Language of document : ECLI:EU:C:2009:799

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 17 dicembre 2009 1(1)

Causa C‑518/08

Fundació Gala-Salvador Dalí

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

contro

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques

Juan-Leonardo Bonet Domenech

Eulalia-María Bas Dalí

María del Carmen Domenech Biosca

Antonio Domenech Biosca

Ana-María Busquets Bonet

Mónica Busquets Bonet

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance, Parigi)

«Proprietà intellettuale – Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale – Beneficiari dopo la morte dell’autore – Normativa nazionale che conserva il diritto per 70 anni a favore degli eredi per legge, ad esclusione dei legatari e altri aventi causa»





1.        Nel 1859, Jean-François Millet terminò il suo famoso dipinto «L’Angelus» e lo vendette. Alcuni anni dopo la sua morte, in un periodo di condizioni difficili per la sua famiglia, colpita come tante altre dalla Prima guerra mondiale, il dipinto fu venduto ad un prezzo che arricchì considerevolmente il venditore. Si dice che fu proprio il contrasto tra le due circostanze a spingere il legislatore francese ad introdurre, nel 1920, un «droit de suite», o diritto sulle successive vendite, in base al quale le vendite successive di un’opera d’arte danno diritto al pagamento di compenso al suo autore o ai suoi eredi (2).

2.        Da allora tale diritto si è esteso ad altri sistemi giuridici. Nel 1948 venne introdotto nella Convenzione di Berna (3), su base opzionale, ed è stato reso obbligatorio con la direttiva dell’Unione europea 2001/84 (in prosieguo: la «direttiva») (4). Sebbene il principio sia uniforme e le aliquote applicate siano state armonizzate, gli Stati membri godono di discrezionalità sotto diversi profili.

3.        Come attualmente stabilito dal diritto francese, alla morte dell’autore dell’opera possono beneficiare del diritto sulle successive vendite soltanto gli eredi per legge dell’autore, con esclusione dei legatari testamentari.

4.        L’artista Salvador Dalí (5) è deceduto nel 1989, lasciando per testamento tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale allo Stato spagnolo. Tali diritti sarebbero spettati, «ab intestato», a vari eredi collaterali.

5.        In base al diritto francese, i diritti sulle successive vendite delle opere di Dalí in Francia sono stati percepiti per conto di tali eredi collaterali. È sorta una controversia tra la società spagnola che riscuote i diritti per conto dello Stato spagnolo, rappresentata da una fondazione creata da Dalí prima della sua scomparsa, e la società di riscossione francese che ha trasferito i diritti agli eredi collaterali dell’artista.

6.        In tale contesto, il Tribunal de Grande Instance di Parigi chiede se la limitazione agli eredi per legge dei beneficiari del diritto sulle successive vendite effettuata dalla Francia sia compatibile con il diritto dell’Unione europea.

 Contesto normativo

 La direttiva

7.        Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva il diritto sulle successive vendite è un «diritto incedibile e inalienabile». Come spiegato dal terzo ‘considerando’, tale diritto «mira ad assicurare agli autori d’opere d’arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere» e tende a «ristabilire l’equilibrio tra la situazione economica degli autori d’opere d’arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere».

8.        Il nono ‘considerando’ descrive la situazione preesistente, nella quale il diritto sulle successive vendite era previsto dalla maggior parte, ma non da tutti, degli allora 15 Stati membri, anche se con significative differenze in particolare per quanto riguarda le opere cui il diritto si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. E prosegue: «L’applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d’arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un’opera d’arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità».

9.        Il decimo ‘considerando’, analogamente, sottolinea che «[t]ali disparità sul piano dell’esistenza del diritto sulle successive vendite di opere d’arte e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d’arte, previsto dall’articolo 14 del trattato», mentre l’undicesimo ‘considerando’ rileva che l’armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto sulle successive vendite di opere d’arte contribuisce alla realizzazione delle libertà specifiche del mercato interno. Conseguentemente, secondo il tredicesimo ‘considerando’, «[è] opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, dello stesso tipo», timore ribadito, in sostanza, nel quattordicesimo e nel quindicesimo ‘considerando’. In particolare, ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’, il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d’arte moderna e contemporanea rende necessario determinare percentuali quanto più possibile uniformi per il diritto sulle successive vendite.

10.      Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ «[n]on occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno» e, ai sensi del quindicesimo ‘considerando’, «[n]on occorre (…) armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto sulle successive vendite di opere d’arte e nell’intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l’armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno».

