Language of document : ECLI:EU:C:2019:500

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 giugno 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Decisione 2009/402/CE – Piani di campagna nel settore ortofrutticolo ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione – Constatazione dell’incompatibilità dell’aiuto – Ordine di recupero – Ambito di applicazione della decisione – Comitati economici agricoli»

Nella causa C‑505/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 26 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2018, nel procedimento

Copebi SCA

contro

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

con l’intervento di:

Ministre de l’Agriculture e de l’Alimentation,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Copebi SCA, da N. Coutrelis, avocate;

–        per il governo francese, da D. Colas, C. Mosser e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Stromsky, X. Lewis e W. Farrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione (GU 2009, L 127, pag. 11).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Copebi SCA e l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), relativamente all’annullamento di un ordine di riscossione emesso nei suoi confronti dalla FranceAgriMer, ai fini del recupero di un importo corrispondente al rimborso di aiuti pubblici che le sono stati versati fra gli anni 1998 e 2002 e dei relativi interessi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (CE) n. 659/1999

3        L’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

h)      “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

4        L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Procedimento d’indagine formale», così dispone:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

 La decisione 2009/402

5        I considerando 15, 17, da 24 a 27, 29 e 71 della decisione 2009/402 sono formulati come segue:

«(15)       Otto comitati economici agricoli (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne e Normandie) hanno beneficiato per molti anni di fondi pubblici, forniti per l’esattezza dall’[Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture, Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli (Oniflohr)], e utilizzati per il finanziamento di dispositivi di aiuto denominati “piani di campagna”, che comportano iniziative sui mercati intra ed extracomunitari, dirette a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli francesi, soprattutto in periodi di crisi.

(…)

(17)      Per quanto riguarda la natura esatta di queste azioni, nella loro lettera del 26 dicembre 2002, le autorità francesi hanno spiegato che esse erano dirette a prevenire o, in caso di crisi, ad attenuare gli effetti di un’offerta eccedente rispetto alla domanda, intervenendo su tre livelli: mercati esteri, mercato interno e trasformazione.

(…)

(24)      Nella lettera del 26 dicembre 2002, la Francia ha spiegato che il finanziamento degli interventi è stato assicurato dai settori interessati in ragione del 30% o del 50%, mentre la quota residua era finanziata dalle autorità pubbliche.

(25)      La [Fédération des comités économiques agricoles rattachés à la filière de production des fruits et légumes (Federazione dei comitati economici agricoli collegati alla filiera di produzione del settore ortofrutticolo) (in prosieguo: la “Fedecom”)] ha spiegato dettagliatamente il meccanismo di finanziamento dei “piani di campagna” nonché il ruolo svolto dai comitati. Tali chiarimenti non sono stati contestati dalle autorità francesi.

(26)      Secondo la [Fedecom], le misure da applicare erano stabilite esclusivamente dall’[Oniflohr] e i comitati economici erano tenuti ad applicarle. L’[Oniflohr], in occasione di ogni campagna e per ogni specie vegetale, decideva in merito alle misure da attuare e incaricava la sezione nazionale interessata di metterle in atto. L’[Oniflohr] decideva inoltre in merito alle somme destinate al piano in questione, nonché in merito alle quote che dovevano fornire i comitati economici.

(27)      Le misure in questione venivano finanziate a partire da un fondo di esercizio gestito dai comitati economici. Tale fondo funzionava sulla base degli stessi principi applicabili agli aiuti comunitari previsti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [GU 1996, L 297, pag. 1], in quanto veniva alimentato in parte da aiuti pubblici e in parte da contributi finanziari dei produttori associati (denominati parts professionnelles), basati sui quantitativi o sul valore degli ortofrutticoli commercializzati. Tali parts professionnelles (quote di settore) non erano composte da cotisations d’extension de règles (contributi per estensione delle regole). Esse non erano quindi obbligatorie in virtù di un decreto ministeriale.

