Language of document : ECLI:EU:F:2014:23

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

25 febbraio 2014 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità – Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo – Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia – Articolo 78, quinto comma, dello Statuto – Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità – Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto – Articolo 76 del regolamento di procedura – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Nella causa F‑118/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale in data 10 novembre 2011, il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione implicita con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’adozione, da parte di quest’ultima, di una decisione che conceda il riconoscimento o relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha indotto tale istituzione a collocarlo a riposo per invalidità, nonché la concessione di diverse indennità relative ai danni che avrebbe subito e che continuerebbe a subire in ragione dell’illegittima inerzia della Commissione, a far data dal 30 marzo 2005, quanto all’adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale di tale malattia.

 Contesto normativo

2        L’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«1.      Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. (…)

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

(…)

3.      Sono inoltre coperte (…) le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall’infortunio o dalla malattia professionale.

(…)».

3        L’articolo 78 dello Statuto dispone quanto segue:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

(…)

Il tasso dell’indennità di invalidità è fissato al 70% dell’ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L’indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l’invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l’indennità di invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell’istituzione o dell’organismo di cui all’articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni».

 Fatti

4        Il 14 febbraio 2003 la Commissione, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto sottoponeva alla commissione di invalidità il caso del ricorrente, che era all’epoca funzionario in attività. Al riguardo, successivamente all’avvio di un primo procedimento di consultazione della commissione di invalidità, che si era concluso con esito negativo il 4 novembre 2004, il ricorrente aveva chiesto, nel febbraio 2003, che la sua malattia, e conseguentemente la sua eventuale invalidità, fossero considerate di origine professionale. Lo stesso aveva parimenti presentato una domanda in tal senso il 13 settembre 2004.

5        Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 30 maggio 2005, il ricorrente veniva collocato a riposo per invalidità e gli veniva riconosciuto il beneficio di un’indennità d’invalidità in conformità all’articolo 78, paragrafo 3, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione di collocamento a riposo»).

6        In tale decisione, l’APN non si è pronunciata formalmente sull’eventuale origine professionale della malattia che ha giustificato tale collocamento a riposo per invalidità. Infatti, in una decisione del 16 dicembre 2005, recante rigetto del reclamo introdotto dal ricorrente, il 2 agosto 2005, avverso la decisione di collocamento a riposo, l’APN ha indicato di non aver espressamente considerato l’esistenza di un’origine professionale della malattia individuata quale causa dell’invalidità permanente, ma di intendere «adire nuovamente la commissione d’invalidità affinché essa possa pronunciarsi in ordine alla questione se l’invalidità del reclamante poteva risultare da una malattia professionale», precisando che tale procedimento non avrebbe messo in discussione in alcun modo l’applicazione dell’articolo 73 dello Statuto e che avrebbe semplicemente consentito all’APN di acclarare se la situazione di invalidità del ricorrente potesse ricadere nel quinto comma dell’articolo 78 dello Statuto.

7        Parallelamente a tale procedimento, il ricorrente aveva anche presentato, il 1º marzo 2003, domanda di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, della natura professionale di una delle malattie da cui è afflitto, nella specie una sindrome ansioso‑depressiva. L’APN ha accolto parzialmente tale domanda con conclusioni in tal senso contenute nella nota del 22 luglio 2008.

 Sulla contestazione della decisione di collocamento a riposo

8        Il ricorrente ha contestato la decisione di collocamento a riposo, che è stata annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06). Pronunciandosi sull’impugnazione principale e su quella incidentale, proposte rispettivamente dalla Commissione e dal ricorrente, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto le conclusioni dell’istituzione ricorrente nell’impugnazione principale ed ha respinto integralmente l’impugnazione incidentale del ricorrente. La sentenza del 4 novembre 2008 è stata quindi annullata dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P), con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha parimenti rinviato la causa al Tribunale, che ha respinto integralmente il ricorso iniziale del ricorrente con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, in prosieguo: la «sentenza del 6 novembre 2012»). Il ricorrente, tuttavia, ha impugnato quest’ultima sentenza, con impugnazione registrata con numero di ruolo T‑20/13 P e attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 Sulle domande presentate congiuntamente il 30 giugno 2011

9        Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha presentato due domande ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, di cui una è stata oggetto dell’ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑100/12, in prosieguo: l’«ordinanza del 28 gennaio 2013») mentre l’altra è oggetto del presente ricorso.