11.      Analogamente, ma in modo più specifico, il ventisettesimo ‘considerando’ così recita: «È necessario determinare i beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d’arte nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri. Tuttavia, gli aventi causa dell’autore devono poter beneficiare pienamente del diritto sulle successive vendite di opere d’arte dopo la sua morte (…)».

12.      Tra le disposizioni sostanziali della direttiva, l’art. 1, n. 1, impone agli Stati membri di prevedere «a favore dell’autore di un’opera d’arte un diritto sulle successive vendite dell’originale dell’opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell’autore».

13.      Le percentuali applicabili sono definite in maniera uniforme all’art. 4, n. 1, con deroghe minori discrezionali previste ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo.

14.      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, il compenso spetta «all’autore dell’opera e, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa» (6).

15.      In particolare, l’art. 8 così recita:

«1.      La durata di protezione del diritto corrisponde a [tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico (7)].

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d’arte al [data di entrata in vigore di cui all’articolo 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1° gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell’artista dopo la sua morte.

3.      Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto sulle successive vendite di opere d’arte mantenendo nel contempo la loro validità economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell’artista dopo la sua morte (…)».

16.      L’art. 12 impone agli Stati membri di dare attuazione alla direttiva prima del 1° gennaio 2006 e l’art. 13 specifica che essa entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ossia il 13 ottobre 2001.

 Il diritto francese

17.      Il diritto sulle successive vendite è stato previsto dalla legislazione francese sin dal 1920 (8). Le disposizioni rilevanti sono state però emendate nel 2006 al fine di conformarle pienamente ai requisiti della direttiva (9). L’art. L.122‑8 del Code de la proprieté intellectuelle (Codice della proprietà intellettuale) ora così dispone:

«Gli autori di opere d’arte figurative originali che siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo spazio economico europeo godono di un diritto sulle successive vendite, che è un diritto inalienabile a partecipare alle vendite di un’opera successive alla prima cessione effettuata dall’autore o dai suoi aventi causa (…)».

18.      L’art. L.123‑7 specifica inoltre quanto segue:

«Dopo il decesso dell’autore, il diritto sulle successive vendite di opere d’arte menzionato all’art. L.122‑8 spetta agli eredi (…), ad esclusione di tutti i legatari e aventi causa per l’anno in corso e i successivi settant’anni» (10).

19.      Farò riferimento a questa definizione dei beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore come alla «norma contestata».

20.      L’ordine di successione degli eredi è regolata dagli artt. 734 e segg. del Codice civile francese e comprende quattro categorie consecutive. Nell’ambito di ciascuna categoria la priorità dipende dal grado di parentela. I collaterali oltre il sesto grado non hanno diritto a successione (11).

21.      Ai sensi degli artt. 912 e segg. del codice civile, l’asse ereditario del defunto è suddiviso in una parte riservata per legge a taluni eredi e una parte di cui si può disporre per testamento a favore di legatari. Per regola generale, dell’intera eredità si può disporre per via testamentaria se al defunto non sopravvivono discendenti né il coniuge in costanza di matrimonio (né, prima del 2007, ascendenti diretti). La norma contestata costituisce pertanto una deroga a questa regola generale.

 Il diritto spagnolo

22.      Il diritto sulle successive vendite è stato introdotto nel diritto spagnolo nel 1987 (12) ed è stato conformato alle disposizioni della direttiva con la legge n. 3/2008 (13). La normativa spagnola, a differenza di quella francese, non esclude alcuna categoria di soggetti dai possibili aventi causa dell’autore di un’opera, ma si è limitata a specificare, sin dal 1996, che il diritto si trasmette solo per successione mortis causa.

 Fatti, procedura e questioni sollevate

23.      Nel 1983 Salvador Dalí ha creato la Fundació Gala-Salvador Dalí (14) (in prosieguo: la «Fondazione») al fine di «promuovere, incoraggiare, diffondere, celebrare, proteggere e difendere in Spagna e in qualsiasi altro Stato l’opera artistica, culturale e intellettuale del pittore, le sue proprietà e i suoi diritti di qualsiasi natura; la sua esperienza di vita, i pensieri, i progetti e le idee e il suo lavoro artistico, intellettuale e culturale; la sua memoria e l’universale riconoscimento del suo geniale contributo alle Belle Arti, alla cultura e al pensiero contemporaneo» (15).

24.      Dalí è morto vedovo nel 1989, senza lasciare figli o discendenti, e con testamento ha nominato lo Stato spagnolo «erede universale e incondizionato di ogni sua proprietà, diritto e creazione artistica, con viva richiesta di preservare, diffondere e tutelare la sua opera artistica». Lo Stato spagnolo ha accettato il legato, delegando l’amministrazione e lo sfruttamento dei relativi diritti al Ministero della Cultura, che li ha poi affidati alla Fondazione.