(…)

(29)      [Una tabella inserita al presente considerando 29] presenta una sintesi degli importi pagati, in euro, dall’[Oniflohr] a titolo dei “piani di campagna” dal 1992 al 2002. Gli importi sono ripartiti per anno e per interventi. Per gli anni 1992 e 1993 figura solo l’importo globale dell’aiuto. La Francia ha precisato che gli archivi dell’[Oniflohr] non permettono più, per quanto riguarda i due anni in questione, di fornire una ripartizione dettagliata.

(…)

(71)      In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, i “piani di campagna” prevedevano misure destinate a far fronte a crisi provocate da un eccesso di offerta di prodotti francesi sul mercato comunitario, in particolare attraverso un sovvenzionamento dei prezzi di vendita, sovvenzioni per l’ammasso o la distruzione di una parte del raccolto, nonché incentivi finanziari alla trasformazione del prodotto fresco. Sui mercati esterni all’Unione europea, si sarebbe contribuito allo smercio dei prodotti francesi eccedentari anche attraverso sovvenzioni all’esportazione rafforzando in tal modo la posizione concorrenziale degli operatori. Tali aiuti sembrano essere stati concessi sulla base del prezzo e dei quantitativi prodotti».

6        L’articolo 1 di detta decisione così dispone:

«Gli aiuti di Stato erogati nel quadro dei “piani di campagna” a favore dei produttori di ortofrutticoli che la Francia ha illegalmente posto in esecuzione, in violazione dell’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], tra gli anni 1992 e 2002, sono incompatibili con il mercato comune».

7        L’articolo 2 di tale decisione così recita:

«1.      La Francia adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, presso i loro beneficiari.

2.      Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero.

(…)».

8        Ai sensi dell’articolo 5 della medesima decisione:

«La Repubblica francese è il destinatario della presente decisione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        L’Oniflohr, a cui è succeduta la FranceAgriMer, è un ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato francese, il quale aveva segnatamente lo scopo di rafforzare l’efficacia economica della filiera ortofrutticola.

10      L’Oniflohr ha attuato, fra il 1998 e il 2002, un incitamento congiunturale alla contrattualizzazione degli approvvigionamenti delle industrie di trasformazione delle ciliegie «bigarreaux» (dette anche graffioni) a destinazione industriale, sotto forma di aiuto finanziario per ogni campagna interessata.

11      Tale aiuto era destinato alle associazioni di produttori che avessero proceduto, a titolo della raccolta in discussione, a consegne di ciliegie «bigarreaux» alle industrie della trasformazione nell’ambito di contratti pluriennali conclusi in applicazione di un accordo interprofessionale.

12      L’aiuto versato dall’Oniflohr effettuava un passaggio presso il Comité économique bigarreau industrie (Comitato economico bigarreau per l’industria) (CEBI), che poi versava i fondi ai suoi aderenti, tra cui la Copebi, la quale ha ricevuto in totale l’importo di EUR 2 823 708,83.

13      Adita di una denuncia, la Commissione, con la decisione 2009/402, riguardante i dispositivi di aiuti attribuiti, in particolare dall’Oniflohr, nell’ambito di «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo, a cui la Repubblica francese ha dato esecuzione, ha affermato che gli aiuti versati al settore ortofrutticolo francese avevano lo scopo di facilitare lo smercio dei prodotti francesi manipolando il prezzo di vendita o i quantitativi offerti sui mercati. Essa ha concluso che tali interventi costituivano aiuti di Stato istituiti in violazione del diritto dell’Unione e ha ordinato il loro recupero.

14      Tale decisione è stata confermata da due sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, Francia/Commissione, (T‑139/09, EU:T:2012:496) e Fedecom/Commissione, (T‑243/09, non pubblicata, EU:T:2012:497).