 Sulla domanda del 30 giugno 2011 sfociata nell’adozione dell’ordinanza del 28 gennaio 2013

10      Con la prima delle due domande del ricorrente presentate congiuntamente il 30 giugno 2011 il ricorrente ha chiesto, da una parte, una somma di EUR 10 000 quale risarcimento del danno asseritamente subito in ragione dell’eccessivo ritardo del procedimento di collocamento a riposo, iniziato con l’adozione, il 14 febbraio 2003, della decisione con la quale si è sottoposto alla commissione di invalidità il caso del ricorrente, e concluso, il 30 maggio 2005, con l’adozione della decisione di collocamento a riposo. D’altra parte, il ricorrente ha chiesto il risarcimento, a concorrenza di EUR 20 000, del danno che sarebbe derivato dal ritardo della Commissione nell’adozione dell’eventuale decisione che riconosca l’invalidità del ricorrente quale conseguenza di un incidente verificatosi nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o di una malattia professionale.

11      Fatto salvo l’invio di una lettera datata 19 settembre 2011 in cui si chiedeva invano al ricorrente di fornire al servizio medico della Commissione una relazione dettagliata relativa al suo stato di salute, comprensiva della descrizione di ogni eventuale evoluzione intervenuta successivamente alla decisione di collocamento a riposo, la Commissione non ha reagito formalmente a tale prima domanda del 30 giugno 2011. Si presumeva pertanto che fosse intervenuta una decisione implicita di rigetto alla scadenza del termine previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, terza frase, dello Statuto. Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato reclamo con lettera del 2 gennaio 2012, pervenuta alla Commissione il successivo 9 gennaio. Tale reclamo è stato respinto, quanto alle domande risarcitorie, con decisione dell’APN del 4 maggio 2012 nella quale quest’ultima ha eccepito, segnatamente, l’irricevibilità della prima domanda del 30 giugno 2011 in quanto tardiva. Il ricorrente, il 1º ottobre 2012, ha proposto quindi ricorso dinanzi al Tribunale avverso il rigetto del suo reclamo, ricorso che è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile con l’ordinanza del 28 gennaio 2013.

 Sulla seconda domanda del 30 giugno 2011, oggetto del presente ricorso

12      Con la seconda delle due domande proposte congiuntamente il 30 giugno 2011, il ricorrente ha chiesto alla Commissione, segnatamente e in sostanza, di adottare una decisione che riconoscesse l’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo e di versargli diverse somme di denaro che, in un certo senso, sono comparabili ad ammende da imporre a tale istituzione finché non avrà adottato tale decisione.

13      Si presumerebbe che la Commissione – dato che, secondo il ricorrente, non avrebbe risposto esplicitamente a tale domanda entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto – abbia adottato una decisione implicita di rigetto alla scadenza di tale termine, vale a dire il 30 ottobre 2011.

14      Il 2 novembre 2011, il ricorrente ha quindi introdotto reclamo avverso tale presunta decisione implicita e, avvalendosi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il successivo 10 novembre ha parimenti deciso di proporre il presente ricorso.

 Procedimento

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

15      Con separato atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale unitamente al presente ricorso, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo l’adozione di misure provvisorie ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑118/11 R).

 Sulle sospensioni del procedimento

 Sulla sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto

16      Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento relativo alla presente causa è stato sospeso fino al momento dell’adozione di una decisione esplicita o implicita in ordine al reclamo presentato dal ricorrente il 2 novembre 2011.

17      In data 2 marzo 2012, vale a dire quattro mesi dopo la presentazione del reclamo oggetto della presente causa, l’APN non aveva adottato una decisione esplicita relativa a tale reclamo, sicché, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, tale mancata risposta doveva considerarsi quale decisione implicita di rigetto intervenuta in tale data.

18      Tuttavia, con lettera del 27 aprile 2012, unita a quattro allegati, il tutto trasmesso alla cancelleria del Tribunale in pari data, la Commissione ha chiarito che, con decisione del 26 marzo 2012, aveva – parzialmente ma formalmente – preso posizione in merito al reclamo proposto dal ricorrente avverso il rigetto implicito della prima delle sue due domande introdotte il 30 giugno 2011, quale illustrata supra ai precedenti punti 10 e 11.

19      Al riguardo, secondo la Commissione, la decisione del 26 marzo 2012, anche se, formalmente, costituiva una risposta al reclamo del 2 gennaio 2012, prendeva posizione, in sostanza, anche in merito alla seconda delle due domande presentate il 30 giugno 2011 e al successivo reclamo presentato il 2 novembre 2011, quali esposti supra ai punti 12 e 13, oggetto del presente ricorso. Secondo la Commissione, infatti, le due domande concomitanti del 30 giugno 2011 presentavano talune analogie nei limiti in cui si riferivano alla mancata adozione, da parte dell’APN, di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo del ricorrente.