25.      Nel 1997 la Fondazione ha conferito alla Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (in prosieguo: la «VEGAP»), società di gestione collettiva di diritto spagnolo di cui essa è membro, un mandato esclusivo di gestione collettiva ed esercizio dei suoi diritti per il mondo intero sull’opera di Dalí. La VEGAP, vincolata da un contratto di rappresentanza reciproca alla consociata Société des Auteurs dans les Art Graphiques et Plastiques (in prosieguo: l’«ADAGP»), ha chiesto a quest’ultima di gestire i diritti relativi all’opera di Dalí per il territorio francese, con effetto dal 17 ottobre 1997.

26.      Da allora la ADAGP ha gestito e trasferito alla VEGAP, per conto della Fondazione, tutte le somme dovute per lo sfruttamento dell’opera dell’artista in Francia – con l’eccezione del diritto sulle vendite successive che, almeno all’inizio, era gestito per conto degli eredi collaterali di Dalí, i quali ne hanno percepito i ricavi.

27.      Il 28 dicembre 2005 la Fondazione e la VEGAP hanno citato l’ADAGP dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Parigi sostenendo che, in base alla normativa sia francese che spagnola sul conflitto di leggi, la successione nei beni mobili di Dalí è regolata dal diritto spagnolo in quanto, al momento del decesso, l’artista era cittadino spagnolo residente in Spagna. La Fondazione, pertanto, sarebbe unica beneficiaria di tutti i diritti sull’opera di Dalí e in particolare del diritto sulle successive vendite pubbliche. Essa chiede che venga ingiunto all’ADAGP di pagare, attraverso la VEGAP, tutti i compensi percepiti sulle vendite delle opere di Dalí a partire dal 17 ottobre 1997.

28.      Come risulta dal fascicolo della causa nazionale, l’ADAGP non ha distribuito nessuno dei suddetti diritti percepiti da quando è stato proposto il ricorso, ed è pronta a trasferirli alla parte o alle parti legittimate individuate dal Tribunal de Grande Instance. I compensi già versati ai sei eredi collaterali considerati legittimati conformemente al diritto francese dovranno, eventualmente, essere recuperati da questi ultimi. Per tale ragione, l’ADAGP ha chiamato in causa i suddetti eredi come terzi convenuti, sebbene nessuno di essi si sia costituito.

29.      Il Tribunal de Grande Instance sottolinea che la Francia ha mantenuto un diritto sulle successive vendite soltanto a favore degli eredi per legge, mentre la direttiva specifica che esso spetta agli «aventi causa» dell’autore scomparso. Il giudice nazionale si chiede se ciò sia consentito dalla direttiva, per regola o in base alle deroghe di cui all’art. 8.

30.      Il Tribunal de Grande Instance ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 27 settembre 2001, la Francia possa mantenere un diritto sulle successive vendite di opere d’arte riservato agli eredi, ad esclusione dei legatari o aventi causa.

Se le disposizioni transitorie di cui all’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 27 settembre 2001 consentano alla Francia di applicare un regime derogatorio».

31.      Osservazioni scritte sono state presentate dalla Fondazione e dalla VEGAP, dai governi francese, italiano e spagnolo e dalla Commissione. In udienza, argomenti orali sono stati presentati dalla Fondazione, dai governi francese e spagnolo e dalla Commissione.

 Valutazione

32.      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva, con riferimento in particolare agli artt. 6, n. 1, e 8, nn. 2 e 3, debba essere interpretata nel senso che consente alla Francia di mantenere un diritto sulle successive vendite riservato, dopo la morte dell’autore, agli eredi per legge dell’artista, con esclusione dei legatari o aventi causa.

33.      Prima di affrontare tali questioni, tuttavia, ritengo utile considerare alcuni aspetti che potrebbero influire sull’applicabilità della direttiva nelle circostanze della causa principale nonché, secondo quanto asserito dal governo spagnolo, sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali.

34.      Sottolineo, in primo luogo, che la controversia nella causa principale riguarda soggetti privati e non coinvolge la Francia come Stato membro cui la direttiva è indirizzata. In secondo luogo, la causa principale verte, almeno in parte, su somme che è possibile siano state percepite, da un lato, prima dell’adozione della direttiva e, dall’altro lato, dopo la sua adozione ma prima dello scadere del termine per il suo recepimento. In terzo luogo, nella causa principale i ricorrenti lamentano non una incompatibilità tra il diritto francese e la direttiva, bensì l’applicabilità del diritto spagnolo in luogo di quello francese al fine di individuare i beneficiari del diritto sulle successive vendite.

