Language of document : ECLI:EU:C:2019:711

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 settembre 2019 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo CAMOMILLA – Rigetto parziale della domanda di nullità»

Nella causa C‑68/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 gennaio 2019,

Camomilla Srl, con sede in Buccinasco (Italia), rappresentata da M. Mussi e H.G. Chiappetta, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto in primo grado,

CMT Compagnia manifatture tessili Srl, con sede in Napoli (Italia)

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione la Camomilla Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 novembre 2018 Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA) (T‑44/17, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:775), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 21 novembre 2016 (procedimento R 2250/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT Compagnia manifatture tessili Srl e la ricorrente.

 Sull’impugnazione

2        In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

3        Tale disposizione va applicata nella presente causa.

L’avvocato generale, il 3 giugno 2019, ha preso la seguente posizione:

«Sul primo motivo d’impugnazione

1.      Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1).

2.      Tale primo motivo d’impugnazione può essere suddiviso in tre parti. Queste ultime vertono, in primo luogo, sullo snaturamento degli argomenti della ricorrente relativi all’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2017/1430 [già regola 22 del regolamento n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1)], in secondo luogo, sull’assenza di una valutazione globale, da parte del Tribunale, dei documenti prodotti per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore e, in terzo luogo, sulla mancata considerazione, da parte del Tribunale, dei nuovi documenti prodotti dalla CMT dinanzi allo stesso.

3.      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo d’impugnazione, certo è che il Tribunale ha statuito, al punto 52 della sentenza impugnata, che “la regola 22 del regolamento n. 2868/95 non prevede affatto, contrariamente all’approccio seguito dalla ricorrente, che ogni elemento di prova debba necessariamente contenere, allo stesso tempo, informazioni su ciascuno dei quattro elementi su cui deve vertere la prova dell’uso effettivo”.

4.      Tuttavia, anche se il Tribunale fosse incorso in errore a tale riguardo sugli argomenti dedotti dalla ricorrente, una simile circostanza non potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, come emerge al punto 53 della sentenza impugnata, la tesi sostenuta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, secondo la quale si devono valutare globalmente gli elementi di prova forniti, corrisponde all’approccio che il Tribunale ha deciso di seguire nella sentenza impugnata. In tali circostanze, anche a voler considerare che il Tribunale abbia erroneamente apprezzato l’argomento della ricorrente sulla necessità di valutare globalmente le prove del carattere effettivo dell’uso del marchio anteriore, tale errore sarebbe in ogni caso privo di incidenza sulla sentenza impugnata. Pertanto, ritengo che la prima parte del primo motivo d’impugnazione sia inoperante.

5.      La seconda e la terza parte del primo motivo d’impugnazione riguardano, per contro, il modo in cui il Tribunale ha effettuato la valutazione globale degli elementi di prova forniti dalla CMT.

6.      Da un lato, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto procedendo ad una valutazione selettiva della documentazione fornita dinanzi alla commissione di ricorso (seconda parte del primo motivo d’impugnazione), poiché la valutazione globale imponeva che tutte le prove fornite fossero prese in considerazione congiuntamente. Dall’altro lato, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto omettendo di esaminare la nuova produzione documentale della CMT in allegato al controricorso dinanzi al Tribunale e di prendere posizione in proposito (terza parte del primo motivo d’impugnazione).

7.      Secondo la ricorrente, l’esame di tali censure, vertenti sulla mancata valutazione globale delle prove, non si traduce in un sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale, quanto piuttosto nel far accertare che tale giudice sia incorso in una violazione del diritto dell’Unione omettendo di considerare alcuni elementi di prova prodotti.

8.      A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punto 50, e del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 38, nonché ordinanza del 30 giugno 2016, Slovenská pošta/Commissione, C‑293/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:511, punto 29).

9.      Conseguentemente, il Tribunale, fatto salvo sia l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98, EU:C:2000:321, punto 51). In altri termini, il Tribunale non è quindi tenuto a motivare ogni sua singola scelta quando accoglie, a sostegno della propria decisione, un elemento di prova piuttosto che un altro (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 40).

10.      Inoltre, emerge da tali principi che “nessuna norma né principio di diritto dell’Unione vieta (...) al Tribunale di basarsi su un unico elemento di prova per accertare i fatti pertinenti. La valutazione del valore probatorio dell’elemento di prova interessato e la questione se attesti in modo effettivo l’esistenza del fatto allegato rientrano nella valutazione delle prove e dei fatti che esula, in linea di principio dalla competenza della Corte, salvo i casi di snaturamento (…)” (ordinanza del 30 giugno 2016, Slovenská pošta/Commissione, C‑293/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:511, punto 39).

