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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante (Spagna) il 18 settembre 2019 – Banco Santander, SA / VF e WD

(Causa C-691/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti

Appellante: Banco Santander, SA

Appellati: VF e WD

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 1 un’interpretazione giurisprudenziale (secondo cui la restituzione delle somme indebitamente pagate in virtù della clausola sulle spese, inserita in un contratto di mutuo ipotecario stipulato con un consumatore, non è un effetto della dichiarazione di nullità, bensì un’azione autonoma, soggetta a termine di prescrizione), la quale permetta che il consumatore rimanga definitivamente vincolato alla clausola sulle spese, nella misura in cui non potrà ottenere la restituzione delle somme in caso di prescrizione di detta azione.

Se sia compatibile con detto principio l’istituto della prescrizione del diritto di domandare la restituzione di quanto indebitamente pagato a causa dell’applicazione della clausola dichiarata abusiva, nella misura in cui il termine di prescrizione possa comportare la perdita del diritto di ripetizione nonostante la dichiarazione di nullità della clausola.

In caso di risposta affermativa, se la nozione di «termine ragionevole di prescrizione» cui fa riferimento la Corte di giustizia dell’Unione europea debba essere interpretata sulla base di parametri esclusivamente nazionali, o se, al contrario, la ragionevolezza debba comportare requisiti specifici, al fine di garantire un livello minimo di tutela ai consumatori mutuatari in tutta l’Unione europea e di non incidere sul contenuto sostanziale del diritto di non essere vincolati da una clausola dichiarata abusiva.

Qualora si ritenesse che la ragionevolezza del termine di prescrizione debba comportare requisiti minimi, se essa possa dipendere dal momento che una normativa nazionale fissa quale dies a quo per l’esercizio dell’azione; se sia ragionevole che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data di conclusione del contratto, o se invece il principio di non vincolatività delle clausole abusive richieda la previa o contemporanea dichiarazione di nullità della clausola sulle spese, affinché il mutuatario disponga di un termine ragionevole per chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).