 «Effetto diretto orizzontale»

35.      Secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, cosìcché anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (16). Poiché la causa principale nel presente procedimento coinvolge effettivamente soggetti privati, il suddetto principio sembra precludere la possibilità di invocare un’eventuale incompatibilità tra il diritto francese e la direttiva.

36.      Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio e dal fascicolo della causa nazionale trasmesso alla Corte sembra chiaro che la Fondazione e la VEGAP non intendono far valere la direttiva contro l’ADAGP o gli eredi di Dalí nella causa principale. Al contrario, sembra che il Tribunal de Grande Instance abbia sollevato la questione d’ufficio, ed è soltanto in sede di osservazioni trasmesse alla Corte in merito alla questione in tal modo sollevata che la Fondazione e la VEGAP hanno sostenuto l’incompatibilità tra la norma contestata e la direttiva.

37.      Di conseguenza, mi sembra che la giurisprudenza di cui trattasi non sia di fatto rilevante. Benché la Corte abbia affermato in termini generali che una disposizione di una direttiva non può essere applicata nell’ambito di una controversia tra singoli, il fondamento di tale affermazione è che un soggetto privato non può invocare la disposizione di una direttiva per far valere un diritto, o imporre un obbligo, nei confronti di un altro soggetto privato. Tale considerazione non vale nel caso in cui il giudice nazionale sollevi la questione d’ufficio.

38.      A questo riguardo la Corte ha ripetutamente affermato che, in mancanza di norme comunitarie (attualmente norme di diritto dell’Unione europea – «UE») in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire specifiche modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti agli individui in forza del diritto UE, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti (principio di effettività). Pertanto, il diritto UE osta ad una norma di diritto interno la quale, impedendo al giudice nazionale di valutare d’ufficio la compatibilità di una misura di diritto interno con una disposizione del diritto UE, risulti in contrasto con uno dei suddetti principi. Esso non impone peraltro al giudice nazionale di sollevare d’ufficio tale motivo qualora né l’uno né l’altro principio siano in discussione (17).

39.      Evidentemente il diritto UE non può impedire al giudice nazionale di sollevare d’ufficio (come ha fatto il giudice del rinvio) un problema di compatibilità tra il diritto nazionale e le disposizioni di una direttiva europea. Al contrario, il dovere dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva in oggetto, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (18), costituisce uno stimolo positivo a far sì che simili problemi vengano da essi sollevati.

40.      Nel presente caso, spetta al diritto francese stabilire se il Tribunal de Grande Instance sia competente a chiedere una pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità tra la norma contestata e la direttiva e a rendere efficace tale pronuncia. A questo riguardo, qualora risultasse incompatibile con la direttiva, si presume che la norma nazionale debba essere disapplicata, dal momento che sembra difficile interpretarne l’esplicito tenore letterale in modo da includervi i legatari, e l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in modo conforme con il diritto dell’Unione non può fungere da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale stesso (19).

41.      Tuttavia, nulla suggerisce che il Tribunal de Grande Instance non abbia la competenza per domandare una pronuncia pregiudiziale o per adottare le misure necessarie per dare efficacia a tale pronuncia. Di conseguenza, proseguirò sul presupposto che esso sia competente e possa dare appropriato effetto alla pronuncia della Corte.

 Applicabilità ratione temporis della direttiva

42.      L’ADAGP ha percepito i diritti sulle vendite successive delle opere di Dalí dal 17 ottobre 1997. La direttiva è entrata in vigore il 13 ottobre 2001, e gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2006 (fatte salve possibili deroghe temporanee ex art. 8, nn. 2 e 3, fino al 1° gennaio 2010 o al 1° gennaio 2012 rispettivamente, deroghe che costituiscono oggetto della seconda questione posta dal giudice nazionale).

43.      Rispetto al periodo a partire dal 1° gennaio 2006 in poi, pertanto, l’interpretazione della direttiva è rilevante. Tuttavia, non può essere direttamente rilevante rispetto al periodo anteriore al 13 ottobre 2001 né rispetto al periodo compreso fra queste due date.

44.      In pendenza del termine per il recepimento di una direttiva gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto, tuttavia essi non sono tenuti ad adattare la propria legislazione prima della scadenza di tale termine. Nel caso presente, la norma contestata non è stata modificata in alcun modo in pendenza del termine per il recepimento.

45.      Quanto al dovere di interpretazione conforme, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il diritto interno (per quanto possibile) in modo conforme ad una direttiva solamente a partire dalla scadenza del termine di attuazione di quest’ultima (20). Nel periodo intermedio, essi devono semplicemente astenersi (ancora, per quanto possibile) da interpretazioni che rischierebbero di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione futura del risultato perseguito dalla direttiva (21).

