generato dal primo programma al fine di produrre un file di registro dall'aspetto identico o simile;

g)    per fare in modo che il primo programma generi dati (nel caso specifico, dati relativi a codici di avviamento postale di Stati degli USA) allo scopo di determinare se essi corrispondano o meno alle banche dati ufficiali di simili dati e, in caso negativo, per programmare il secondo programma in modo che esso risponda agli stessi dati di input in maniera identica al primo programma.

B.    Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione3:

8)    Se, nell'ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale da parte dell'autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:

a)    la selezione di operazioni statistiche incluse nel primo programma;

b)    le formule matematiche impiegate nel manuale per descrivere tali operazioni;

c)    i particolari comandi o combinazioni di comandi con cui tali operazioni possono essere invocate;

d)    le opzioni che l'autore del primo programma ha fornito relativamente ai vari comandi;

e)    le parole chiave e la sintassi riconosciute dal primo programma;

f)    i valori di default che l'autore del primo programma ha predefinito per il caso in cui un determinato comando od opzione non siano specificati dall'utente;

g)    il numero di iterazioni che il primo programma effettuerà in determinate circostanze.

9)    Se l'art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d'autore sul manuale da parte dell'autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura in un manuale che descrive il secondo programma delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma.

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1 - GU L 122, pag. 42.

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 111, pag. 16.

3 - GU L 167, pag. 10.