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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 - Confederazione svizzera / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut

(causa C-547/10 P)

(Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie - Articoli 8 e 9 - Ambito di applicazione - Esercizio dei diritti di traffico - Decisione 2004/12/CE - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo - Obbligo di motivazione - Divieto di discriminazione - Proporzionalità - Onere della prova)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, K. Simonsson e K.-P. Wojcik, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente e T. Masing, Rechtsanwalt); Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto dalla Confederazione svizzera, diretto all'annullamento della decisione 2004/12/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1993 L 15, pag. 33) - Disposizioni adottate dalla Germania relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo - Erronea valutazione dell'applicabilità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 alle misure controverse - Travisamento dell'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione - Mancata presa in considerazione dei diritti dei gestori dell'aeroporto e dei residenti nelle zone ad esso limitrofe - Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

La Confederazione svizzera è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.

La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopportano le proprie spese.

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1 - GU C 30 del 29.1.2011.