20      Orbene, sempre secondo la Commissione, nella decisione del 26 marzo 2012 l’istituzione indicava che «[e]ssendo necessario il parere della commissione d’invalidità onde poter determinare l’origine del[l’]incapacità lavorativa [del ricorrente], tale convocazione non può che essere considerata come l’accoglimento della (…) domanda del 30 giugno 2011 e del (…) reclamo del 2 gennaio 2012». La Commissione d’altronde, con lettera raccomandata inviata al ricorrente il 13 marzo 2012 con valore di convocazione, avrebbe invitato quest’ultimo ad accettare una consultazione della commissione di invalidità in loco, o a collaborare al fine di procedere alla costituzione di una nuova commissione di invalidità.

21      La Commissione concludeva quindi, nella lettera del 27 aprile 2012, che la risposta del 26 marzo 2012 costituiva anche, in sostanza, accoglimento del reclamo introdotto dal ricorrente il 2 novembre 2011 e che, pertanto, il presente ricorso era divenuto privo di oggetto.

22      Il 19 giugno 2012, la cancelleria del Tribunale trasmetteva al ricorrente la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 e lo informava che aveva la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro il 4 luglio 2012.

23      Nelle sue osservazioni, trasmesse per telefax alla cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2012, il ricorrente ha contestato la qualifica, da parte della cancelleria del Tribunale, della lettera della Commissione del 27 aprile 2012 quale «semplice documento». A suo avviso, infatti, tale lettera avrebbe dovuto essere considerata quale controricorso ai sensi dell’articolo 39 del regolamento di procedura del Tribunale.

 Sulla sospensione in connessione con la causa F‑41/06 RENV

24      Con ordinanza del 12 luglio 2012 del presidente della Prima Sezione del Tribunale, il procedimento nella causa in oggetto è stato nuovamente sospeso, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, sino alla pronuncia della decisione conclusiva della causa F‑41/06 RENV, allora pendente.

25      A seguito della notifica, da parte della cancelleria del Tribunale, di tale ordinanza di sospensione al ricorrente, questi, nonostante tutto, ha preso l’iniziativa di presentare un nuovo documento, datato 16 luglio 2012 e pervenuto presso la cancelleria il successivo 26 luglio. Il ricorrente chiedeva che tale nuovo documento fosse considerato come la sua risposta alla comunicazione della cancelleria del Tribunale, del 28 novembre 2011, che lo informava della sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, e che aveva invitato le parti a informare il Tribunale quanto all’esito del procedimento amministrativo.

26      In esito alla pronuncia della sentenza del 6 novembre 2012, la cancelleria informava le parti, il 7 dicembre 2012, della riassunzione del procedimento nella presente causa e, in tale contesto, veniva fissato il termine per il deposito del controricorso al 18 gennaio 2013. La Commissione depositava tale atto il 17 gennaio 2013.

 Sul documento datato 16 luglio 2012 presentato dal ricorrente durante la seconda fase di sospensione

27      Il 30 gennaio 2013, la cancelleria del Tribunale notificava alla Commissione il documento del ricorrente, datato 16 luglio 2012 e menzionato supra al punto 25, invitando detta istituzione a presentare le sue eventuali osservazioni al riguardo entro il 13 febbraio 2013.

28      Nelle sue osservazioni depositate l’11 febbraio 2013, la Commissione afferma, segnatamente, nonostante la conferma della trasmissione di tale documento dal server e‑curia, di non aver ricevuto notifica delle osservazioni depositate il 4 luglio 2012 dal ricorrente e che, pertanto, ne deduce che dette osservazioni del ricorrente sono state considerate dal Tribunale in contrasto con gli usi e, quindi, non sono state versate agli atti.

29      Con comunicazione della cancelleria del 10 ottobre 2013, le parti sono state informate che, a seguito della cessazione dell’incarico di uno dei giudici del Tribunale, la presente causa era stata riattribuita alla Terza Sezione del Tribunale.

 Conclusioni delle parti

30      Il ricorrente chiede al Tribunale:

«A.      l’annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla C[ommissione], di ripulsa (nel prosieguo, “decisione di ripulsa della domanda 30 giugno 2011”), sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 30 giugno 2011 (...);

B.      la constatazione che è venuta in essere l’astensione (…), da parte della C[ommissione], dall’adottare una statuizione (…), ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 dello Statuto (…), inerente l’origine professionale dell’affezione da cui il collocamento a riposo del ricorrente, disposto con decisione [di collocamento a riposo] sarebbe stato determinato, ovvero quantomeno dal procedere ad una revisione della statuizione de qua che, quod incertum est, sarebbe stata adottata dalla C[ommissione] allorché [tale] decisione fu emessa;

C.      la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma [EUR 4 250]), la quale somma (…), se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

D.      la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 50] al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 180º giorno successivo al 1º luglio 2011, la quale somma di [EUR 50] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

E.      la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 60] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181º giorno successivo al 1º luglio 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 270º giorno successivo al 1º luglio 2011, la quale somma di [EUR 60] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

F.      la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 75] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271º giorno successivo al 1º luglio 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al l° luglio 2011, la quale somma di [EUR 75] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

G.      la condanna della C[ommissione] ad elargire al ricorrente la somma di [EUR 100] al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al l° luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l’astensione de qua, la quale somma di [EUR 100] dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;

H.      la condanna della C[ommissione] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari della presente procedura giurisdizionale».