15      In seguito alle citate sentenze, la Repubblica francese ha avviato il recupero degli aiuti illegittimamente versati ai produttori di ciliegie «bigarreaux» destinate all’industria, tra cui la Copebi, nei confronti della quale FranceAgriMer ha emesso, il 29 marzo 2013, un titolo di credito esecutivo volto al recupero dell’importo di EUR 5 042 768,78 corrispondente al rimborso di aiuti pubblici versati tra il 1998 e il 2002 e degli interessi maturati.

16      Con sentenza del 20 gennaio 2015, il tribunal administratif de Nîmes (Tribunale amministrativo di Nîmes, Francia) ha respinto il ricorso della Copebi diretto all’annullamento di tale titolo di credito esecutivo.

17      Con una sentenza del 18 aprile 2016, la cour administrative d’appel de Marseille (Corte d’appello amministrativa di Marsiglia, Francia) ha respinto l’appello interposto dalla Copebi avverso detta sentenza.

18      La Copebi ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia).

19      Quest’ultimo constata che, se è vero che la decisione 2009/402 riguarda, in modo generale, il mercato ortofrutticolo, che rientra nell’ambito dell’organizzazione comune degli ortofrutticoli disciplinato all’epoca dei fatti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU 1972, L 118, pag. 1), e poi con il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 (GU 1996, L 297, pag. 1), entrambi relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, se dalla sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/Francia (C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90), risulta che il CEBI ha percepito gli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale al fine di facilitare lo smercio dei prodotti francesi manipolando il prezzo di vendita o i quantitativi offerti sul mercato, il CEBI non figura tuttavia fra gli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 della decisione 2009/402.

20      Secondo il giudice del rinvio, da tale decisione emerge altresì che gli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto ai punti da 24 a 28 della suddetta decisione, non sono finanziati da contributi volontari dei produttori cosiddetti «parts professionnelles» (produttori associati), ma soltanto da sovvenzioni versate dall’Oniflohr.

21      A siffatto riguardo, il giudice del rinvio osserva che, se gli importi annui degli aiuti versati dall’Oniflohr ai produttori di ciliegie «bigarreaux» per l’industria tramite il CEBI sono inclusi nella tabella di cui al punto 29 della decisione 2009/402, tali importi sono stati comunicati dalle autorità francesi e, nella decisione in parola, nulla consentirebbe di ritenere che essi siano stati formalmente ripresi dalla Commissione, la quale, al punto 15 della suddetta decisione, menziona solo otto comitati economici, escluso il CEBI. Detta tabella figurerebbe soltanto nella parte volta a descrivere gli aiuti in discussione, e non nella parte dedicata al procedimento di recupero.

22      Il giudice del rinvio si interroga dunque sulla legittimità del titolo di credito esecutivo emesso dalla FranceAgriMer nei confronti della Copebi, fondata sul recupero degli aiuti di cui alla decisione 2009/402. La legittimità di tale titolo di credito esecutivo dipenderebbe, in particolare, dal punto se la decisione in parola debba essere interpretata nel senso che comprende gli aiuti versati dall’Oniflohr al CEBI e attribuiti ai produttori di ciliegie «bigarreaux» per l’industria da parte delle associazioni di produttori membri di tale comitato, laddove il CEBI non figura fra gli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 di detta decisione e che le modalità di finanziamento di tali aiuti erano sensibilmente differenti.

23      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la decisione [2009/402] vada interpretata nel senso che essa si applica agli aiuti versati dall’Oniflohr al CEBI e assegnati ai produttori di ciliegie «bigarreaux» destinate all’industria da parte delle associazioni di produttori membri di detto comitato, nonostante il CEBI non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 della decisione in parola, e laddove gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto ai punti da 24 a 28 di tale decisione, erano finanziati esclusivamente da sovvenzioni dell’Onifhlor e non parimenti da contributi volontari dei produttori, denominate “parts professionnelles” (quote di settore)».

