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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie / AX

(Causa C-752/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie

Convenuto: AX

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico degli imputati accusati di aver commesso i reati di cui all’articolo 177, paragrafo 1, del k.k. (codice penale polacco), e ad altri, sia strutturato nel modo seguente:

–    l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)     eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)     che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)    Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato».

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1 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2006, L 65, pag. 1).