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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 10 dicembre 2018 – U.B. e T.V. / Eurowings GmbH

(Causa C-776/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Erding

Parti

Ricorrenti: U.B., T.V.

Convenuta: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se, in caso di cancellazione di un volo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , si debba presumere che vi sia un’offerta di imbarco su un volo alternativo, idonea a consentire ai passeggeri di raggiungere la propria destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto, anche nel caso in cui venga effettuato un trasporto sostitutivo verso un aeroporto diverso da quello indicato nella conferma di prenotazione, qualora tale aeroporto sia situato nella medesima regione.

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1     Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU 2004, L 46, pag. 1.