Language of document : ECLI:EU:C:2018:991

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 dicembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo rilasciato a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà – Contenuto e forma – Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) – Mancata menzione della pena accessoria – Validità – Conseguenze – Effetto sulla detenzione»

Nella causa C‑551/18 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 29 agosto 2018, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2018, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

IK,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, E. Regan (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin. giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio del 29 agosto 2018, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2018, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per IK, da P. Bekaert, advocaat;

–        per il governo belga, da C. Van Lul, C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da J. Maggio, expert;

–        per l’Irlanda, da G. Hodge, in qualità di agente, assistita da G. Mullan, BL;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J.M. Hoogveld e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da J. Sawicka, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Belgio, del mandato d’arresto europeo emesso il 27 agosto 2014 da un giudice belga nei confronti di IK ai fini dell’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena privativa della libertà accompagnata da una pena accessoria di messa a disposizione dello strafuitvoeringsrechtbank (Tribunale dell’esecuzione penale, Belgio).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La Carta

3        L’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») così dispone:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

4        L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta prevede quanto segue:

«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

 Decisione quadro 2002/584

5        I considerando da 5 a 7 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      (…) [L]’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (…)

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione [, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,] non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

6        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

7        L’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro così dispone:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

8        Gli articoli 3, 4 e 4 bis della medesima decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

9        In particolare, l’articolo 4, punti 4 e 6, della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

4)      se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

(…)

6)      se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

10      A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo»:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)      identità e cittadinanza del ricercato;

b)      il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)      natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)      descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)      per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».

11      Ai sensi dell’articolo 15 della stessa decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna»:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

12      Sotto il titolo «Eventuali azioni penali per altri reati», l’articolo 27 della stessa decisione quadro recita:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che[,] nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica[,] si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato[,]salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.      Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(…)

4.      La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato [membro] emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

13      Il modello di formulario di mandato d’arresto europeo, che figura nell’allegato alla decisione quadro 2002/584, contiene segnatamente un punto c), intitolato «Indicazioni sulla durata della pena», il cui punto 2 impone all’autorità giudiziaria emittente di indicare la «[d]urata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta».

 Diritto belga

14      Ai sensi dell’articolo 95/2, della wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (legge sulla posizione giuridica esterna dei condannati a una pena privativa della libertà e sui diritti riconosciuti alla vittima nell’ambito delle modalità di esecuzione della pena), del 17 maggio 2006 (Moniteur belge del 15 giugno 2006, pag. 30455), come modificata dalla wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (legge sulla messa a disposizione del tribunale dell’esecuzione penale), del 6 aprile 2007 (Moniteur belge del 13 luglio 2007, pag. 38299):

«§ 1 La messa a disposizione del tribunale dell’esecuzione penale pronunciata nei confronti del condannato (…) ha inizio alla scadenza della pena principale.

§ 2      Prima della scadenza della pena principale conformemente alla procedura stabilita alla sezione 2, il tribunale dell’esecuzione penale dispone o la privazione della libertà, o la liberazione sotto sorveglianza, del condannato messo a disposizione.

(…)

§ 3.      Il condannato messo a disposizione viene privato della libertà qualora sussista il rischio che egli commetta gravi reati, che attentano all’integrità fisica o psichica di terzi e non si possa ovviare a tale rischio mediante l’imposizione di condizioni particolari nell’ambito di una liberazione sotto sorveglianza».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con sentenza pronunciata in contraddittorio dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), del 1o febbraio 2013, IK, un cittadino belga, è stato condannato a una pena principale di tre anni di reclusione per un reato di attentato al pudore commesso senza violenza né minacce nei confronti di una persona minorenne di età inferiore a sedici anni (in prosieguo: la «pena principale»). Con la stessa sentenza e per il medesimo reato egli è stato inoltre messo a disposizione dello strafuitvoeringsrechtbank (tribunale dell’esecuzione penale), a titolo di pena accessoria, per un periodo di dieci anni (in prosieguo: la «pena accessoria»). Conformemente al diritto belga, tale pena ha inizio alla scadenza della pena principale e, ai fini della sua esecuzione, lo strafuitvoeringsrechtbank (tribunale dell’esecuzione penale) decide, prima della scadenza di tale pena principale, o la privazione della libertà, o la liberazione sotto sorveglianza, del condannato messo a disposizione.