46.      Tuttavia, come ho rilevato, sembra difficile interpretare diversamente il chiaro tenore letterale della norma contestata. In tal caso, la clausola del «per quanto possibile» contenuta nella giurisprudenza della Corte sembra escludere qualunque dovere di interpretazione conforme nel caso di specie. Di conseguenza, in caso di incompatibilità tra la norma contestata e la direttiva, l’unica opzione sembrerebbe essere quella di disapplicare la norma (22), e un obbligo in tal senso potrebbe sorgere solo con riferimento al periodo successivo alla scadenza del termine per la trasposizione. Se la norma contestata dovesse essere disapplicata con riferimento a tale periodo, è chiaro che si porrebbe l’ulteriore problema di stabilire se possa essere ancora applicata con riferimento a periodi precedenti, ma si tratterebbe qui di un problema interamente di diritto francese e non di diritto UE.

 Il diritto applicabile

47.      L’argomento principale fatto valere dalla Fondazione e dalla VEGAP, tanto nella causa principale quanto dinanzi alla Corte, nonché dal governo spagnolo dinanzi alla Corte, è che spetta al diritto spagnolo e non al diritto francese stabilire l’identità degli «aventi causa» di Salvador Dalí dopo la sua morte, dal momento che è il diritto spagnolo a regolare la successione nei beni mobili dell’artista. Di conseguenza, essi sostengono, non si pone il problema della compatibilità tra la norma contestata e la direttiva. Il governo spagnolo aggiunge che le questioni sono pertanto irricevibili, in quanto non sono necessarie per la soluzione della controversia nella causa principale.

48.      Anche se la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale quando risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale (23), a mio avviso nel presente caso non è possibile giungere a tale conclusione. Far questo significherebbe chiedere alla Corte di compiere un accertamento di diritto nazionale – l’individuazione del diritto applicabile alla successione nell’eredità di un defunto non è comunque ancora regolata dal diritto UE (24) – che rappresenta un passo ulteriore rispetto alle sue competenze.

49.      Tuttavia, in una situazione come quella di cui alla causa principale, a mio avviso il giudice nazionale ha bisogno di sapere, anzitutto, se l’identità dei beneficiari del diritto sulle vendite successive alla scomparsa dell’artista debba essere disciplinata dalla normativa in base alla quale il diritto è percepito o dalla normativa che regola la successione nell’eredità dell’artista. Solo in questo secondo caso il giudice dovrà decidere quale diritto regola quella successione, questione che esula dalla competenza della Corte. La Corte, d’altro canto, può chiarire se la direttiva fornisca indicazioni riguardo alla questione iniziale.

50.      L’espressione «aventi causa» dell’autore non viene mai definita nella direttiva. Implicitamente, e tuttavia chiaramente, il ventisettesimo ‘considerando’ lascia tale definizione al diritto nazionale, con riferimento in particolare al diritto successorio degli Stati membri. Come risulta manifesto dalla storia della normativa, questa era anche l’intenzione condivisa dalla Commissione e dal Consiglio nel corso del processo legislativo (25). Inoltre, pur avendo proposto emendamenti al progetto della disposizione, il Parlamento si era convinto del fatto che, in base al principio di sussidiarietà, l’identità dei beneficiari alla morte dell’autore dovesse essere stabilita dal diritto nazionale e che non vi sarebbero state interferenze con il diritto ereditario (26). Aggiungo che, se vi fosse stata l’intenzione di armonizzare la normativa sul conflitto di leggi in ambito successorio, la direttiva non avrebbe potuto basarsi, come invece avviene, semplicemente sull’art. 95 CE (27), ma avrebbe dovuto far riferimento, come la proposta menzionata alla nota 24 delle presenti conclusioni, agli artt. 61 CE e 67 CE (28).

51.      Di conseguenza, in caso di disputa riguardo all’identità del beneficiario o dei beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell’autore di un’opera, sorta dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui il corrispondente compenso è stato percepito, tale giudice dovrà applicare le norme che, secondo il diritto interno, definiscono la questione. In assenza di disposizioni più specifiche, si tratterà delle norme sostanziali del diritto nazionale che, in base alla normativa sul conflitto di leggi, è individuato come quello che disciplina la successione.

52.      Tuttavia, il fatto che la direttiva non sia evidentemente volta ad interferire con il diritto interno, e che non colleghi l’individuazione dei beneficiari dopo la morte dell’artista esclusivamente al diritto che disciplina la successione nella eredità di quest’ultimo, implica a mio parere che allo Stato membro non è preclusa l’adozione di una disposizione più specifica, nella forma di una norma sostanziale che deroga in tutto o in parte alla normativa sul conflitto di leggi che altrimenti individuerebbe tale diritto.

