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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 dicembre 2017 – ‘Achema’ AB, ‘Orlen Lietuva’ AB, ‘Lifosa’ AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Causa C-706/17)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: ‘Achema’ AB, ‘Orlen Lietuva’ AB, ‘Lifosa’ AB

Convenuta: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Questioni pregiudiziali

Se il regime normativo in materia di prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica (in prosieguo: i «SIP») e relativo finanziamento (compensazione) (in prosieguo: il «regime SIP») – stabilito dalla Legge lituana sull’energia elettrica, dalla Legge lituana sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, dalla Legge lituana sull’integrazione della rete elettrica nel sistema di reti elettriche europee, dalla Legge lituana di attuazione della Legge di modifica e integrazione degli articoli 2, 11, 13, 14, 16, 20 e 21 della Legge sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, e dai provvedimenti giuridici di attuazione delle suddette normative, compresa la Procedura per la prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, approvata con delibera n. 916 del Governo della Repubblica di Lituania del 18 luglio 2012, la Procedura per l’amministrazione dei fondi per i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, approvata con delibera n. 1157 del Governo della Repubblica di Lituania del 19 settembre 2012, e così via – in vigore nel 2014, o parte di tale regime normativo, debba essere considerato un aiuto di Stato (un regime di aiuto di Stato) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare:

–    se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi SIP debbano, o non debbano, essere considerati come risorse statali;

–    se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la fattispecie in cui si impone ai gestori di rete (imprese) l’obbligo di acquistare energia elettrica da produttori di energia elettrica ad un prezzo fisso (tariffa) e/o di bilanciare l’energia elettrica, e in cui le perdite subite dai gestori di rete in ragione di tale obbligo sono compensate con fondi attribuibili alle risorse statali, non debba essere considerata come configurante un aiuto concesso ai produttori di energia elettrica mediante risorse statali;

–    se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debbano, o non debbano essere considerate come selettive e/o idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri le seguenti misure di sostegno: il sostegno concesso a un’impresa che realizzi un progetto di importanza strategica, quale il «NordBalt»; il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo; il sostegno per la compensazione delle perdite che riflettono le condizioni di mercato effettivamente sostenute da soggetti, come i produttori di impianti solari fotovoltaici in questione, a causa del rifiuto dello Stato di adempiere gli impegni assunti (a causa di modifiche della regolamentazione nazionale); il sostegno concesso alle imprese (gestori di rete) con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciamento dell’energia elettrica;

–    se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, il regime SIP in questione (o parte di esso) debba, o non debba, essere considerato conforme ai criteri stabiliti ai punti da 88 a 93 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C 280/00);

    –    se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debba, o non debba, ritenersi che il regime SIP (o parte di esso) falsi o minacci di falsare la concorrenza.

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