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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein oikeus (Finlandia) il 22 dicembre 2017 – Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Causa C-724/17)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Vantaan kaupunki

Resistente: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Questioni pregiudiziali

Se la questione di chi sia tenuto al risarcimento del danno conseguente a una condotta contraria all’articolo 101 TFUE debba essere risolta applicando direttamente tale articolo o in base alle disposizioni nazionali.

Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato applicando direttamente l’articolo 101 TFUE, se risponda del risarcimento chi rientra nella nozione di «impresa» di cui al predetto articolo e se, per individuare i soggetti obbligati al risarcimento, siano applicabili i medesimi principi utilizzati dalla Corte di giustizia in cause in materia di ammende per individuare i soggetti ivi responsabili, in base ai quali è possibile, in particolare, giustificare una responsabilità in base all’appartenenza alla stessa entità economica o alla continuità economica.

Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato in base alle norme di diritto interno dello Stato membro, se violi il principio di effettività, ai sensi del diritto dell’Unione, una disposizione nazionale, in base alla quale una società che, successivamente all’acquisto della totalità delle azioni di una società partecipante a un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE, ha sciolto tale società e ne ha proseguito l’attività, non risponda del risarcimento del danno cagionato dalla società estinta mediante una condotta restrittiva della concorrenza, nonostante sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere un risarcimento dalla società estinta. Se il principio di effettività osti a un’interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, in base alla quale si richiede, come condizione per una responsabilità per danni, che una modifica societaria come quella precedentemente descritta sia illecitamente o artificiosamente realizzata al fine di eludere gli obblighi risarcitori in materia di concorrenza, o sia altrimenti attuata in maniera sleale o che, almeno, la società conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la violazione delle norme in materia di concorrenza al momento della realizzazione della modifica societaria.

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