Language of document : ECLI:EU:F:2011:100

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 giugno 2011

Causa F‑88/10

Marc Van Asbroeck

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Decisione di inquadramento nel grado intermedio – Domanda di riesame – Fatto nuovo sostanziale – Insussistenza – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Van Asbroeck chiede in via principale, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione recante diniego di reinquadrarlo, con effetto retroattivo decorrente dal 1º maggio 2004, nel grado intermedio D*4, ottavo scatto, e di ricostruire la sua carriera, e, dall’altra, la condanna della Commissione a risarcire il danno pecuniario che egli avrebbe subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irrecevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Una decisione non impugnata dal destinatario entro i termini previsti diviene definitiva nei suoi confronti. Tuttavia, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione già divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda era effettivamente fondata su fatti nuovi e sostanziali. Per contro, se risulta che la domanda non era basata su fatti del genere, il ricorso contro la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Un funzionario che non abbia impugnato entro i termini statutari la decisione del suo inquadramento nel grado intermedio non può validamente presentare una domanda di riesame per il solo motivo che la comunicazione del suo foglio paga gli avrebbe permesso per la prima volta di constatare sulla sua retribuzione gli effetti dell’illegittimità della decisione della Commissione relativa all’introduzione di un’indennità compensativa a favore dei funzionari che hanno cambiato categoria prima del 1º maggio 2004 sulla sua retribuzione. Tuttavia, anche supponendo che tale decisione sia illegittima, questa circostanza non può essere considerata come un fatto nuovo e sostanziale tale da giustificare un riesame della decisione del suo inquadramento nel grado intermedio, dato che la decisione controversa si è limitata a fissare le regole di calcolo dell’indennità transcategoriale. Non può neppure costituire un fatto nuovo e sostanziale l’adozione da parte di un’istituzione diversa da quella da cui dipende il funzionario di una decisione di reinquadramento di taluni funzionari, poiché tale decisione non riguarda direttamente il funzionario di cui trattasi.

(v. punti 43-47)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (punto 14)

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (punti 47 e 49 e giurisprudenza ivi citata), e 16 settembre 2009, causa T‑271/08 P, Boudova e a./Commissione (punto 48)