16      Poiché IK ha lasciato il Belgio, l’autorità giudiziaria emittente belga competente, il 27 agosto 2014, ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di quest’ultimo per l’esecuzione della pena. Il mandato d’arresto europeo menzionava la pena principale, la natura e la qualificazione giuridica dei reati nonché le disposizioni normative applicabili, e conteneva un’esposizione dei fatti. Esso non menzionava la pena accessoria alla quale l’interessato era stato parimenti condannato.

17      Dopo l’arresto di IK nei Paesi Bassi, il rechtbank Amsterdam, internationale rechtshulpkamer (Tribunale di Amsterdam, sezione per la cooperazione giudiziaria internazionale, Paesi Bassi), con decisione dell’8 marzo 2016, ha autorizzato la consegna del richiedente al Regno del Belgio ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà da scontare nel territorio belga per il reato per il quale era stata richiesta la sua consegna.

18      L’interessato è stato poi consegnato alle autorità belghe e posto in stato di detenzione. Tale detenzione era basata sulla sua condanna alla pena principale, la cui scadenza era stata fissata al 12 agosto 2018, nonché alla pena accessoria, ovvero la sua messa a disposizione per un periodo di dieci anni.

19      Il 21 giugno e il 19 luglio 2018, lo strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen (Tribunale dell’esecuzione penale di Anversa, Belgio) ha statuito sulla messa a disposizione di IK. Durante tale procedimento, l’interessato ha fatto valere che la consegna da parte delle autorità dei Paesi Bassi non poteva riguardare la pena accessoria e che tale giudice non poteva disporre la privazione della libertà in esecuzione di tale pena posto che il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe non ne faceva menzione.

20      È in tale contesto che, il 2 luglio 2018, l’autorità giudiziaria emittente belga competente ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi una richiesta di assenso complementare riguardante la pena accessoria, ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584. Ritenendo che il loro assenso potesse essere accordato unicamente al fine di consentire che l’interessato venisse condannato o sottoposto a procedimento penale per un reato diverso da quello per il quale è stata autorizzata la consegna, e che ciò non avvenisse nel caso di specie, le autorità dei Paesi Bassi non hanno accolto tale richiesta complementare.

21      Con sentenza del 31 luglio 2018, lo strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen (Tribunale dell’esecuzione penale di Anversa) ha respinto l’argomento di IK e ha deciso di mantenerlo in stato di detenzione. Il 3 agosto 2018, IK ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio).

22      Secondo tale giudice, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo può essere emesso a fini di esecuzione di una pena quando è stata pronunciata una condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.

23      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro di cui trattasi, il mandato d’arresto europeo dovrebbe essere predisposto conformemente al formulario allegato alla stessa e dovrebbe contenere tra l’altro le informazioni seguenti, ossia l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della commissione del reato, nonché la pena inflitta.

24      Queste informazioni dovrebbero consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare se sono stati soddisfatti i requisiti formali e sostanziali per la consegna in forza di un mandato d’arresto europeo e se, eventualmente, sussistono ragioni per prendere in considerazione un motivo di rifiuto, come il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali sanciti dall’articolo 6 TUE, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro.

25      Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 prevedrebbe che, salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo, una persona consegnata non potrebbe essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

26      Ciò premesso, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro 2002/584], debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che, nel mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria emittente menzioni esclusivamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria, come la messa a disposizione, che determinerà un’effettiva privazione della libertà soltanto dopo l’esecuzione della pena principale privativa della libertà e soltanto dopo un’esplicita decisione in tal senso dello strafuitvoeringsrechtbank (tribunale dell’esecuzione penale).

