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Impugnazione proposta l’8 dicembre 2017 dalla Alex SCI avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-841/16, Alex / Commissione

(Causa C-696/17 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex SCI (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare in tutte le sue parti l’ordinanza pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea il 10 ottobre 2017, salvo nella parte in cui essa riconosce l’impugnabilità della decisione della Commissione del 21 settembre 2016,

statuendo ex novo:

l’annullamento della decisione della Commissione europea del 21 settembre 2016,

l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti versati alla CABAB da parte del FESR, dello Stato francese, del consiglio regionale di Aquitania e del consiglio generale dei Pirenei atlantici,

la condanna della Commissione europea alle spese globali del procedimento, comprese le spese legali pari a EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A. Ricevibilità

La ricorrente chiede la conferma della decisione del Tribunale sull’impugnabilità della decisione. La lettera datata 21 settembre 2016 costituisce un atto impugnabile ai sensi delle disposizioni dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE.

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire della Alex SCI, la ricorrente chiede la riforma dell’ordinanza del Tribunale. La decisione della Commissione riguarda la sua situazione commerciale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

B. Merito

Il primo motivo attiene all’illegittimità esterna, dovuta a un difetto di motivazione. La decisione del 21 settembre 2016 non menziona alcun fondamento normativo, testuale o giurisprudenziale, di modo che alla sola lettura la Alex SCI, rappresentata dal suo gestore, non comprende tale decisione. La decisione è viziata da illegittimità esterna, in quanto motivata in modo carente, tanto in fatto quanto in diritto.

Il secondo motivo attiene all’illegittimità interna (esistenza di un aiuto di Stato e assenza di notifica). La comunità di agglomerazione Costa basca - Adour (CABAB), nell’ambito della propria strategia economica, ha inteso organizzare, a Bayonne, il sito “Technocité”, allo scopo di creare una piattaforma specializzata nel settore aeronautico. A tal fine, essa ha chiesto finanziamenti del FESR, dello Stato francese, del consiglio regionale di Aquitania e del consiglio generale dei Pirenei atlantici, affinché essi cofinanziassero il suo progetto, versando un importo di EUR 1 000 000 ciascuno.

Da un lato, poiché sussistono gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato, tali versamenti costituiscono aiuti di Stato non notificati, contrari all’articolo 108 TFUE.

Dall’altro, tali versamenti sono incompatibili con il mercato unico. Il progetto “Technocité” costituisce infatti una piattaforma industriale e terziaria specializzata nello sviluppo delle tecnologie più avanzate nei settori aeronautico, spaziale e dei sistemi integrati. Tale settore è certamente aperto alla concorrenza. Tali aiuti sono quindi contrari all’articolo 107 TFUE.

Infine, per quanto riguarda la mancata esecuzione delle convenzioni di versamento degli aiuti, occorre ricordare che l’oggetto delle convenzioni consiste nel finanziamento di un “Polo aeronautico Technocité”, per organizzare il sito e farne “una piattaforma specializzata nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie più avanzate nel settore aeronautico, spaziale e dei sistemi integrati”. La zona “Technocité” copre attività di qualsiasi natura, le quali sono esercitate da società diverse tra loro, quali Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini, vale a dire società attive in settori che non rientrano nell’aeronautica.

In definitiva, gli aiuti devono essere annullati e gli importi rimborsati [vedi segnatamente i regolamenti nn. 734/2013 1 e 2988/95 2 , articolo 4, paragrafi 1 e 4; Conseil d’État francese (CE), 2 giugno 1992, Racc. pag. 165; CE, 6 novembre 1998, Racc. pag. 397; CGCE, 11 luglio 1996, SFEI, causa C-39/94].

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1 Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L204, pag. 15).

2 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L312, pag. 1).