Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

8 settembre 2011 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Illecito – Invio di una lettera riguardante le spese di una causa all’avvocato che ha rappresentato il ricorrente in tale lite – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Art. 94 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑69/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’art. 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto dal sig. H. Tagaras (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2010 tramite telefax (cui ha fatto seguito il deposito dell’originale il 30 agosto successivo), il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno a suo dire derivato dall’invio, al suo rappresentante nella causa decisa dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (in prosieguo: la «sentenza 10 giugno 2008»), di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente era una delle parti nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008, in forza del cui dispositivo la Commissione è stata «condannata alle spese». Nell’ambito di tale causa, egli è stato rappresentato da due avvocati succedutisi nel tempo, ossia prima l’avv. Distante e poi l’avv. Cipressa.

3        Con lettera in data 22 settembre 2008, alla quale era allegata una nota spese redatta dall’avv. Cipressa in data 3 settembre 2008, il ricorrente, facendo riferimento come base giuridica all’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato dinanzi all’Autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN») una domanda volta ad ottenere da tale istituzione – giusta la condanna alle spese inflittale dalla sentenza 10 giugno 2008 – il pagamento a proprio favore della somma di EUR 15 882,31, conformemente alla nota spese sopra indicata.

4        Ritenendo che il silenzio serbato dall’APN in ordine a tale domanda avesse dato origine a una decisione implicita di rigetto, il ricorrente, con una lettera datata 8 aprile 2009, qualificata come «reclamo», ha chiesto l’annullamento di tale decisione e l’immediato versamento della somma di EUR 15 882,31, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto la domanda contenuta nella lettera del 22 settembre 2008.

5        In risposta alla lettera dell’8 aprile 2009, il direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» ha inviato al ricorrente, con copia all’avv. Cipressa, una nota, datata 10 agosto 2009 (in prosieguo: la «nota 10 agosto 2009»), nella quale venivano indicati i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. Tale nota conteneva i seguenti passaggi:

«[O]gni domanda in merito alle spese di giustizia deve essere indirizzata direttamente agli agenti che hanno rappresentato la Commissione nella relativa causa. Questi ultimi devono ricevere una nota dettagliata riguardante gli onorari e le spese, redatta dal Suo avvocato, in assenza della quale nessun versamento è possibile. In ogni caso, resta inteso che l’Istituzione si riserva il diritto di rifiutarsi di accogliere tale domanda qualora essa appaia ingiustificata per quanto riguarda tanto il contenuto che l’ammontare delle somme richieste. In questo caso l’interessato può fare ricorso alla procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado]. (...)

Per tale motivo, le questioni relative al pagamento delle spese di giustizia non possono fare oggetto di un reclamo che non può di fatto sostituirsi alla eventuale specifica procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del [competente giudice dell’Unione]».

6        Il 30 ottobre 2009, ritenendo che l’invio della copia della nota 10 agosto 2009 gli avesse causato un danno facendo sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, il ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere un risarcimento.

7        Con decisione 11 novembre 2009, la Commissione ha respinto tale domanda, motivando la decisione, in sostanza, con il fatto che nella causa T‑18/04 il ricorrente era stato rappresentato dall’avv. Cipressa, circostanza questa che giustificava l’invio a quest’ultimo della copia della nota 10 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione 11 novembre 2009»). In questa stessa decisione, la Commissione faceva presente che il ricorrente non aveva comunque fornito alcuna giustificazione né alcuna quantificazione del danno asseritamente subìto.

8        La decisione 11 novembre 2009 è stata contestata con un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, proposto dal ricorrente in data 25 gennaio 2010. L’APN ha rigettato tale reclamo con decisione 10 maggio 2010, nella quale essa, pur mantenendo ferma la posizione adottata nella decisione 11 novembre 2009, chiariva per quale motivo nel caso di specie non risultava sussistente nessuna delle condizioni richieste per l’insorgere della responsabilità dell’amministrazione.

9        Inoltre, con ordinanza 22 giugno 2010, causa F‑78/09, Marcuccio/Commissione (contro la quale è stata proposta un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑366/10 P), il Tribunale ha respinto perché manifestamente irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto la condanna della Commissione a risarcire il pregiudizio che egli avrebbe subito a motivo del rifiuto di quest’ultima di rimborsargli le spese recuperabili asseritamente sostenute nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008.

 Conclusioni delle parti

10      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 11 novembre 2009;

–        annullare la decisione 10 maggio 2010 che ha respinto il suo reclamo;

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno che egli ritiene di aver subìto, l’importo di EUR 10 000 ovvero la diversa somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa, tenendo presente che tale importo dovrà essere maggiorato, fino alla data del suo effettivo pagamento, degli interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Argomenti e posizioni delle parti

12      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi e chiede l’escussione di una serie di testimoni nonché l’effettuazione «di perizia d’ufficio».

13      Nell’ambito del primo motivo, relativo alla «violazione di norme di legge inerenti la tutela della riservatezza della persona», il ricorrente fa valere che il procedimento precontenzioso ha carattere riservato e che, pertanto, nessun atto di tale procedimento, come la nota 10 agosto 2009, può essere divulgato a terzi. Dunque, ingiustamente la Commissione avrebbe inviato una copia della nota 10 agosto 2009 all’avv. Cipressa, «il quale null’altro era se non un quivis de populo».