31      La Commissione ha chiesto, nella sua lettera del 27 aprile 2012, che il Tribunale voglia pronunciare il non luogo a procedere e, nella sua memoria depositata il 17 gennaio 2013, che dichiari il presente ricorso privo di oggetto e/o irricevibile e/o infondato, oltre a condannare il ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità dei diversi documenti sottoposti dalle parti

32      Il ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni presentate riguardo alla lettera della Commissione del 27 aprile 2012, che tale lettera avrebbe dovuto essere considerata quale controricorso ai sensi dell’articolo 39 del regolamento di procedura e che, in caso contrario, si dovrebbe quindi ritenere che la Commissione non abbia depositato alcun controricorso e, così facendo, chiede che siano accolte le sue conclusioni ai sensi dell’articolo 116 del regolamento di procedura.

33      Al riguardo, occorre rilevare che, nella presente causa, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, la procedura è stata sospesa fino al momento in cui sarà adottata una decisione esplicita o implicita relativa al reclamo introdotto dal ricorrente il 2 novembre 2011. Le parti sono state informate di tale sospensione e invitate a fornire al Tribunale tutte le informazioni quanto all’esito del procedimento amministrativo. È in tale contesto che la cancelleria del Tribunale ha notificato alla Commissione l’atto introduttivo del giudizio.

34      È giocoforza rilevare che, alla scadenza del termine di quattro mesi entro il quale l’APN poteva adottare una decisione esplicita di accoglimento o di rigetto del reclamo, né la convenuta né il ricorrente hanno fornito alla cancelleria del Tribunale una qualsivoglia informazione quanto all’esito del procedimento amministrativo. Retrospettivamente, risulta tuttavia che l’APN non ha adottato, durante tale periodo di sospensione del procedimento, una siffatta decisione esplicita.

35      Ne consegue che, in data 2 marzo 2012, l’assenza di risposta formale al reclamo doveva considerarsi decisione implicita di rigetto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto. L’intervento di una siffatta decisione di rigetto implicava, conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, la fine della sospensione del procedimento.

36      In tale contesto in cui, peraltro, il ricorso era stato notificato alla convenuta sin dal 30 novembre 2011, quest’ultima disponeva, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di un termine di due mesi con decorrenza dalla fine della sospensione, al quale si aggiungeva il termine forfettario di dieci giorni, per depositare il controricorso, vale a dire un termine che scadeva il 12 maggio 2012. Dato che siffatti termini sono di ordine pubblico e, di conseguenza, non rientrano nella disponibilità né delle parti né del Tribunale (v. sentenza del Tribunale del 14 novembre 2006, Villa e a./Parlamento, F‑4/06, punto 24, e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2011, Pirri/Commissione, F‑21/11, punto 14), la ripresa del procedimento in siffatte circostanze, al pari del computo del termine in questione, non dipendevano da un’informazione che doveva essere formalmente fornita dal Tribunale (v., a contrario, sentenza Villa e a./Parlamento, cit., punto 26).

37      Ciò premesso, occorre considerare la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 quale controricorso della Commissione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di procedura, atteso che l’istituzione non aveva presentato al riguardo una domanda di proroga del termine motivata da circostanze eccezionali ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo e che, comunque, in tale fase del procedimento, il Tribunale non aveva ancora adottato alcuna ordinanza motivata di sospensione ai sensi dell’articolo 71 del suo regolamento di procedura.

38      Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, da una parte, qualora si consideri la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 quale controricorso, essa è stata depositata precedentemente alla data del 12 maggio 2012, considerata supra, al punto 36, quale data di scadenza del termine di cui disponeva la Commissione per presentare la propria difesa. D’altra parte, nei limiti in cui la Commissione conclude tale lettera chiedendo al Tribunale di pronunciare il non luogo a procedere, la domanda del ricorrente di accogliere le sue conclusioni mediante decisione pronunciata «in absentia», ai sensi dell’articolo 116 del regolamento di procedura, deve essere respinta (v., per analogia, quanto a un’eccezione di irricevibilità depositata dal convenuto, sentenza del Tribunale del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, punto 49), e questo tanto più dal momento che, come si vedrà meglio nel prosieguo, in ogni caso nemmeno le condizioni poste al paragrafo 2 dell’articolo 116 del regolamento di procedura sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenza Pickering/Commissione, cit., punto 51).

