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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 luglio 2019 – Repubblica federale di Germania / XT

(Causa C-507/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Resistente: Repubblica federale di Germania

Ricorrente: XT

Questioni pregiudiziali

Se al fine di valutare se sia cessata la protezione o l’assistenza dell’UNRWA a un palestinese apolide, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE 1 , si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, unicamente la zona operativa (Striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania) in cui l’apolide soggiornava effettivamente al momento della partenza dal territorio sotto mandato dell’UNRWA (nella fattispecie la Siria), o se si debba tenere conto anche di altre zone operative appartenenti al territorio sotto mandato dell’UNRWA.

Qualora, al momento della partenza non si debba prendere in considerazione solo la zona operativa, se debbano essere prese in considerazione tutte le zone operative del territorio sotto mandato, a prescindere da altre condizioni. In caso di soluzione negativa, se altre zone operative debbano essere prese in considerazione solo qualora l’apolide avesse un legame (territoriale) sostanziale con le stesse; se, ai fini di tale legame, al momento della partenza sia necessario un soggiorno abituale, attuale o precedente; se per stabilire l’esistenza di un legame (territoriale) sostanziale debbano essere prese in considerazione ulteriori circostanze. In caso di soluzione affermativa, quali siano tali circostanze; se abbia rilevanza il fatto che al momento di lasciare il territorio sotto mandato dell’UNRWA per l’apolide sia possibile e ragionevole entrare nella zona operativa rilevante.

Se un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell’UNRWA perché nella zona operativa della sua dimora effettiva si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l’UNRWA versa nell’impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio goda ipso facto di protezione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, anche se si era precedentemente recato in tale zona operativa senza trovarsi in uno stato di grave insicurezza personale nella zona operativa nella quale aveva la sua precedente dimora e senza poter contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o assistenza dell’UNRWA nella zona operativa nella quale si reca, né su un ritorno in un prossimo futuro nella zona operativa nella quale aveva precedentemente la dimora.

Se per valutare se ad un apolide non debba essere riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto, in quanto le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sono venute meno dopo che ha lasciato il territorio sotto mandato dell’UNRWA, debba essere presa in considerazione solo la zona operativa dell’ultima dimora abituale. In caso di soluzione negativa, se si debba tenere conto, specularmente, dei territori da prendere in considerazione al momento della partenza in base al punto 2. In caso di soluzione negativa, quali criteri devono essere utilizzati per determinare i territori da prendere in considerazione al momento della decisione sulla domanda; e se il cessare delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, presupponga la volontà delle autorità (statali o quasi statali) della zona operativa rilevante di accogliere (nuovamente) l’apolide.

5)    Nel caso in cui, ai fini dell’esistenza o del cessare delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sia rilevante la zona operativa dell’(ultima) dimora abituale, quali siano i criteri pertinenti per stabilire il luogo di dimora abituale; se sia necessario un soggiorno regolare, autorizzato dallo Stato di residenza. In caso di soluzione negativa, se sia necessario come minimo che le autorità competenti nella zona operativa accettino consapevolmente il soggiorno dell’apolide interessato. In caso di soluzione affermativa in tal senso, se sia necessario che le autorità competenti siano concretamente consapevoli della presenza del singolo apolide, o se sia sufficiente l’accettazione consapevole del suo soggiorno in quanto membro di un gruppo più ampio di persone. In caso di soluzione negativa, se sia sufficiente un soggiorno effettivo più lungo.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).