14      Con il suo secondo motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, il ricorrente fa valere che «la Commissione ha posto in essere una pluralità di atti, fatti e comportamenti mutuamente connessi, ognuno dei quali, ed a fortiori il loro coacervo, anche in relazione alla loro grave illegittimità, configurano una violazione del dovere di buona amministrazione, cui questa è tenuta anche in virtù dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’[U]nione europea».

15      Con il suo terzo motivo, il ricorrente fa valere che nei suoi confronti è sorta la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Anzitutto, «il mero fatto che l’avv. Cipressa sia stato reso edotto di questioni, di natura riservata, intercorrenti tra l’attore e la Commissione» costituisce, ad avviso del ricorrente, un comportamento illecito di tale istituzione, tanto più che «terzi, attualmente sconosciuti, [potrebbero aver preso] indebitamente e illegittimamente visione della nota datata 10 agosto 2009». Inoltre, il ricorrente asserisce che «il mero fatto di essere stato oggetto di un fatto‑evento illecito è esso stesso fonte di danno in capo [ad esso ricorrente]». Infine, il nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo ed il danno lamentato trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda, a tal punto che pare ultroneo al ricorrente tediare codesto Ecc.mo Tribunale in merito».

16      La Commissione si oppone ai tre motivi fatti valere dal ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

17      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

18      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulle conclusioni intese ad ottenere l’annullamento

19      Occorre anzitutto rilevare che il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione 11 novembre 2009 recante rigetto della previa richiesta di risarcimento che egli aveva indirizzato all’istituzione prima della presentazione del suo ricorso per risarcimento danni e, dall’altro, l’annullamento della decisione che ha respinto il reclamo da lui proposto contro la menzionata decisione 11 novembre 2009.

20      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, le conclusioni del ricorso volte ad ottenere l’annullamento degli atti con cui l’istituzione ha espresso, durante la fase precontenziosa, la propria posizione in merito ad una richiesta di risarcimento non possono essere valutate in modo autonomo rispetto alle conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).

21      Di conseguenza, non vi è luogo a statuire autonomamente sulle conclusioni per declaratoria di annullamento formulate dal ricorrente.

 Sulle conclusioni intese ad ottenere un risarcimento

22      Secondo una consolidata giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’art. 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni cumulative, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra l’atto o il comportamento censurato e il danno lamentato (v. sentenze del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, punto 43, e 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI, punto 62, e la giurisprudenza ivi citata).

23      Ne consegue che la mancanza di una di queste tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, punti 11 e 14, e la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, riguardo alla prima condizione, occorre anzitutto ricordare che, nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008, il ricorrente era rappresentato dall’avv. Cipressa e nessun elemento del fascicolo consente di affermare che il ricorrente avesse revocato il mandato del suddetto avvocato in tale causa prima dell’invio della nota 10 agosto 2009; al contrario, risulta da numerose decisioni dei giudici dell’Unione – in particolare dall’ordinanza della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑432/08 P, Marcuccio/Commissione; dall’ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione, nonché dalle ordinanze del Tribunale 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione, e 16 marzo 2011, causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione – che l’avv. Cipressa rappresentava e tuttora rappresenta il ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione dal 10 giugno 2008, e dunque anche alla data della nota 10 agosto 2009 nonché nella causa oggetto della presente ordinanza; egli gode dunque della fiducia del ricorrente. Inoltre, con la nota 10 agosto 2009, la Commissione si limitava ad indicare i soggetti cui il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese, nonché a tratteggiare i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. La nota 10 agosto 2009 non contiene praticamente alcun elemento in merito alla situazione specifica del ricorrente, segnatamente in ordine all’importo delle spese, il quale, in ogni caso, era noto all’avv. Cipressa, dal momento che era stato costui a redigere la nota spese trasmessa dal ricorrente alla Commissione il 22 settembre 2008 (v. punto 3 della presente ordinanza). Di conseguenza – anche a supporre che, in caso di condanna di un’istituzione al pagamento delle spese di un grado di giudizio, tale istituzione debba indirizzare unicamente alla parte ricorrente, e non all’avvocato che rappresenta quest’ultima, qualsiasi comunicazione relativa al rimborso di tali spese, ivi compresa un’eventuale lettera che, come nel caso di specie, indichi la procedura da seguire ai fini della rifusione delle spese – è giocoforza constatare che, tenuto conto del contenuto della nota 10 agosto 2009, l’invio di quest’ultima all’avv. Cipressa potrebbe tutt’al più costituire un malinteso, non particolarmente grave, e certo non un comportamento idoneo a far sorgere la responsabilità della Commissione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 22 della presente ordinanza. Ad uguale conclusione dovrebbe giungersi anche nel caso in cui la richiesta di rimborso delle spese presentata da un ricorrente le cui pretese siano state accolte dal giudice dovesse essere equiparata, così come sembra sostenere il ricorrente, ad una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

