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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 16 aprile 2020 – AZ / Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Causa C-163/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: AZ

Resistente: Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 e 45, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 1 , l’articolo 4, l’articolo 5, lettera b), l’articolo 7 e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 2 , nonché l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 3 , debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale che prevede che le prestazioni familiari per un figlio che non risiede effettivamente in modo permanente nello Stato membro che eroga tali prestazioni familiari, ma che risiede effettivamente in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Svizzera, debbano essere adeguate sulla base dei livelli comparativi dei prezzi pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea per tale Stato in rapporto allo Stato membro che eroga le prestazioni familiari.

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1 Regolamento (UE) n. 492/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).