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Ricorso presentato il 18 gennaio 2006 - Patak Dennstedt / Commissione

(Causa F-5/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dunja Patak Dennstedt (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 ottobre 2005 recante rigetto del reclamo della ricorrente, adottata congiuntamente alla decisione di rigetto della domanda precedentemente presentata dalla ricorrente;

condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente dell'importo di EUR 35 000;

in subordine, disporre il ritiro del documento controverso dalla relazione d'inchiesta 18 settembre 2001;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione in pensione di invalidità, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere l'annullamento di diverse decisioni della convenuta. Durante tale procedimento, veniva a conoscenza di taluni documenti relativi a procedimenti interni alla Commissione che la riguardavano e presentava una domanda volta, da un canto, al ritiro dagli atti dei documenti nei quali un dipendente sembra trarre conclusioni personali con riguardo alla malattia professionale della ricorrente e, dall'altro, a verificare se la condotta di taluni dipendenti nel corso di un procedimento disciplinare era stata conforme agli obblighi statutari.

Dal momento che la domanda veniva respinta, la ricorrente presentava reclamo, parimenti respinto dall'APN.

Nel ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che la decisione recante rigetto del suo reclamo viola gli obblighi che incombono alla convenuta nei confronti dei suoi dipendenti. Tale decisione, infatti, violerebbe diversi principi generali del diritto, quali il principio di buona amministrazione e l'obbligo di sollecitudine.

La ricorrente aggiunge quindi che i dipendenti della Commissione che hanno diffuso e persino inserito in una relazione d'inchiesta elementi erronei con riguardo alla sua malattia professionale hanno commesso un errore grave che implicherebbe la responsabilità della convenuta la quale dovrebbe, pertanto, risarcire il danno materiale e morale subito dalla ricorrente.

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