39      In tale senso, dato che la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 deve essere considerata quale controricorso della Commissione nella presente causa, occorre quindi parimenti ritenere che, dal momento che è stato invitato dalla cancelleria del Tribunale a presentare osservazioni al riguardo, al ricorrente sia stata de facto offerta la possibilità di replicare a tale controricorso mediante le osservazioni che ha depositato il successivo 4 luglio.

40      Tuttavia, successivamente, nonostante l’adozione dell’ordinanza del 12 luglio 2012 che ha sospeso il procedimento nella presente causa, nella specie sino al 6 novembre 2012, il ricorrente ha spontaneamente depositato, il 26 luglio 2012, nuove osservazioni mediante un documento datato 16 luglio 2012.

41      È pur vero che, a seguito della pronuncia della sentenza del 6 novembre 2012, la cancelleria ha formalmente invitato la convenuta a presentare un controricorso. Tuttavia, alla luce di tutte le circostanze della presente causa, e atteso che i documenti del 27 aprile e del 4 luglio 2012 devono essere considerati, rispettivamente, quali controricorso e memoria di replica, la memoria della Commissione datata 17 gennaio 2013 deve quindi essere considerata quale controreplica.

42      Il Tribunale ha peraltro accettato di versare agli atti le osservazioni supplementari depositate dal ricorrente il 26 luglio 2012, nella specie durante la fase di sospensione, accogliendo anche le osservazioni della Commissione al riguardo, depositate l’11 febbraio 2013.

43      Alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, il Tribunale non può che rilevare che le modalità di svolgimento della fase scritta del procedimento nella presente causa sono connesse ampiamente, in primo luogo, al fatto che essa si inserisce nel solco dell’attitudine del ricorrente, intesa a optare sistematicamente e indifferenziatamente per la via contenziosa (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑226/13 P, punti 42 e 44), in secondo luogo, al fatto che la causa F‑41/06 RENV era pendente parallelamente al presente giudizio e, in terzo luogo, al fatto che il ricorrente stesso ha assoggettato la Commissione a un lavoro impegnativo nel trattamento amministrativo della sua domanda in cui chiedeva che l’istituzione si pronunciasse quanto all’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo dal momento che ha presentato, il 30 giugno 2011, due domande distinte ma ampiamente coincidenti, raddoppiando in tal modo il lavoro di tale istituzione, ma anche le attribuzioni del Tribunale, nel contesto della presente causa e in quello della causa sfociata nell’ordinanza del 28 gennaio 2013.

44      In ogni caso, da una parte, sia il ricorso e la lettera della Commissione del 27 aprile 2012 sia le osservazioni ad hoc del ricorrente datate 16 luglio 2012 sono state rispettivamente sottoposte alla controparte, sicché il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato nella specie. Il ricorrente, pertanto, non può censurare al Tribunale di non averlo ampiamente sentito nelle sue affermazioni. D’altra parte, il Tribunale è in grado di decidere la presente causa, pur senza tener conto della memoria depositata dalla Commissione il 17 gennaio 2013 e degli allegati a tale memoria.

 Nel merito

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

45      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

46      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i documenti del fascicolo forniscano informazioni sufficienti per decidere e delibera di applicare detta disposizione del proprio regolamento di procedura.

 Sulle domande di estendere l’oggetto del ricorso ad altri atti

47      Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2012, che il Tribunale ha accettato di versare agli atti comunicandole alla controparte, il ricorrente formula diverse domande, alcune delle quali sono già state accolte de facto sicché non occorre esaminare queste ultime né richiamarle.

48      Quanto alla sua domanda intesa ad estendere l’oggetto del presente ricorso all’annullamento della decisione del 4 maggio 2012, è giocoforza rilevare che, anche se la Commissione non si è opposta a che il ricorrente prenda posizione, nel contesto della presente causa, sul contenuto di tale decisione, una siffatta domanda del ricorrente è manifestamente irricevibile, in particolare poiché questi ha già presentato un ricorso avverso tale decisione e il ricorso di cui trattasi è stato respinto dal Tribunale in quanto manifestamente irricevibile (ordinanza del 28 gennaio 2013, punti 25 e 26). Orbene, accogliere una siffatta domanda si risolverebbe nel conferire al ricorrente la possibilità di utilizzare il presente ricorso per ricostituire, in capo al medesimo, il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione divenuta definitiva in esito all’adozione dell’ordinanza del 28 gennaio 2013 (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Ketselidis/Commissione, F‑72/08, punto 33).