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro 2002/584], debba essere interpretato nel senso che dalla consegna ad opera dello Stato membro dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in forza di un mandato d’arresto europeo che menziona unicamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria della messa a disposizione, inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria, discende che nello Stato membro dell’autorità giudiziaria emittente si può procedere all’effettiva privazione della libertà in esecuzione di detta pena accessoria;

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro 2002/584], debba essere interpretato nel senso che la mancata menzione nel mandato d’arresto europeo della pena accessoria della messa a disposizione da parte dell’autorità giudiziaria emittente abbia l’effetto che detta pena accessoria, di cui si può presumere che non sia conosciuta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non può determinare l’effettiva privazione della libertà nello Stato membro emittente».

 Sul procedimento di urgenza

27      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

28      A sostegno della sua domanda, tale giudice ha indicato che IK è attualmente privato della libertà in Belgio nell’ambito della sua messa a disposizione, a seguito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 27 agosto 2014. Secondo tale giudice, la risposta alle questioni sollevate sarà determinante per lo stato di detenzione di IK e il protrarsi del medesimo.

29      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori di cui al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Di conseguenza, tale rinvio può essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

30      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, occorre, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipende dalla soluzione della controversia nel procedimento principale. Inoltre, la situazione di tale persona dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza (sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31      Orbene, nella fattispecie, da un lato, è pacifico che, a tale data, IK era privato della sua libertà in Belgio. Dall’altro, si evince dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che il mantenimento in stato di detenzione di tale persona dipende dall’esito del procedimento principale, atteso che la misura detentiva, di cui è oggetto, è stata disposta nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti e che il mantenimento in stato di detenzione di IK in esecuzione della pena accessoria dipende dalle risposte che la Corte fornirà alle questioni pregiudiziali.

32      Ciò premesso, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 10 settembre 2018, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

33      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’omessa indicazione, nel mandato d’arresto europeo sulla base del quale ha avuto luogo la consegna dell’interessato, della pena accessoria della messa a disposizione alla quale è stato condannato per il medesimo reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale privativa della libertà, osti a che l’esecuzione di tale pena accessoria, alla scadenza della pena principale e dopo una decisione formale da parte del giudice nazionale competente in materia di esecuzione delle pene, dia luogo a una privazione della libertà.

34      In via preliminare, occorre rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

35      Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

36      Emerge dal considerando 6 della decisione quadro 2002/584 che il mandato d’arresto europeo previsto da tale decisione quadro costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio del riconoscimento reciproco.

37      Come risulta, in particolare, dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dai suoi considerando 5 e 7, la suddetta decisione quadro è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

38      La decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

39      Pertanto, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro di cui trattasi, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti.

40      A tal riguardo, il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, come emerge segnatamente dal considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione, trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione quadro che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della stessa decisione quadro (sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

41      Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinato esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

42      Così, la decisione quadro 2002/584 enuncia espressamente, al suo articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo, ai suoi articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa del medesimo, nonché, al suo articolo 5, le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari.

43      La Corte ha inoltre statuito che dette disposizioni poggiano sull’assunto secondo cui il mandato d’arresto europeo in questione soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro e che la violazione di uno di tali requisiti di regolarità, il cui rispetto costituisce una condizione di validità del mandato di arresto europeo, in linea di principio, deve indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare corso a tale mandato d’arresto (v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punti 63 e 64).

44      Non può essere escluso a priori che la condanna ad una pena accessoria che non è stata menzionata nel mandato d’arresto europeo possa, in determinate circostanze, costituire uno dei motivi atti a giustificare il rifiuto di eseguire un siffatto mandato.

45      È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare se, in circostanze come quelle del procedimento principale, l’omessa indicazione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo abbia comportato che l’esercizio delle competenze che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione trae dagli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2002/584, sia stato pregiudicato o che il requisito della regolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della medesima sia stato violato.

46      In primo luogo, va osservato che, nel procedimento principale, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è stata preclusa la possibilità di far valere le disposizioni degli articoli da 3 a 5 della decisione quadro di cui trattasi.

