Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2018 – WO / Vas Megyei Kormányhivatal

(Causa C-777/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: WO

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

Se costituisca una restrizione contraria all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia principale, che, in relazione al rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, escluda la possibilità di autorizzare a posteriori l’assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro senza autorizzazione preventiva, e ciò anche qualora, nell’ipotesi in cui si attenda la concessione della previa autorizzazione, esista un rischio reale che lo stato di salute del paziente si deteriori in modo irreversibile.

Se sia conforme ai principi di necessità e di proporzionalità previsti all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 1 , concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, e altresì al principio di libera circolazione dei pazienti, il sistema di autorizzazione di uno Stato membro che, in relazione al rimborso delle spese di assistenza sanitaria transfrontaliera, escluda la possibilità di un’autorizzazione a posteriori, e ciò anche qualora, nell’ipotesi in cui si attenda la concessione della previa autorizzazione, esista un rischio reale che lo stato di salute del paziente si deteriori in modo irreversibile.

Se sia conforme al requisito di un ragionevole periodo di tempo procedurale che tenga conto dello stato di salute specifico, dell’urgenza del caso e delle singole circostanze, stabilito all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, una normativa nazionale che, indipendentemente dallo stato di salute del paziente che presenta la domanda, prevede un periodo di tempo procedurale di 31 giorni affinché l’autorità competente conceda l’autorizzazione preventiva e di 23 giorni ai fini del rigetto della medesima. L’autorità può verificare, per quanto riguarda la domanda, se la prestazione di assistenza sia rimborsabile in forza del sistema di sicurezza sociale e, in caso affermativo, se possa prestarla entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico un prestatore di assistenza sanitaria finanziato con fondi pubblici, mentre, in caso negativo, verifica la qualità, la sicurezza e la relazione costi-efficacia dell’assistenza fornita dal prestatore indicato dal paziente.

Se si possa interpretare l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 2 , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel senso che il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera può essere richiesto solo se il paziente presenta una domanda di autorizzazione preventiva all’istituzione competente o se, invece, l’articolo 20, paragrafo 1, non escluda di per sé in tal caso la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione a posteriori ai fini del rimborso di tali costi.

Se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’ipotesi in cui il paziente si sposti in un altro Stato membro avendo ottenuto un appuntamento specifico ai fini di un consulto medico e un appuntamento provvisorio in vista di una possibile operazione o intervento medico il giorno successivo al consulto medico e, in ragione dello stato di salute del paziente, si proceda effettivamente all’operazione o all’intervento medico. Se sia possibile in tal caso, ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, presentare una domanda di autorizzazione a posteriori per il rimborso dei costi.

Se rientri nella nozione di cure programmate, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 3 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’ipotesi in cui il paziente si sposti in un altro Stato membro avendo ottenuto un appuntamento specifico ai fini di un consulto medico e un appuntamento provvisorio in vista di una possibile operazione o intervento medico il giorno successivo al consulto medico e, in ragione dello stato di salute del paziente, si proceda effettivamente all’operazione o all’intervento medico. Se sia possibile in tal caso, ai fini dell’articolo 26, presentare una domanda di autorizzazione a posteriori per il rimborso dei costi. Nel caso delle cure urgenti e vitali cui fa riferimento l’articolo 26, paragrafo 3, se la normativa richieda un’autorizzazione preventiva anche per l’ipotesi prevista all’articolo 26, paragrafo 1.

____________

1 GU 2011, L 88, pag. 45.

2 GU 2004, L 166, pag. 1.

3 GU 2009, L 284, pag. 1.