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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Svilengrad (Bulgaria) il 19 dicembre 2017 – Procedimento penale a carico di Daniela Pinzaru e Robert-Andrei Cirstinoiu

(Causa C-707/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Svilengrad

Imputati nel procedimento principale

Daniela Pinzaru e Robert-Andrei Cirstinoiu

Questioni pregiudiziali

1.1    Se l’articolo 65, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni normative nazionali che per la violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento prevedono sanzioni corrispondenti, per tipo e severità, a quelle previste all’articolo 251 del Nakazatelen kodeks (codice penale) (NK) della Repubblica di Bulgaria, – il quale, al paragrafo 1, prevede, l’applicazione, in alternativa, di una pena privativa della libertà fino a sei anni, senza necessaria sospensione condizionale della pena anche in caso di violazione commessa per la prima volta, o di una sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del valore dell’oggetto del reato, e, al paragrafo 2, quale misura applicata cumulativamente all’una o all’altra sanzione, prevede la confisca a favore dello Stato dell’intera somma di denaro non dichiarata, senza che sia richiesta la verifica della sua origine e destinazione – trattandosi di una combinazione di sanzioni che, in violazione del principio di proporzionalità della pena rispetto al reato, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»], vanno oltre quanto necessario al raggiungimento degli scopi del regolamento e rappresentano una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali.

1.2    Se le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, gli articoli 3 e 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretate nel senso che ostano a disposizioni normative nazionali, in particolare all’articolo 251, paragrafo 2, NK, che per la violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 1889/2005, oltre alle previste sanzioni penali, stabiliscono la confisca a favore dello Stato dell’intera somma di denaro non dichiarata, a prescindere dalla sua origine e destinazione.

1.3    Se l‘articolo 17, paragrafo 1, della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione nazionale di cui all‘articolo 251, paragrafo 2, NK, quale misura di confisca, che sanziona il mero inadempimento dell’obbligo di dichiarazione, non riflette un corretto equilibrio tra interesse pubblico ed esigenza di tutela del diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta.

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