47      In secondo luogo, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, occorre determinare se l’omessa indicazione della pena accessoria nel mandato di arresto europeo non violi il requisito della regolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della medesima decisione quadro.

48      Tale disposizione richiede l’indicazione della «pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva».

49      Inoltre, al fine di semplificare e di accelerare la procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, quest’ultima prevede, in allegato, un formulario specifico che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare indicando le informazioni specificamente richieste (sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 57). Il punto 2, c) di detto formulario si riferisce alla «[d]urata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta».

50      Il requisito della regolarità previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584 mira a portare a conoscenza delle autorità giudiziarie dell’esecuzione la durata della pena privativa della libertà per la quale viene chiesta la consegna della persona ricercata, a titolo di informazioni volte a fornire le informazioni formali minime necessarie per consentire a queste ultime di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punti 58 e 59).

51      Tale requisito mira a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, di assicurarsi che il mandato d’arresto europeo rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro di cui trattasi e, in particolare, di verificare che esso sia stato emesso per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà la cui durata superi la soglia di quattro mesi fissata dall’articolo 2, paragrafo 1, della medesima decisione quadro.

52      Nel caso di specie, la pena principale di tre anni di reclusione alla quale è stato condannato IK supera tale soglia. Di conseguenza, la menzione della stessa era sufficiente a garantire che il mandato d’arresto europeo soddisfi il requisito della regolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della stessa decisione quadro.

53      Date siffatte circostanze, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione era tenuta a consegnare la persona oggetto del mandato d’arresto europeo affinché il reato commesso non rimanesse impunito e la condanna pronunciata nei confronti di quest’ultima venisse eseguita.

54      Di conseguenza, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che il mandato d’arresto europeo non menzionasse la pena accessoria non può incidere in alcun modo sull’esecuzione di tale pena nello Stato membro emittente in seguito alla consegna.

55      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione, in primo luogo, dall’argomento addotto da IK nonché dal governo dei Paesi Bassi secondo cui, in sostanza, la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione costituisce il titolo su cui si basa la privazione della libertà nello Stato membro emittente, con la conseguenza che non si potrebbe procedere all’esecuzione di una pena che non sia stata oggetto della decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione e per la quale la consegna non sia stata autorizzata.

56      Invero, la decisione dell’autorità dell’esecuzione, nel caso di specie, non ha lo scopo di autorizzare l’esecuzione di una pena privativa della libertà nello Stato membro emittente. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni e come è stato ricordato al punto 39 della presente sentenza, tale decisione si limita a consentire la consegna della persona interessata, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, affinché il reato commesso non rimanga impunito. Il fondamento dell’esecuzione della pena privativa della libertà è dato dalla sentenza esecutiva pronunciata nello Stato membro emittente e l’ articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro di cui trattasi ne richiede la menzione.

57      In secondo luogo, il governo dei Paesi Bassi, pur avendo precisato all’udienza dinanzi alla Corte di non rimettere in discussione la validità del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, sostiene che l’esecuzione di una pena che non sia stata portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione violerebbe tuttavia il principio di specialità. Una simile interpretazione non può essere accolta.

58      Infatti, si deve osservare, da una parte, che l’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», prevede, al suo paragrafo 2, che una persona consegnata non possa essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Dall’altra, il paragrafo 3, lettera g), dell’articolo in parola prevede la possibilità di richiedere, a tal fine, l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione dopo la consegna. Orbene, come lo stesso governo dei Paesi Bassi ha riconosciuto nelle sue osservazioni scritte, l’assenso complementare può riguardare soltanto un reato diverso da quello che ha motivato la consegna e non una pena relativa allo stesso reato.

59      Ne consegue che la regola della specialità, quale sancita all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, come ricordato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, riguarda solo reati diversi da quelli che hanno motivato la consegna.