11.      L’obbligo di procedere ad una valutazione globale delle prove non sembra derogare tali principi. Infatti, detto obbligo si esplica in ragione del fatto che non può escludersi che una serie di elementi di prova consenta di accertare i fatti da dimostrare - come l’uso effettivo di un marchio anteriore – benché ciascuno di tali elementi, considerato isolatamente, non sia in grado di fornire la prova dell’esattezza di tali fatti (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Ferrero Deutschland/UAMI, C‑108/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:234, punti 35 e 36).

12.      Secondo la giurisprudenza della Corte, “[l]a valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio” (sentenza del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata EU:C:2016:178, punto 56).

13.      Nel caso di specie, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato sulla premessa, non contestata, secondo cui gli elementi di prova presentati dalla CMT dinanzi alla divisione di annullamento erano insufficienti a provare l’uso effettivo del marchio anteriore, come era stato deciso dalla sentenza del 9 luglio 2015, CMT/UAMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, non pubblicata, EU:T:2015:481). In seguito, giacché è stato constatato, in quest’ultima sentenza, che la commissione di ricorso non aveva fatto un uso appropriato del potere discrezionale conferitole dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, considerando come irricevibili gli elementi di prova complementari dell’uso del marchio anteriore presentati dalla CMT, il Tribunale ha statuito, al punto 58 della sentenza impugnata, che si doveva determinare se tali documenti consentivano di dimostrare la prova dell’uso del marchio anteriore.

14.      Tali documenti, elencati al punto 59 della sentenza impugnata, consistono in “articoli di stampa, inserzioni pubblicitarie, cataloghi, materiale relativo alla ‛Camomilla Card’, materiale relativo a sponsorizzazioni, una dichiarazione dell’interveniente relativa alla propria natura di società monomarca, un prospetto delle spese pubblicitarie dal 1998 al 2009 e relative pagine di bilancio, l’elenco dei punti vendita diretti e in franchising con indicazione delle date di apertura (dal 1975), fatture di acquisto (dal 1998 al 2003), un prospetto del numero di capi venduti sotto il marchio anteriore dal 1993 ad oggi nonché dichiarazioni di alcuni punti vendita diretti e di alcuni franchisee”.

15.      Tale elencazione del Tribunale non è stata oggetto di critica da parte della ricorrente. Inoltre, essa corrisponde all’elenco delle prove prodotte tardivamente dalla CMT dedotte dalla ricorrente al punto 15 del suo ricorso dinanzi al Tribunale con due eccezioni.

16.      Certo, la ricorrente menziona parimenti, oltre alle spese pubblicitarie e alle relative pagine di bilancio considerate dal Tribunale, un “prospetto del volume d’affari dal 1993 al 2009” (“doc. 7 tardivo”). Tuttavia, benché il Tribunale non faccia riferimento a tale documento al punto 59 della sentenza impugnata, vi fa nondimeno riferimento al punto 68 di detta sentenza. Del pari, se i documenti identificati dalla ricorrente con il titolo “doc. 10 tardivo” (copie di fatture emesse dalla CMT dal 2001 al 2009 nei confronti dei punti vendita e dei franchisee) non sono a loro volta menzionati dal Tribunale al suddetto punto 59, occorre constatare che lo stesso vi fa espressamente riferimento al punto 67 della sentenza impugnata.

17.      A sostegno della seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce essenzialmente l’assenza di presa di posizione del Tribunale sul “documento 3-2 del Gruppo 1” e su alcuni cataloghi (“doc. 3 tardivo”, punti 50, 55 e 67 del ricorso di impugnazione). Orbene, da un lato, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale fa espressamente riferimento ad un catalogo prodotto dalla CMT e, dall’altro, non si può addebitare al Tribunale di non aver specificamente preso posizione sul “documento 3-2 del Gruppo 1”, tenuto conto dei principi rammentati ai punti da 8 a 11 della presente presa di posizione. Ciò è tanto più vero dal momento che tale documento non fa parte degli elementi elencati al punto 59 della sentenza impugnata e ai quali la commissione di ricorso e il Tribunale dovevano far riferimento in seguito alla sentenza del 9 luglio 2015, CMT/UAMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, non pubblicata, EU:T:2015:481).

18.      Orbene, emerge chiaramente dai punti da 60 a 73 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato l’insieme dei documenti complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2017/1430, il Tribunale ha quindi analizzato il luogo, il periodo, l’importanza e la natura dell’uso del marchio CAMOMILLA, indicando le prove poste a fondamento di tali criteri, e, su tale base, ha considerato che la commissione di ricorso aveva correttamente concluso che il marchio anteriore era stato utilizzato in Italia per i prodotti per i quali era stato registrato.