49      Del pari, quanto alla lettera del 13 marzo 2012, allegata alla lettera della Commissione del 27 aprile 2012, il Tribunale non può nemmeno estendere l’oggetto del ricorso all’annullamento delle posizioni formulate dalla Commissione in tale lettera che, del resto, faceva parimenti parte dei documenti che hanno preceduto l’adozione della decisione del 4 maggio 2012 recante rigetto delle domande risarcitorie contenute nel reclamo del ricorrente del 2 gennaio 2012 e oggetto della causa F‑100/12, decisa con l’ordinanza del 28 gennaio 2013 (v. punti 10 e 11 della presente ordinanza).

 Sulle domande di annullamento

50      Con le sue domande di cui ai punti A) e B) del ricorso, il ricorrente chiede in sostanza al Tribunale, da una parte, di annullare la decisione di rigetto, da parte dell’APN, della sua domanda intesa all’adozione, da parte di quest’ultima, di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo e, dall’altra, di dichiarare l’illegittima astensione, da parte dell’APN, dall’adozione di una siffatta decisione o, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che essa ha già, nel contesto della decisione di collocamento a riposo del 2005, adottato tale decisione nel senso di un diniego, intimare ad essa di rivedere la decisione stessa e di riconoscere l’origine professionale di tale malattia.

51      Al riguardo, le domande di annullamento nel presente procedimento vanno intese come rivolte contro la decisione implicita di rigetto della seconda domanda del 30 giugno 2011.

52      I capi della domanda di cui ai punti A) e B) del ricorso si confondono in larga misura, al pari, nel contenzioso sulla legittimità degli atti dell’Unione europea, di un ricorso inteso all’annullamento dell’atto recante diniego dell’adozione di una decisione sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e di un ricorso inteso all’accertamento dell’illegittimità dell’astensione, da parte di un’istituzione, dall’adozione di una siffatta decisione sul fondamento dell’articolo 265, terzo comma, TFUE, due disposizioni che costituiscono un unico rimedio giurisdizionale (v., per analogia, sentenza della Corte del 18 novembre 1970, Chevalley/Commissione, 15/70, punto 6).

53      Secondo il Tribunale, la censura essenziale del ricorrente consiste nel sostenere che l’APN era e continua ad essere obbligata ad adottare una decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo e che, inoltre, tenuto conto del riconoscimento, da parte della Commissione, dell’origine professionale di una delle sue malattie in esito al procedimento condotto ex articolo 73 dello Statuto, le domande in tal senso contenute nella nota del 22 luglio 2008, menzionate supra al punto 7, avrebbero dovuto e dovrebbero ancora imporsi all’APN nel contesto del procedimento che essa ha avviato o che deve avviare ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto.

54      Nella parte in cui, con la sua argomentazione, il ricorrente intende contestare nuovamente la legittimità della decisione di collocamento a riposo in quanto la Commissione avrebbe erroneamente rifiutato di riconoscere l’origine professionale della malattia del ricorrente o di statuire in merito ad essa in tale decisione, si deve rilevare che detta argomentazione è irricevibile. Oltre al fatto che un funzionario non può, presentando all’APN una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ricostituire, a proprio beneficio, il diritto di impugnare una decisione divenuta definitiva alla scadenza del termine di ricorso (ordinanza Ketselidis/Commissione, cit., punto 33), il ricorrente non può infatti contestare nuovamente la decisione di collocamento a riposo, a maggior ragione per il fatto di aver contestato la legittimità delle diverse sfaccettature di tale decisione nei suoi precedenti ricorsi, segnatamente nel contesto delle cause F‑41/06 e F‑41/06 RENV nonché T‑20/09 P e T‑20/13 P.

55      Conseguentemente, la domanda di cui ai punti A) e B) nel ricorso può essere esaminata solo nella parte in cui essa riguarda la mancata adozione, da parte dell’APN, di una decisione «che concede il riconoscimento» o «relativa al riconoscimento» dell’origine professionale della sua invalidità in esito alla seconda delle sue domande del 30 giugno 2011, presentate ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

56      Per ragioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia, ma parimenti alla circostanza che la Commissione è, in ogni caso, ormai disposta ad avviare il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo, il Tribunale ritiene che non occorra valutare se la seconda domanda del 30 giugno 2011 possa essa considerata tardiva.

