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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 27 dicembre 2017 – Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov

(Causa C-725/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Toplofikatsia Sofia EAD

Convenuto: Mitko Simeonov Dimitrov

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 1 , che esclude dal proprio ambito di applicazione le norme del diritto contrattuale tradizionale in materia di conclusione di contratti, escluda tuttavia da detto ambito anche la disciplina di questa forma estremamente atipica, prevista per legge, di costituzione di rapporti contrattuali.

Qualora la direttiva, nel caso di specie, non escluda una propria disciplina, se si tratti di un contratto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva o di altro. Nel caso in cui si tratti di un contratto o nel caso in cui non si tratti di un contratto: se la direttiva sia applicabile nel caso di specie.

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva questo tipo di contratti di fatto indipendentemente dalla data della loro costituzione o se la direttiva si applichi solo ad appartamenti di nuovo acquisto o – più restrittivamente – solo agli appartamenti di nuova costruzione (ossia impianti di utenti che chiedono l’allaccio alla rete di teleriscaldamento).

Qualora la direttiva sia applicabile: se la normativa nazionale sia contraria all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con il paragrafo 2, che prevedono il diritto o la possibilità, in linea di principio, di risolvere il rapporto contrattuale.

Qualora sia richiesta la conclusione di un contratto: se sia prescritta a questo riguardo una forma e quale contenuto debbano avere le informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore (in questo caso: al singolo proprietario dell’appartamento e non al condominio). Se la mancanza di informazioni tempestive e accessibili si ripercuota sulla costituzione del rapporto giuridico.

Se sia necessaria una richiesta esplicita, e quindi una volontà formalmente espressa da parte del consumatore affinché diventi parte di un siffatto rapporto giuridico.

Ove sia stato concluso un contratto, formalmente o meno, se il riscaldamento delle parti comuni dell’edificio (in particolare del vano scala) rientri nell’oggetto del contratto e se il consumatore abbia richiesto il servizio relativamente a questa parte del servizio ove, a tale riguardo, non esista un’esplicita richiesta da parte sua o addirittura dell’intero condominio (ad esempio quando i radiatori sono stati rimossi, circostanza che si dovrà presupporre nella stragrande maggioranza dei casi – i periti non citano infatti i radiatori nelle parti comuni dell’edificio).

Se, affinché il proprietario possa essere qualificato come consumatore che ha richiesto il riscaldamento delle parti comuni dell’edificio rilevi (o faccia differenza) il fatto che nell’appartamento di cui è proprietario abbia posto fine alla fornitura di riscaldamento.

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1 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011, L 304, pag. 64).