25      Inoltre, al pari di quanto constatato nella causa all’origine dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, relativa alla notifica di un’impugnazione all’ex rappresentante del ricorrente, non si può in alcun modo ritenere che, nel caso di specie, il ricorrente sia stato posto in una situazione di incertezza quanto allo svolgimento della procedura di pagamento delle spese e sia stato costretto ad inutili sforzi al fine di modificare la situazione. Al contrario, mediante la nota 10 agosto 2009, la Commissione indicava al ricorrente i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. In ogni caso, nel contenuto della nota 10 agosto 2009 (v. punto 5 della presente ordinanza) non vi è alcun elemento che giustifichi le allegazioni del ricorrente riportate ai punti 13 e 15 di questa ordinanza (violazione delle disposizioni in materia di riservatezza).

26      Per giunta, alla Commissione non può essere imputato alcun comportamento illegittimo in relazione al dovere di sollecitudine e di buona amministrazione che le incombe, obblighi questi che sarebbero stati asseritamente violati nel caso di specie. Al riguardo è giocoforza constatare come il ricorrente non fornisca alcun elemento per suffragare la sua affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il dovere di sollecitudine e di buona amministrazione ad essa incombente. Ne consegue che tale censura non rispetta le disposizioni dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura ed è dunque irricevibile.

27      Da ciò risulta che la prima condizione richiesta per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione risulta manifestamente non soddisfatta nel caso di specie. Si devono dunque rigettare le conclusioni intese al risarcimento del danno presentate dal ricorrente, senza che occorra dare seguito alla sua richiesta di escussione di testimoni e di «perizia d’ufficio», né esaminare le altre due condizioni richieste per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

28      Tuttavia, ad abundantiam, occorre rilevare come sia altamente improbabile che il presunto danno grave e molteplice prospettato nel ricorso – anche a supporlo effettivamente esistente e dimostrato [ciò che spetta al ricorrente provare (v. sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata)] – possa essere il risultato di una nota come quella del 10 agosto 2009. D’altronde, lo stesso ricorrente non adduce alcun argomento inteso a dimostrare il nesso di causalità tra l’illecito fatto valere ed il danno lamentato, limitandosi ad affermare che tale nesso trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda» e a dichiarare di non voler «tediare codesto Ecc.mo Tribunale in merito» (v. punto 15 della presente ordinanza). Orbene, in mancanza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale non vede proprio come il danno morale, grave e molteplice, lamentato dal predetto possa essere derivato dal semplice fatto di aver preso conoscenza di una nota della Commissione, indirizzata in copia all’avvocato che lo aveva rappresentato in una certa causa, nella quale nota la Commissione indicava al ricorrente i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria richiesta di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo.

 Sulle spese processuali e sulle spese di giustizia

29      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

30      Risulta dalla motivazione della presente ordinanza che il ricorrente è rimasto soccombente nel ricorso proposto. Inoltre, la Commissione ha espressamente chiesto, nelle sue conclusioni, che il ricorrente venga condannato alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, occorre dunque condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla Commissione.

31      Inoltre, a norma dell’art. 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

32      Nel caso di specie, occorre anzitutto ricordare che il presente ricorso è stato respinto perché manifestamente infondato in diritto.

33      Inoltre, prendendo in esame l’insieme dei ricorsi che il ricorrente, prima della presentazione di quello odierno, ha proposto dinanzi ai giudici dell’Unione, è importante rilevare che, sebbene tre di essi siano stati accolti in quanto l’amministrazione aveva omesso di motivare gli atti impugnati (sentenze del Tribunale di primo grado 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, e 10 giugno 2008) oppure aveva violato il principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione), numerosissimi altri ricorsi sono già stati respinti, quanto meno in parte, perché manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto (ordinanze della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione, e causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione, e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione; 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, e 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale dell’Unione europea 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione, e 28 ottobre 2010, causa T‑32/09 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione; 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione; 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione; 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione; 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione; 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione; 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione, nonché 16 marzo 2011, causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione). Per giunta, la sentenza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, con la quale era stata annullata la decisione della Commissione di collocare a riposo il ricorrente per motivi di invalidità, è stata a sua volta di recente annullata dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea 8 giugno 2011, causa T‑20/09 P, Commissione/Marcuccio.

34      Occorre inoltre rilevare – e ciò a titolo indicativo – che il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (punto 65), e il Tribunale, nella citata ordinanza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (punto 50), hanno già constatato che il ricorrente aveva optato per la via giurisdizionale senza alcuna giustificazione. Orbene, è palese che la presente causa si colloca in un’ottica di prosecuzione di tale atteggiamento. Pertanto, visto il carattere manifestamente superfluo e defatigatorio del suo ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere al Tribunale un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta la totalità delle spese.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Lussemburgo, 8 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet www.curia.europa.eu e sono, in linea di principio, pubblicati in ordine cronologico nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale o nella Raccolta di giurisprudenza – Funzione pubblica, a seconda dei casi.


* Lingua processuale: l’italiano.