60      A tal riguardo, si deve precisare che, come risulta dalla decisione di rinvio, nel caso di specie, la pena accessoria non è stata aggiunta dopo la consegna dell’interessato. Essa è stata pronunciata per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria della condanna alla pena principale di tre anni di reclusione.

61      Di conseguenza, poiché IK è stato condannato a tale pena accessoria per il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso ed eseguito, la questione se si possa dare esecuzione a tale pena determinando una privazione della libertà, sebbene l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non ne fosse a conoscenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regola della specialità.

62      In terzo luogo, non si deve ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione europea, che siccome la pena accessoria non è stata menzionata nel mandato d’arresto europeo, alla luce del principio di reciproca fiducia, la sua esecuzione possa dar luogo a una misura privativa della libertà solo a condizione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia stata preventivamente informata in merito, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e che essa non decida, per quanto riguarda tale pena accessoria, di invocare uno dei motivi di rifiuto o di subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo a determinate garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire ai sensi degli articoli da 3 a 5 della decisione quadro.

63      Certamente, la Corte ha già statuito che, nell’ottica di una cooperazione giudiziaria efficace in materia penale, le autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione devono utilizzare appieno gli strumenti previsti in particolare dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 15 della suddetta decisione quadro, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punti 90 e 91).

64      Nel caso di specie, come riconosciuto dal governo belga all’udienza dinanzi alla Corte, la pena accessoria avrebbe dovuto essere menzionata nel mandato d’arresto europeo. Tuttavia, resta il fatto che, anzitutto, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, l’omessa indicazione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo non ha comportato un pregiudizio per l’esercizio delle competenze che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione trae dagli articoli da 3 a 5 della summenzionata decisione quadro 2002/584.

65      Come poi rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che IK, pur non ignorando né l’esistenza né la durata della sua pena, non abbia eccepito dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione la mancata menzione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo.

66      Infine, come già dichiarato dalla Corte, nel caso di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo, la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è stata chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente, in merito al quale si deve presumere che rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 50).

67      Pertanto, la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione lascia impregiudicata la possibilità per l’interessato, una volta consegnato, di avvalersi, nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, dei mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legittimità della sua detenzione in un istituto penitenziario di tale Stato membro, tra l’altro, come emerge dal procedimento principale, alla luce del mandato d’arresto europeo in base al quale è stata autorizzata la sua consegna. Detta persona, in tale occasione, può far valer segnatamente il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo nonché i diritti della difesa che egli trae dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 50).

68      Pertanto, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 non può essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di informare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dopo l’accoglimento da parte di quest’ultima della richiesta di consegna, dell’esistenza della pena accessoria affinché l’autorità di cui trattasi adotti una decisione concernente la possibilità di eseguire tale pena nello Stato membro emittente.

69      Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, sottoporre l’esecuzione della pena accessoria ad un obbligo di tal genere, sebbene l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non potesse rifiutarsi di dare seguito al mandato d’arresto europeo, sarebbe incompatibile con l’obiettivo di facilitare e di accelerare la cooperazione giudiziaria perseguito dalla decisione quadro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

70      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f) della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che l’omessa indicazione, nel mandato d’arresto europeo sulla base del quale ha avuto luogo la consegna dell’interessato, della pena accessoria di messa a disposizione alla quale è stato condannato per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale privativa della libertà non osta a che, nelle circostanze in esame nel procedimento principale, l’esecuzione di tale pena accessoria, alla scadenza della pena principale e dopo una decisione formale adottata in tal senso dal giudice nazionale competente in materia di esecuzione delle pene, dia luogo a una privazione della libertà.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che l’omessa indicazione, nel mandato d’arresto europeo sulla base del quale ha avuto luogo la consegna dell’interessato, della pena accessoria di messa a disposizione alla quale è stato condannato per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale privativa della libertà, non osta a che, nelle circostanze in esame nel procedimento principale, l’esecuzione di tale pena accessoria, alla scadenza della pena principale e dopo una decisione formale adottata in tal senso dal giudice nazionale competente in materia di esecuzione delle pene, dia luogo a una privazione della libertà.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.