 Sulla questione pregiudiziale

24      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione 2009/402 debba essere interpretata nel senso che comprende gli aiuti versati dall’Oniflohr al CEBI e attribuiti ai produttori di ciliegie «bigarreaux» per l’industria da parte delle associazioni di produttori membri di tale comitato, mentre, da un lato, il comitato in parola non figura tra gli otto comitati economici agricoli menzionati nella citata decisione e, dall’altro, siffatti aiuti, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto in detta decisione, erano finanziati unicamente mediante sovvenzioni dell’Oniflohr e non altresì mediante contributi volontari dei produttori.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, il fatto che il CEBI non sia menzionato nella decisione 2009/402, si deve rilevare che è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale abbia beneficiato di un aiuto fra gli anni 1998 e 2002 versato dall’Oniflohr per mezzo del CEBI.

26      Non è neppure contestato il fatto che il CEBI abbia la stessa natura giuridica degli otto altri comitati economici agricoli menzionati al punto 15 della decisione 2009/402, che sia disciplinato dalle stesse disposizioni nazionali e che, come rilevato dal giudice del rinvio, tale comitato ha effettivamente beneficiato di un aiuto versato dal medesimo ente pubblico, ossia l’Oniflohr, con l’obiettivo di facilitare lo smercio dei prodotti francesi manipolando il prezzo di vendita o i quantitativi offerti sui mercati.

27      Inoltre, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/402, «[g]li aiuti di Stato erogati nel quadro dei “piani di campagna” a favore dei produttori di ortofrutticoli che la Francia ha illegalmente posto in esecuzione, in violazione dell’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], tra gli anni 1992 e 2002, sono incompatibili con il mercato comune». Si deve pertanto constatare che, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il dispositivo della decisione 2009/402 non è circoscritto ai soli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 di tale decisione.

28      Al riguardo, occorre rammentare che da costante giurisprudenza della Corte risulta che le decisioni di recupero degli aiuti di Stato sono dirette allo Stato membro responsabile e non ai beneficiari dell’aiuto e che nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto (v., in particolare, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti 81 e 83).

29      Pertanto, la decisione 2009/402 è diretta, ai sensi del suo articolo 5, specificamente alla Repubblica francese, e non a un particolare comitato economico. Spettava quindi a tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione, adottare le misure necessarie per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili da detta decisione presso i loro beneficiari e quindi determinare gli organismi che hanno beneficiato di siffatti aiuti.

30      La Corte ha del pari precisato che, nel caso di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da detto programma, questo assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri (sentenza del 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, EU:C:2002:143, punto 89).

31      Pertanto, la decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno non deve contenere un’analisi degli aiuti concessi in casi individuali sulla base di tale regime. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 91).

32      Ciò è tanto più vero quando, come indica la Commissione, quest’ultima non è in grado di ottenere, da parte dello Stato membro interessato, un insieme soddisfacente di informazioni sul modo esatto di cui tali misure sono state applicate.

33      Di conseguenza, dal fatto che il CEBI non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati nella decisione 2009/402 non si può dedurre che tale decisione non copra gli aiuti che sono stati versati dall’Oniflohr per il tramite di tale comitato economico agricolo e attribuiti al Copebi.

34      Peraltro, non si può sostenere che la decisione 2009/402 sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente nel procedimento principale di essere ascoltata. Si deve infatti ricordare che la Corte ha parimenti dichiarato che la nozione di «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, fa riferimento ad un insieme indeterminato di destinatari (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 132) e che, pertanto, la disposizione in parola non impone una intimazione individuale a singoli interessati (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 17).

35      Il suo unico scopo è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate e abbiano la possibilità di far valere il proprio punto di vista. In circostanze del genere, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce un mezzo adeguato in materia di aiuti di Stato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 17, e del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 80).

