Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

5 dicembre 2012

Causa F‑76/11

Diana Grazyte

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Periodo decennale di riferimento – Dies a quo – Dies ad quem – Neutralizzazione dei periodi di servizio svolti per un’organizzazione internazionale – Applicazione in via analogica delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo, con cui la sig.ra Grazyte chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 25 agosto 2010, con cui è stato negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione – Azione diretta ad ottenere la condanna di un’istituzione al pagamento dell’indennità di dislocazione – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

2.      Funzionari – Ricorso dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione – Azione diretta ad ottenere la condanna di un’istituzione al pagamento dell’indennità di dislocazione – Inclusione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b); regime applicabile agli altri agenti, art. 21]

3.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Agente temporaneo che ha la nazionalità dello Stato membro della sede di servizio – Residenza abituale fuori di tale Stato membro nel periodo di riferimento – Determinazione del dies a quo di detto periodo – Neutralizzazione dei periodi di servizio prestato per uno Stato o un’organizzazione internazionale

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b); regime applicabile agli altri agenti, art. 21 ]

1.      Una domanda diretta ad ottenere al condanna di un’istituzione al pagamento dell’indennità di dislocazione e di interessi compensatori dev’essere considerata come avente lo stesso oggetto di quella che investe il Tribunale della funzione pubblica dell’esame di una decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali di non concedere all’interessato l’indennità di dislocazione, poiché nelle controversie di carattere pecuniario, la competenza estesa anche al merito attribuita al giudice comunitario dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, attribuisce al medesimo il compito di formulare una soluzione globale per le controversie di cui è investito, ossia, in particolare, di statuire sul complesso dei diritti e degli obblighi dell’agente, salvo il rinvio all’istituzione in questione, e sotto il suo controllo, dell’esecuzione di siffatta parte della sentenza nel rispetto delle esatte condizioni da esso stabilite.

(v. punto 25)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, punto 67

2.      Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto devono essere interpretate nel senso che, quando una persona che chiede di godere dell’indennità di dislocazione ha lavorato per diverse agenzie distinte, la data di scadenza del periodo di riferimento è quella dell’entrata in servizio di tale persona presso l’agenzia interessata, come previsto dal contratto di agente temporaneo in base al quale viene chiesto il godimento dell’indennità di dislocazione.

(v. punto 46)

Riferimento:

Corte: 24 gennaio 2008, Adam/Commissione, C‑211/06 P, punti 38 e 39

3.      Per quanto riguarda il periodo di riferimento previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, per analogia con quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, qualsiasi periodo durante il quale una persona ha prestato servizio per uno Stato o un’organizzazione internazionale dev’essere neutralizzato, il che significa che la circostanza di essere stato al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale non priva l’interessato del diritto al godimento dell’indennità di dislocazione, ma che il momento iniziale del periodo di riferimento dev’essere corrispondentemente spostato, al fine di verificare che quest’ultimo abbia effettivamente trascorso dieci anni fuori del territorio europeo dello Stato di cui esso ha o ha avuto la cittadinanza, senza lavorare durante detto periodo decennale al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto non contiene nessuna indicazione che consenta di sostenere che, per determinare il dies a quo del periodo di riferimento, non occorra neutralizzare i periodi di attività svolti per conto di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 settembre 2007, Cavallaro/Commissione, F‑108/05, punto 74