Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

17 settembre 2009

Causa F‑132/07

Guido Strack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità – Procedimento in contumacia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la Commissione, con atto separato, nell’ambito del ricorso proposto dal sig. Strack il 22 ottobre 2007, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il detto ricorso ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura.

Decisione: La domanda della Commissione diretta a veder statuire sull’irricevibilità del ricorso è respinta. La domanda del ricorrente di veder statuire in contumacia è respinta. La domanda della Commissione diretta a veder statuire sull’irricevibilità del ricorso è riunita al merito. Le spese sono riservate.

Massime

Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Presentazione di un’eccezione di irricevibilità dopo aver ottenuto una proroga del termine di deposito del controricorso – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39 e 78)

Nel caso in cui il Tribunale della funzione pubblica abbia accolto la domanda della parte convenuta di prorogare il termine di presentazione del controricorso, il fatto che tale parte scelga, prima della scadenza del termine prorogato, di sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, anziché presentare un controricorso contenente un esame del merito della controversia, non è tale da rimettere in discussione la conformità della sua sua domanda di proroga alle pertinenti disposizioni del detto regolamento di procedura né da permettere di concludere nel senso del carattere illegittimo di tale domanda.

Infatti, accordando la proroga del termine di presentazione del controricorso prima della scadenza del termine previsto dall’art. 78 del detto regolamento di procedura per la presentazione di un’eccezione di irricevibilità, il Tribunale della funzione pubblica ha accettato implicitamente che, entro il termine prorogato impartito, la parte convenuta potesse presentare un’eccezione di irricevibilità con atto separato o un controricorso. Al riguardo, anche se nessuna disposizione esplicita prevede la possibilità di prorogare il termine previsto dal detto art. 78, non può esserne dedotto, qualora la proroga sia avvenuta prima della scadenza del detto termine, che una parte non possa presentare prima della scadenza del termine prorogato un’eccezione di irricevibilità con atto separato.

(v. punti 10 e 12)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 2002, causa T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione (Racc. pag. II‑3031, punto 35)