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la circostanza secondo cui gli aiuti percepiti dalla Copebi, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto dalla Commissione nella decisione 2009/402, erano finanziati unicamente mediante sovvenzioni dell’Oniflohr e non anche mediante contributi volontari dei produttori, da tale decisione risulta che il finanziamento dei «piani di campagna» era garantito dai settori interessati in ragione del 30% al 50%. Tale quota di settore era integrata da finanziamenti dei pubblici poteri, tramite l’Oniflohr. Dette quote di settore erano raccolte dai comitati economici agricoli ed il mancato pagamento della suddetta quota equivaleva, in linea di principio, ad un rifiuto di ricevere gli aiuti dell’Oniflohr.

37      Si deve constatare che, se gli aiuti percepiti dalla Copebi sono stati finanziati unicamente con le sovvenzioni dell’Oniflohr senza contributi del settore interessato, resta il fatto che tali aiuti sono stati concessi mediante risorse statali.

38      Una siffatta circostanza non può, pertanto, sottrarre gli aiuti di cui ha beneficiato la Copebi alla qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, all’ambito di applicazione della decisione 2009/402.

39      Inoltre, nei limiti in cui il mancato pagamento delle quote di settore giustificasse l’esclusione di qualsiasi versamento di aiuti da parte dell’Oniflohr, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che la questione di determinare se il beneficio concesso alle imprese interessate fosse conforme alla normativa interna ovvero se, al contrario, costituisse un’ipotesi di evasione o di frode fiscale è priva di incidenza sull’obbligo dello Stato membro in questione di recuperare gli aiuti entro i termini impartiti (sentenza del 5 maggio 2011, Commissione/Italia, C‑305/09, EU:C:2011:274, punto 42).

40      Pertanto, il fatto che la Copebi sia riuscita ad ottenere il beneficio dei piani di campagna senza dovervi contribuire e abbia così ottenuto un regime più vantaggioso di quello di cui avrebbero beneficiato gli altri beneficiari non è una circostanza idonea a sottrarla all’ambito di applicazione della decisione 2009/402.

41      Infine, in terzo luogo, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che, a differenza dei «piani di campagna» di cui alla decisione 2009/402, il dispositivo interprofessionale di aiuto alla filiera ciliegie «bigarreaux» per l’industria era connesso a un piano strutturale, sotto forma di aiuti congiunturali e puntuali, che non avrebbe avuto come scopo di attenuare le eccedenze temporanee dell’offerta.

42      Occorre tuttavia constatare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’aiuto versato dall’Oniflohr al CEBI si configurava come un aiuto finanziario rinnovato in occasione di ciascuna campagna interessata diretto a porre rimedio alle difficoltà incontrate da tale filiera a causa di una forte pressione concorrenziale esercitata dalle industrie di trasformazione italiane e spagnole, nonché dei prodotti grezzi importati dai paesi dell’Europa centrale. Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge altresì che tale aiuto era calcolato ogni anno in funzione del processo di raccolta seguito e della destinazione del prodotto nei limiti di una determinata quantità di frutti.

43      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la decisione 2009/402 deve essere interpretata nel senso che comprende gli aiuti versati dall’Oniflohr al CEBI e attribuiti ai produttori di ciliegie «bigarreaux» per l’industria da parte delle associazioni di produttori membri di tale comitato benché, da un lato, detto comitato non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati nella decisione di cui trattasi e, dall’altro, gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto nella succitata decisione, fossero finanziati unicamente mediante sovvenzioni dell’Oniflohr e non, parimenti, mediante contributi volontari dei produttori.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione va interpretata nel senso che essa si applica agli aiuti versati dall’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflohr) al comité économique bigarreau industrie (CEBI) e assegnati ai produttori di ciliegie «bigarreaux» destinate all’industria da parte delle associazioni di produttori membri di tale comitato, benché, da un lato, detto comitato non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati nella decisione di cui trattasi, e, dall’altro, gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto nella succitata decisione, fossero finanziati esclusivamente da sovvenzioni dell’Onifhlor e non, parimenti, mediante contributi volontari dei produttori.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.