19.      Erroneamente quindi il ricorrente addebita al Tribunale di non aver proceduto ad una valutazione globale di ciascuno di tali elementi

20.      Peraltro, la ricorrente procede parimenti ad una erronea interpretazione della sentenza impugnata quando afferma che il Tribunale si è contraddetto al punto 68 della stessa avendo statuito, da un lato, che i “dati relativi all’anno 2004 possono essere considerati come corroborati dall’articolo di giornale apparso su Italia Oggi” che menziona un fatturato di EUR 20 milioni nell’anno 2004, e, dall’altro, che l’informazione fornita da tale articolo è “eccessiva” rispetto al prospetto dei volumi d’affari prodotto dalla CMT, che menziona per il medesimo anno un importo di EUR 12 134 334 milioni. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’informazione riportata da tale articolo di giornale è idonea a corroborare i dati dell’anno 2004 ai quali il Tribunale fa riferimento al suddetto punto 68 poiché detti dati sono inferiori – e non superiori – alle cifre menzionate nel medesimo articolo di giornale.

21.      A sostegno della terza parte del primo motivo d’impugnazione, la ricorrente addebita al Tribunale di non essersi pronunciato espressamente sui nuovi documenti prodotti dalla CMT dinanzi alla stessa. Tuttavia, tali documenti non fanno parte di quelli elencati al punto 59 della sentenza impugnata, che circoscrive la controversia, circostanza, questa, che non è contraddetta dalla ricorrente.

22.      In ogni caso, si deve nuovamente rammentare che il Tribunale non è tenuto a motivare ciascuna delle sue scelte quando accoglie, a sostegno della propria decisione, un elemento di prova piuttosto che un altro (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 40). Come già indicato precedentemente, qualora le prove sulle quali il Tribunale si fonda “siano state assunte regolarmente e i principi generali del diritto nonché le norme relative all’onere della prova e all’istruttoria siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 38).

23.      In conclusione, sembra che il primo motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo d’impugnazione

24.      Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente considera, in via subordinata, che il fatto che il Tribunale non abbia valutato globalmente gli elementi di prova ha determinato uno snaturamento degli elementi probatori stessi.

25.      Si deve tuttavia constatare che la ricorrente non precisa gli elementi di prova interessati, ad eccezione, da un lato, dell’articolo di giornale e dei prospetti dei volumi d’affari di cui al punto 68 della sentenza impugnata e, dall’altro, del “documento B.7” prodotto dinanzi al Tribunale e che lo stesso, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di considerare.

26.      Tuttavia, tenuto conto della natura eccezionale di una censura relativa allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono alla ricorrente di indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto lo stesso a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 69). Inoltre, risulta parimenti dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente per constatare e accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti (v., in particolare, sentenza del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, ECLI:EU:C:2009:166, punto 105.

27.      Orbene, nel caso di specie l’affermazione della ricorrente non può essere condivisa quando sostiene che il Tribunale ha snaturato le prove identificate nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, pur essendo stato dimostrato in esito all’esame del primo motivo d’impugnazione che tale giudice non aveva commesso nessun errore di analisi nella sua valutazione e che l’esame dei documenti in causa non ha rivelato l’esistenza di nessuna inesattezza materiale nelle constatazioni del Tribunale

28.      Da quanto precede risulta che il secondo motivo d’impugnazione deve parimenti essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul terzo motivo d’impugnazione

29.      Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione il “documento B.7” prodotto dalla CMT in allegato al proprio controricorso costituisce un vizio della procedura che avrebbe recato pregiudizio agli interessi della ricorrente.

30.      Dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura deriva che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, ordinanza dell’8 maggio 2014, Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:394, punto 31, e ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2015, Castel Frères/UAMI, C‑622/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:297, punto 82). Non risponde a tali requisiti un’impugnazione che si limita ad affermazioni generiche che, in quanto tali, non sono idonee ad essere oggetto di una valutazione giuridica che consente alla Corte di esercitare la missione che le spetta ed effettuare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, punto 113, nonché ordinanza del 3 settembre 2013, Idromacchine e a./Commissione, C‑34/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:552, punto 85).

31.      Orbene, occorre constatare che la ricorrente si limita, con il terzo motivo d’impugnazione, a ripetere in un’altra forma un’allegazione già elaborata nell’ambito dei primi due motivi d’impugnazione. Il terzo motivo d’impugnazione si limita quindi ad affermazioni generiche senza che sia identificato un preciso errore di diritto. Il motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Conclusione

32.      Alla luce di tutte le considerazioni supra esposte la presente impugnazione deve essere respinta nella sua integralità in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata».

4        Per la medesima motivazione addotta dall’avvocato generale, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sulle spese

5        Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti e, quindi, prima che queste abbiano sostenuto spese, si deve disporre che la ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)      La Camomilla Srl sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 11 settembre 2019

Il cancelliere

 

La presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

C. Toader


*      Lingua processuale: l’italiano.