53.      Tale conclusione, inoltre, sembra essere quella più conforme all’art. 41 ter della Convenzione di Berna, ai sensi del quale il diritto sulle successive vendite va a beneficio, dopo la morte dell’autore, delle «persone o delle istituzioni autorizzate dalla normativa nazionale», termini che sembrano più ampi di un riferimento al diritto successorio, comunque individuato.

54.      Spetta pertanto al Tribunal de Grande Instance stabilire se la norma contestata sia una norma derogatoria di questo tipo e, in caso contrario, quale sia il diritto successorio individuato dalla normativa applicabile sul conflitto di leggi.

55.      Nell’ipotesi che, in esito a tale analisi, la norma contestata sia applicabile nella causa principale, occorre esaminarne la compatibilità con la direttiva.

 La prima questione

56.      La direttiva consente ad uno Stato membro, nel proprio diritto interno, di limitare le categorie degli «aventi causa» dell’artista così come avviene con la norma contestata?

57.      A mio avviso, per ragioni analoghe a quelle esaminate in sede di valutazione della discrezionalità concessa agli Stati membri nell’individuare il diritto applicabile, la risposta dovrebbe essere positiva.

58.      La direttiva non definisce gli «aventi causa» dell’artista dopo la sua morte. Essa lascia tale definizione al diritto nazionale e di conseguenza più in particolare (benché non in maniera esclusiva) al diritto successorio nazionale. Differenze tra i sistemi giuridici nazionali che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno possono essere mantenute intatte (29). Non esiste pertanto una categoria uniforme di «aventi causa» e gli Stati membri possono adottare o mantenere definizioni che non siano tali da produrre un simile effetto.

59.      Il problema principale, come messo in evidenza dal nono ‘considerando’ della direttiva (30), era di evitare una situazione in cui la vendita delle opere d’arte fosse concentrata in Stati membri in cui il diritto sulle successive vendite non si applica o è meno oneroso, a svantaggio delle case d’asta o di altri commercianti negli Stati membri che intendano permettere all’artista (e ai suoi aventi causa) di partecipare ai profitti prodotti dall’aumento di valore delle opere d’arte.

60.      Una situazione del genere esisteva prima che la direttiva fosse adottata ed era causata dalla riluttanza da parte dei venditori a rinunciare a una parte del prezzo raggiunto da un’opera d’arte. Concordo con la Commissione sul fatto che, dopo l’adozione della direttiva, la probabilità che i venditori sarebbero stati spinti a scegliere lo Stato membro in cui vendere con riferimento all’identità dei soggetti beneficiari dei diritti – fattore che non influisce sulla somma da pagare e che difatti può ben essere ignoto al venditore – è trascurabile, e non è tale da pregiudicare il funzionamento del mercato interno. A questo riguardo, non mi pare convincente – anzi, mi lascia perplessa – l’affermazione fatta dal governo spagnolo in udienza secondo cui le vendite verrebbero attirate nello Stato membro in cui non vi sarebbero «aventi causa» dell’artista. Anche in assenza di specifiche disposizioni in un particolare sistema giuridico, a mio avviso l’eredità di un artista andrà sempre a qualcuno, anche soltanto allo Stato come ultimus haeres.

61.      Analogamente, respingo l’argomento fatto valere dalla Fondazione e dalla VEGAP e dal governo spagnolo, secondo cui il concetto di «aventi causa» di un artista deve comprendere tutti i beneficiari in base al diritto successorio applicabile e che non possono essere suddivisi in categorie separate, alcune aventi causa e altre no.

62.      Se la norma contestata deroga alla normativa sul conflitto di leggi in materia di successione, non vi è ragione per cui non si possano escludere alcuni dei possibili aventi causa in base al diritto successorio. Simile esclusione, in ogni caso, non può avere effetti pregiudizievoli sul mercato interno.

63.      Né vi è alcuna ragione per seguire un approccio differente nel caso in cui la norma contestata sia di per sé una norma sostanziale di diritto successorio. La libertà di un individuo di disporre della sua eredità dopo la sua morte può variare da un sistema giuridico ad un altro, e diverse regole o diversi meccanismi possono limitare la possibilità di effettuare lasciti al di fuori, per esempio, della cerchia degli eredi per legge, o dei discendenti e/o del coniuge superstite. La distinzione contenuta nella norma contestata rientra, a mio avviso, in quest’area e quindi nell’ambito delle scelte legittime nel diritto successorio nazionale cui la direttiva si riferisce per individuare i beneficiari del diritto sulle vendite successive alla morte dell’artista.

