Language of document : ECLI:EU:F:2014:196

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

4 settembre 2014

Causa F‑111/13

Olivier Prigent

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (AD 5) e EPSO/AD/231/12 (AD 7) – Condizione di ammissibilità relativa all’esperienza professionale del concorso EPSO/AD/231/12 (AD 7) non soddisfatta – Riassegnazione al concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Inserimento nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Interesse ad agire – Tardività del reclamo – Domande di riesame successive»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Prigent chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/231/12 (AD 7), notificata con lettera del 16 luglio 2012 dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di non convocarlo al centro di valutazione per detto concorso, ma, dopo averlo riassegnato al concorso generale EPSO/AD/230/12 (AD 5), di convocarlo al centro di valutazione per quest’ultimo concorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Il sig. Prigent sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Documenti giustificativi – Obbligo dei candidati di assicurarne la completezza

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 2)

Spetta, in linea di principio, al candidato a un concorso fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e i documenti da lui ritenuti utili ai fini dell’esame della sua candidatura per consentire alla commissione giudicatrice di verificare se egli soddisfi i requisiti posti dal bando di concorso, e ciò a fortiori se vi sia stato espressamente e formalmente invitato. La commissione giudicatrice, quando si pronuncia sull’ammissione o sull’esclusione dei candidati al concorso, può pertanto limitare il suo esame ai soli atti di candidatura e ai documenti che vi sono allegati.

(v. punto 43)

Riferimento:

Corte: sentenza Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punto 24

Tribunale di primo grado: sentenze Burban/Parlamento, T‑133/89, EU:T:1990:36, punti 31 e 34 e Martínez Alarcón/Commissione, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, EU:T:2002:66, punto 76

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 44