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Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Maria Teresa Coppo Gavazzi e altri avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020, nelle cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-414/19, da T-416/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, T-448/19, da T-450/19 a T-454/19, T-463/19, T-465/19, Coppo Gavazzi e a. / Parlamento

(Causa C-725/20 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, per conto proprio ed in qualità di erede di Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa T-453/19, Panusa / Parlamento, al Tribunale per l’esame del merito;

annullare le decisioni impugnate relative agli altri ricorrenti;

condannare il Parlamento europeo alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti eccepiscono un errore di diritto consistente nell’aver considerato le decisioni impugnate di fronte al Tribunale come avulse dal diritto alla pensione e prive d’impatto sullo stesso, ritenendole quindi conformi ai principi generali e alla Carta dei diritti fondamentali. L’errore deriva dall’aver distinto in modo astratto e arbitrario il diritto alla pensione dal diritto al trattamento pensionistico. Le decisioni impugnate hanno leso il diritto alla pensione stesso, violando così non solo le norme contenute nelle Misure di Attuazione dello Statuto dei deputati ma anche il diritto di proprietà, nonché ponendosi in conflitto con i principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti fanno valere diversi errori di diritto commessi dal Tribunale nel valutare i motivi di annullamento di natura procedurale avanzati dai ricorrenti in primo grado, con riferimento in particolare all’identificazione della corretta base giuridica delle decisioni impugnate, alla competenza del Capo Unità che ha adottato l’atto e al difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le decisioni impugnate sono fondate su una disposizione ormai abrogata e, qualificandosi come atti di straordinaria amministrazione, avrebbero dovuto essere adottate dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo. Inoltre, il Tribunale ha esteso oltre misura la possibilità di una motivazione per relationem. la motivazione non è infatti contenuta nelle decisioni impugnate, bensì solo in un parere del Servizio Giuridico del Parlamento europeo a cui non si fa neppure esplicito riferimento nelle decisioni impugnate e negli atti prodromici.

Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente nella causa T-453/19 fa valere un errore di diritto nella dichiarazione d’irricevibilità della propria causa per carenza d’interesse ad agire. Il Tribunale non ha infatti considerato la possibilità che il trattamento pensionistico di cui è beneficiaria la ricorrente fosse fondato su una diversa base giuridica, nonostante il tema fosse stato discusso in udienza. Poiché tale diversa base giuridica garantirebbe alla ricorrente un trattamento più elevato, l’esistenza di un interesse ad agire non può essere negata.

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