64.      In sede di udienza si è discusso riguardo alla possibilità che, pur se la direttiva lascia la definizione degli «aventi causa» al diritto nazionale, gli Stati membri non fossero in qualche modo tenuti al reciproco rispetto delle proprie regole di successione, in uno spirito di leale cooperazione o forse di «cortesia tra Stati membri» nello stabilire tale definizione. Temo però che un simile approccio andrebbe pericolosamente vicino ad una «armonizzazione per vie traverse» della successione o della normativa sul conflitto di leggi, che va oltre la portata della direttiva – dal punto di vista tanto del suo fondamento giuridico, quanto dell’esplicito scopo legislativo.

65.      Come reso evidente dall’uno e dall’altro, il ruolo della direttiva si limita all’eliminazione delle distorsioni all’ambiente concorrenziale nel mercato interno. Il reciproco riconoscimento – in questo caso il riconoscimento da parte di uno Stato membro che percepisce diritti della definizione di «aventi causa» di un artista praticata nello Stato membro il cui diritto successorio si applica all’eredità dell’artista – è un concetto lodevole. Tuttavia, a mio avviso esso non rientra nell’ambito di questa particolare direttiva. Garantire l’imposizione di un diritto sulle successive vendite in tutta l’Unione è centrale per lo scopo della direttiva. Garantire che il diritto vada a beneficio proprio degli aventi causa in base ad un particolare diritto successorio, no.

66.      La scelta contenuta nella norma contestata è una scelta politica e, come tale, sempre contestabile (31). Si tratta, comunque, a mio avviso, di una scelta che ricade pienamente nella discrezionalità concessa agli Stati membri e che non è tale da arrecare un pregiudizio al mercato interno. Pertanto, essa non è preclusa dalla direttiva.

 La seconda questione

67.      Nel caso in cui la Corte concordi con la soluzione da me suggerita per la prima questione, la seconda – ossia se la regola contestata possa essere mantenuta in base alle deroghe opzionali e transitorie di cui all’art. 8, nn. 2 e 3 della direttiva – non richiede di essere risolta. Qualora fosse comunque necessaria, la risposta può essere davvero breve.

68.      Le deroghe contenute nell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 13 della direttiva, sono espressamente concesse agli Stati membri che non applicavano il diritto sulle successive vendite al 13 ottobre 2001.

69.      La Francia applicava invece il diritto sulle successive vendite a tale data e, di conseguenza, non può beneficiare delle deroghe.

70.      In ogni caso, tali deroghe permettono unicamente agli Stati membri di non applicare il diritto sulle successive vendite a favore degli aventi causa dell’artista; esse non riguardano il problema dell’applicazione solo ad un ristretto gruppo di beneficiari. 

 Conclusione

71.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunal de Grande Instance di Parigi:

«La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, non osta ad una norma di diritto nazionale in base alla quale, dopo la morte dell’autore, il diritto sulle successive vendite sia riservato agli eredi per legge, ad esclusione dei legatari o aventi causa».


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – V. la dichiarazione del Ministro per la cultura e la comunicazione dinanzi all’Assemblea nazionale francese il 16 marzo 2006 (http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060175.asp).


3 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, modificata in particolare a Bruxelles il 26 giugno 1948. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti della Convenzione.


4 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272, pag. 32). Sebbene il termine «droit de suite» sia ampiamente utilizzato in inglese, e in particolare nella versione inglese della convenzione di Berna, qui di seguito impiegherò l’espressione «diritto sulle successive vendite», come nella direttiva.


5 – È interessante notare che Dalí stesso fu profondamente colpito da «L’Angelus», e nel 1963 pubblicò una lunga interpretazione «paranoico-critica» del dipinto, intitolata «Il tragico mito dell’Angelus di Millet».


6 – Nota che riguarda esclusivamente la versione inglese.


7 –      V. art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), ora sostituito dall’art. 1, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372, pag. 12).


8 – Loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d’art (Legge 20 maggio 1920 che impone un dazio a favore degli artisti sulle vendite pubbliche di oggetti d’arte), abrogata e sostituita dalla Loi n° 57‑298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (Legge 11 marzo 1957, n. 57‑298, sulla proprietà letteraria e artistica).


9 – Loi n° 2006‑961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Legge 1° agosto 20067, n. 2006‑261, relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi nella società dell’informazione).


10 – Questa disposizione è rimasta immutata poiché la durata del periodo applicabile è stata estesa nel 1997 da 50 a 70 anni. La locuzione «aventi causa» traduce il francese «ayants cause», che presumibilmente possiede un significato diverso da «ayants droit», ossia l’espressione utilizzata nella direttiva. Entrambe le locuzioni vengono utilizzate alternativamente in francese.


