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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla - Ungheria) –Ilona Baradics e a. / QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam

(Causa C-430/13)1

(Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati dai consumatori in caso d’insolvenza)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrenti: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, Lászlóné György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Holtsuk, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila Lajtai, Zsolt Lőrincz, Ákos Nagy, Attiláné Papp, Zsuzsanna Peller, Ágnes Petkovics, László Pongó, Zsolt Porpáczy, Zsuzsanna Rávai, László Román, Zsolt Schneck, Mihály Szabó, Péter Szabó, Zoltán Szalai, Erika Szemeréné Radó, Zsuzsanna Szigeti, Nikolett Szőke, Péter Tóth, Zsófia Várkonyi, Mónika Veress

Convenute: QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Fővárosi Ítélőtábla – Interpretazione degli articoli 7 e 9 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59) – Consumatori che abbiano concluso, con un organizzatore di viaggi, contratti di viaggio in forza dei quali hanno versato acconti e, in taluni casi, ne hanno pagato il prezzo integrale – Organizzatore di viaggio divenuto insolvente prima dell’inizio del viaggio di detti consumatori – Compatibilità con detta direttiva di una normativa nazionale che fissa percentuali minime per la garanzia che un organizzatore di viaggi deve costituire al fine di rimborsare i fondi depositati da parte dei consumatori in caso di insolvenza

Dispositivo

L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale nei limiti in cui le modalità di quest’ultima non hanno il risultato di garantire effettivamente al consumatore il rimborso di tutti gli importi dei fondi versati e il rimpatrio in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. Spetta al giudice del rinvio stabilire se ciò si verifichi nel caso della normativa nazionale oggetto della controversia che gli è stata sottoposta.

L’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale riguardo alla portata dei rischi che devono essere coperti dalla garanzia dovuta dall’organizzatore o dall’intermediario di viaggi ai consumatori. Spetta al giudice del rinvio accertare se i criteri stabiliti dallo Stato membro interessato per la determinazione dell’importo di detta garanzia abbiano per oggetto o per effetto di limitare la portata dei rischi che quest’ultima deve coprire, nel qual caso essi sarebbero manifestamente incompatibili con gli obblighi derivanti da detta direttiva e costituirebbero una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la quale, purché si constati l’esistenza di un nesso di causalità diretta, potrebbe far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

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1 GU C 344 del 23.11.2013.