Language of document : ECLI:EU:F:2010:46

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

20 maggio 2010 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Responsabilità per colpa – Responsabilità oggettiva – Presupposti – Dovere di assistenza – Presentazione di un documento riservato – Art. 44, n. 2, del regolamento di procedura – Documento classificato “UE riservato”»

Nella causa F‑50/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente in Kerkhove-Avelgem (Belgio), che agisce sia in nome proprio che in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, assassinato a Rabat (Marocco) il 18 settembre 2006,

rappresentato dagli avv.ti F. Di Gianni, R. Antonini e N. Sibona,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re L. Pignataro e B. Eggers, nonché dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ordinanza 22 gennaio 2010, il Tribunale ha ordinato alla Commissione europea di produrre un certo numero di documenti che potevano essere pertinenti per la soluzione della causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione.

2        Nella sua lettera del 12 febbraio 2010, con la quale ha risposto a tale ordinanza, la Commissione ha richiamato, al punto 10.b), un documento presentato come l’«estratto relativo alle misure di sicurezza corrispondenti al gruppo III per gli alloggi definitivi del documento “norme e criteri” della DG ADMIN DS».

3        La Commissione ha precisato in tale lettera che potrebbe prendere in considerazione la produzione di tale documento, ma ha sottolineato che questo era classificato «UE riservato» e che poteva quindi essere comunicato solo al Tribunale e a condizione che fossero rispettate misure strettamente equivalenti a quelle previste dalla decisione della Commissione 29 novembre 2001, 2001/844/CE, CECA, Euratom, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317, pag. 1), ai sensi dell’art. 2, n. 2, della detta decisione.

4        Con ordinanza 17 marzo 2010, il Tribunale ha ordinato alla Commissione, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, di produrre tale documento. Nella stessa ordinanza il Tribunale ha precisato le misure di sicurezza al rispetto delle quali sarebbe stato subordinato l’accesso a tale documento, sottolineando tra l’altro che né il ricorrente, né il suo avvocato sarebbero stati autorizzati a consultare detto documento.

5        Con lettera 30 marzo 2010, inviata in forma riservata e personale al cancelliere del Tribunale, la Commissione ha trasmesso un documento costituito da cinque pagine, comprendente gli estratti rilevanti del «Document sur les Normes et Critères», edizione 2006 (in prosieguo: il «documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza»), attinenti alle misure di sicurezza applicabili in particolare agli alloggi messi a disposizione del personale delle delegazioni («staff houses»). In tale stessa lettera, la Commissione ha sottolineato che produceva detta lettera esclusivamente affinché il Tribunale fosse in grado di verificarne il carattere riservato ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura. Essa si è nuovamente opposta a che il ricorrente o il suo avvocato potessero ricevere comunicazione di tale documento. La Commissione ha tuttavia osservato che, qualora il Tribunale dovesse ritenere tale documento rilevante per la soluzione della controversia, occorrerebbe che il Tribunale esaminasse con la Commissione le modalità necessarie per conciliare il principio del contraddittorio con la tutela della riservatezza delle informazioni riportate in detto documento, «per esempio tramite la produzione di un sunto del documento (v. sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europe/Commissione, Racc. pag. 1575) che il solo avvocato del ricorrente potrebbe consultare secondo le modalità [previste] nella causa F‑2/07 [Matos Martins/Commissione]».

6        La lettera 30 marzo 2010 della Commissione è stata ricevuta dal cancelliere del Tribunale il 31 marzo 2010. I membri del collegio giudicante hanno consultato nei locali della cancelleria il documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza.

7        Prima di esaminare le condizioni in cui tale documento potrebbe essere utilizzato dal Tribunale, occorre ordinare alla Commissione di fornire un’informazione complementare relativa a tale documento.

8        Infatti, il Tribunale ritiene necessario ottenere comunicazione di un altro estratto del documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza, relativo agli «installation requirements for grids» [requisiti di installazione per ringhiere] applicabili agli alloggi del personale nelle delegazioni dei paesi terzi (facenti parte del gruppo II e del gruppo III).

9        La produzione di tale documento e l’accesso a quest’ultimo dovranno essere assoggettati alle medesime condizioni fissate nell’ordinanza del Tribunale 17 marzo 2010.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

1)      Ordina alla Commissione europea di produrre, entro l’8 giugno 2010, l’estratto del documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza relativo agli «installation requirements for grids» applicabili agli alloggi del personale nelle delegazioni dei paesi terzi (facenti parte del gruppo II e del gruppo III).

2)      Nell’ambito del Tribunale, l’accesso al documento di cui al punto 1 supra, sarà assoggettato alle misure di sicurezza seguenti:

–        saranno autorizzate a consultare tale documento unicamente le persone seguenti, che hanno necessità di prenderne conoscenza per la soluzione della causa F‑50/09:

–        la sig.ra Waltraud Hakenberg, cancelliere;

–        i giudici membri del collegio giudicante.

–        Né il ricorrente né il suo avvocato saranno autorizzati a consultare tale documento.

–        Il documento sarà ricevuto dal cancelliere. Esso sarà conservato nell’ufficio del cancelliere, in un armadio chiuso a chiave. Si precisa che i locali della cancelleria sono accessibili unicamente ai titolari di una carta elettronica personale di accesso.

–        Il documento potrà essere consultato solo nell’ufficio del cancelliere, in presenza di quest’ultimo. Il cancelliere terrà un registro delle consultazioni. Non sarà effettuata nessuna copia del documento.

–        Se il documento non è rilevante per la soluzione della controversia, sarà restituito immediatamente alla Commissione. In ogni caso, il documento sarà restituito alla Commissione dopo la chiusura del procedimento nella causa F‑50/09, anche se viene presentato un ricorso contro la decisione che pone fine al procedimento.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 maggio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: l’italiano.