11 – Ai sensi dell’art. 724 del codice civile, in assenza di eredi e legatari lo Stato succede nell’eredità.


12 – Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (legge 11 novembre 1987, n. 22, sulla proprietà intellettuale), art. 24, sostituita dal Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (Regio decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 1, che approva il testo modificato della legge sulla proprietà intellettuale e regolarizza, chiarisce e armonizza le disposizioni di legge vigenti in materia).


13 – Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (Legge 23 dicembre 2008, n. 3, relativa al diritto di partecipazione a favore dell’autore di un’opera d’arte originale), artt. 2, n. 1, e 6.


14 – Gala era il nome con cui la moglie dell’artista, Elena Dmitrievna Diakonova, deceduta nel 1982, era generalmente conosciuta.


15 – Vedi http://www.salvador-dali.org/fundacio/es_historia.html.


16 – V., più di recente, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑12/08, Mono Car Styling (Racc. pag. I‑6653, punto 59).


17 – Questa ben nota giurisprudenza, da me qui sintetizzata, ha inizio con le sentenze 14 dicembre 1995, causa C‑312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I‑4599) e cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, Van Schijndel e van Veen (Racc. pag. I‑4705), ed è stata recentemente ricapitolata nella sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, Van der Weerd e a. (Racc. pag. I‑4233, punti 28‑42). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro relative a quest’ultima causa, paragrafi 13‑41.


18 – V., più di recente, sentenza Mono Car Styling, cit. alla nota 16, punti 60 e segg.


19 – V. sentenza Mono Car Styling, cit. alla nota 16, punto 61 e giurisprudenza ivi citata.


20 – V. sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter-Environnement Wallonie (Racc. pag. I‑7411, in particolare punti 43‑45); sentenza 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I‑6057, punti 114 e 115).


21 – V. sentenza Adeneler, cit. alla nota 20 (punto 123), e sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C‑261/07 e C‑299/07, VTB‑VAB e Galatea (Racc. pag. I‑2949, punto 39).


22 – V., più di recente, sentenza 27 ottobre 2009, causa C‑115/08, ČEZ (Racc. pag. I‑10265, punto 140).


23 – V., più di recente, sentenza 1° ottobre 2009, causa C‑505/07, Compañía Española de Comercialización de Aceite e a. (Racc. pag. I‑8963, punto 26).


24 – La Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ha prodotto una Convenzione sul diritto applicabile alla successione ereditaria, stipulata il 1° agosto 1989, che però, tra gli Stati membri dell’Unione, è stata firmata solo dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi e ratificata solo da questi ultimi. Un mese prima dell’udienza nella presente causa, la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [14 ottobre 2009, COM(2009)154 def.]. Tuttavia, va da sé che tale proposta è ben lungi dal diventare legge. In base agli artt. 3 e segg. della Convenzione dell’Aia e agli artt. 16 e segg. della proposta della Commissione, qualora fossero applicabili, la successione nell’eredità di Salvador Dalí sarebbe regolata dal diritto spagnolo.


25 – V. in particolare la motivazione del Consiglio 5 giugno 2000 della sua posizione comune 22 maggio 2000 (7484/00 ADD 1), punto 23, nonché il parere della Commissione 24 gennaio 2001 sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio [COM(2001) 47 def.], punto 3.1.2, lett. b).


26 – V. la relazione sulla prima lettura del Parlamento del 3 febbraio 1997 (documento A4-0030/97), dichiarazioni esplicative, punto IV(A)(2), e la relazione sulla sua seconda lettura del 29 novembre 2000 (documento A5-0370/2000), dichiarazioni esplicative, sezione III, ottavo paragrafo.


27 – V. ora art. 114 TFUE.


28 – V. ora art. 67 TFUE.


29 – Tredicesimo ‘considerando’.


30 – V., supra, paragrafo 8.


31 – Per esempio ci si potrebbe chiedere perché siffatta regola si applichi solo al diritto sulle successive vendite e non, per esempio, ai diritti d’autore nelle opere letterarie (la risposta potrebbe essere legata al fatto che il diritto sulle successive vendite, a differenza del diritto d’autore, è incedibile e inalienabile). E la discussione avrebbe potuto essere particolarmente accesa nel presente caso se a Salvador Dalí non fossero succeduti eredi in sesto grado o più vicini e se, di conseguenza, il diritto sulle successive vendite fosse stato percepito dallo Stato francese malgrado il fatto che Dalí esplicitamente aveva voluto che esso spettasse allo Stato spagnolo.