 Sull’assenza di decisione dell’APN che concede il riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo

–       Sulla censura relativa all’asserita competenza vincolata dell’APN nell’adozione, in esito al secondo reclamo del 30 giugno 2011, di una decisione che conceda il riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo

57      Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto, in esito alla presentazione del suo reclamo del 30 giugno 2011, adottare sine die una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia che ha giustificato il suo collocamento a riposo per invalidità, dato che essa disponeva di tutti gli elementi a ciò necessari, in particolare delle conclusioni analoghe cui essa era pervenuta nel procedimento anteriormente avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto.

58      In limine, occorre ricordare che sia l’accertamento dell’invalidità permanente e totale, che pone il funzionario nell’impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera, sia quello della causa di detta invalidità vanno effettuati secondo le modalità e la procedura stabilite dalla normativa relativa al regime delle pensioni, nel presente caso dall’allegato VIII dello Statuto. Orbene, al riguardo dall’articolo 13 di detto allegato si desume chiaramente che spetta alla commissione di invalidità effettuare gli accertamenti di cui trattasi (sentenza della Corte del 12 gennaio 1983, K/Consiglio, 257/81, punto 11).

59      L’APN non può quindi adottare una decisione vertente sul riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato un collocamento a riposo per invalidità senza disporre del parere in tal senso della commissione di invalidità costituita a tal fine e alla costituzione della quale il funzionario deve apportare il proprio contributo per quanto riguarda sia la designazione di uno dei medici che compone detta commissione sia l’apporto di tutti gli elementi che possono risultare utili alla commissione ai fini delle valutazioni mediche inerenti i suoi lavori.

60      In particolare, qualora la commissione di invalidità reputi opportuno procedere ad un esame medico del funzionario, spetta a quest’ultimo, nel contesto dell’obbligo di lealtà e di cooperazione che incombe ad ogni funzionario ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, far uso di tutta la diligenza necessaria per conformarsi alle convocazioni a presentarsi dinanzi alla commissione di invalidità (v. sentenza del 6 novembre 2012, punti 98 e 99, e ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑14/10, punto 60).

61      Occorre parimenti ricordare che spetta al funzionario chiedere l’applicazione dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto sicché, in mancanza di tale domanda, l’amministrazione non è tenuta, nella procedura di collocamento a riposo per invalidità, a far accertare ed a determinare d’ufficio la causa dell’invalidità (sentenza K/Consiglio, cit., punto 12) e, al contrario, ove una siffatta domanda relativa all’origine professionale dell’invalidità sia presentata, l’amministrazione è tenuta, in linea di principio, ad esaminare la causa di tale invalidità (sentenza K/Consiglio, cit., punti 14 e 15; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1992, Plug/Commissione, T‑165/89, punto 67), che consente di ottenere il beneficio di talune disposizioni di cui all’articolo 78 dello Statuto, cosicché tale disposizione osta a che l’amministrazione superi i limiti della competenza vincolata di cui dispone in materia (sentenza del Tribunale del 22 maggio 2007, López Teruel/UAMI, F‑97/06, punti 48 e 68).

62      Qualora sia presentata una domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia sfociata in una decisione di collocamento a riposo quale la seconda domanda del 30 giugno 2011, spetta in linea di principio all’istituzione interessata l’avvio del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’istituzione non può esimersi da una nuova consultazione della commissione di invalidità e riconoscere immediatamente, senza formalità alcuna, l’origine professionale della malattia invocata.

63      Infatti, anche a voler ritenere che, nella specie, la commissione consultata previamente all’adozione della decisione di collocamento a riposo del 2005 non abbia escluso del tutto l’origine professionale della malattia del ricorrente, non può presumersi che tale commissione di invalidità avrebbe concluso nel senso dell’origine professionale della malattia del ricorrente se la relativa questione le fosse stata espressamente posta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 14 maggio 1998, Lucaccioni/Commissione, T‑165/95, punto 149).

64      Quanto al riconoscimento di una delle malattie del ricorrente come malattia di origine professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, occorre ricordare che, se è pur vero che la nozione di «malattia professionale», utilizzata negli articoli 73 e 78 dello Statuto, non può avere un contenuto differente, anche se ciascuna di tali disposizioni riguarda un regime che ha le sue peculiarità, questo non significa che la commissione di invalidità costituita ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto sia vincolata dalle valutazioni mediche della commissione medica prevista dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari, adita nel contesto del procedimento disciplinato dall’articolo 73 dello Statuto. I due procedimenti possono pertanto legittimamente sfociare in risultati medici divergenti riguardo alla medesima situazione di fatto, segnatamente per quanto riguarda l’origine professionale della malattia da cui è affetto lo stesso funzionario (sentenza del Tribunale del 7 maggio 2013, McCoy/Comitato delle regioni, F‑86/11, punto 124, e la giurisprudenza ivi citata).

