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Ricorso presentato il 8 aprile 2006 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-40/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: V. Messa, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita con la quale è stata rigettata la domanda datata 1º marzo 2005, inoltrata dal ricorrente all'Autorità Investita del Potere di Nomina (AIPN) al fine di vedersi inviata copia conforme all'originale della lettera di vettura inerente al presunto invio dei propri effetti personali dall'Angola verso l'Italia;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'adozione dell'atto impugnato, la somma di EUR 10 000, ovvero la somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta a detto titolo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex dipendente di ruolo della Commissione, collocato a riposo in data 30 maggio 2005, ha richiesto a detta istituzione il documento di vettura dei propri effetti personali e dei beni allocati presso la sua dimora in Angola, paese al quale era stato assegnato in qualità di consigliere economico presso la delegazione della Commissione.

Nel maggio 2003, la convenuta disponeva lo sgombero d'autorità dell'alloggio di servizio assegnato al ricorrente, il quale sostiene che i suoi effetti personali siano stati prelevati solo in parte. Con nota 16 maggio 2005, la convenuta informava il ricorrente che i suoi effetti personali e la sua automobile erano stati inviati in Italia e lo invitava a prendere contatto con lo spedizioniere per concordare la consegna.

Con lettera 1º marzo 2005 il ricorrente chiedeva, tra l'altro, un elenco dettagliato di quanto gli sarebbe stato consegnato nonché una copia della lettera di vettura. Tale domanda restava senza risposta, come pure il reclamo introdotto dal ricorrente in data 2 settembre 2005.

Nel suo ricorso, il ricorrente fa valere che la decisione implicita di rigetto del reclamo è illegittima per difetto assoluto di motivazione, violazione di legge, violazione del dovere di sollecitudine, del dovere di trasparenza, del dovere di buona amministrazione, nonché per violazione del principio del neminem laedere.

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