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Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-27/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/26/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti derivanti dall’articolo 43, paragrafo 1, di detta direttiva;

infliggere alla Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a causa della violazione da quest’ultima commessa dell’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di recepimento della direttiva 2014/26/EU, una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 19 121,60 a decorrere dalla data di notifica della sentenza di accoglimento del ricorso.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/EU, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 aprile 2016, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Alla luce del fatto che non sono state comunicate le misure nazionali di recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.

Nel suo ricorso, la Commissione propone di infliggere alla Repubblica di Bulgaria una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 19 121,60. L’importo della sanzione sarebbe stato calcolato in considerazione della gravità e della durata della violazione, e dell’effetto dissuasivo in considerazione della situazione finanziaria di tale Stato membro.

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1 GU 2014, L 84, pag. 72.