65      In tal senso, anche se è auspicabile che questi due procedimenti siano eventualmente condotti di concerto e che le stesse autorità mediche siano chiamate a pronunciarsi sui diversi aspetti dell’invalidità da cui il funzionario è affetto, non si tratta tuttavia di una circostanza che condiziona la legittimità dell’uno o dell’altro procedimento e l’APN gode al riguardo, a seconda delle circostanze, di un potere discrezionale (sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2011, J/Commissione, F‑53/09, punto 57).

66      Ne consegue che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, la Commissione non poteva nemmeno fondarsi sulle conclusioni contenute nella sua nota del 22 luglio 2008, che riconosceva una malattia professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, per accogliere immediatamente la sua domanda intesa al riconoscimento, ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto, del fatto che la malattia che aveva giustificato il suo collocamento a riposo per invalidità era parimenti di origine professionale.

67      Nemmeno l’argomentazione del ricorrente che si articola sul principio del legittimo affidamento può essere accolta al riguardo, dato che né le conclusioni contenute nella nota della Commissione del 22 luglio 2008 né l’indicazione fornita nella decisione del 16 dicembre 2005, menzionata supra al punto 6, quanto all’intento della Commissione all’epoca, di adire nuovamente la commissione di invalidità, consentono di riporre affidamento nelle conclusioni mediche provenienti da tale commissione.

68      Peraltro, non spetta al Tribunale sostituirsi all’istituzione interessata o alla commissione di invalidità per determinare esso stesso, in assenza dell’avvio di qualsivoglia procedimento ai fini del riconoscimento dell’origine professionale, se la malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo è – ciò che secondo il ricorrente risulterebbe evidente – di origine professionale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 1º luglio 2008, Commissione/D., T‑262/06 P, punto 70; ordinanza del Tribunale del 1º febbraio 2008, Labate/Commissione, F‑77/07, punto 12).

69      Ne consegue che la censura relativa all’asserita competenza vincolata dell’APN nell’adozione, a seguito della seconda domanda del 30 giugno 2011, di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo per invalidità deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

–       Sulla censura attinente al difetto di motivazione

70      Il ricorrente fa parimenti valere che la decisione implicita di rigetto della sua seconda domanda del 30 giugno 2011, essendo, per definizione, priva di qualsivoglia motivazione, dovrebbe essere annullata per questa sola ragione.

71      Al riguardo, si deve ricordare che la condizione posta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, prevista anche nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni arrecanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se le decisioni siano fondate o se siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (sentenze della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, punto 22, e del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, punto 50). L’obbligo di motivazione così sancito costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo in forza di ragioni imperative (sentenze del Tribunale di primo grado del 20 marzo 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, T‑1/90, punto 73, e del 6 luglio 2004, Huygens/Commissione, T‑281/01, punto 105).

72      Tuttavia, in caso non già di assenza, ma di insufficienza di motivazione, le spiegazioni fornite nel corso del procedimento possono, in casi eccezionali, privare di contenuto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione (sentenze della Corte del 27 marzo 1985, Kypreos/Consiglio, 12/84, punto 8; dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, punto 52 e Neirinck/Commissione, cit., punto 51).

73      La portata dell’obbligo di motivazione deve essere di volta in volta valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura della motivazione invocata e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni (sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑135/00, punto 28). In tal senso, una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze del Tribunale di primo grado del 6 luglio 1995, Ojha/Commissione, T‑36/93, punto 60; del 1º aprile 2004, N/Commissione, T‑198/02, punto 70, e del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, punto 36).

74      Nella specie, nella lettera del 27 aprile 2012 – da considerarsi quale controricorso – la Commissione ha precisato, senza essere contraddetta su questo punto dal ricorrente, che, in esito alla presentazione della sua seconda domanda del 30 giugno 2011, essa lo aveva invitato precisamente, il 19 settembre 2011, a fornire al servizio medico dell’istituzione una relazione dettagliata relativa al suo stato di salute, comprensiva della descrizione di ogni eventuale evoluzione intervenuta successivamente alla decisione di collocamento a riposo. Orbene, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha declinato tale invito. Secondo il Tribunale, tenuto conto dei suoi precedenti ricorsi, il ricorrente non poteva fingere di non comprendere per quali ragioni la Commissione non riconosceva immediatamente l’origine asseritamente professionale della sua malattia, mentre, nel rigetto del suo reclamo, datato 16 dicembre 2005 e messo in discussione nella causa F‑41/06 RENV, tale istituzione aveva chiaramente esposto che un tale riconoscimento implicava che fosse previamente adita la commissione di invalidità.

75      Ne consegue che il ricorrente, al quale non era affatto necessario ricordare le disposizioni statutarie applicabili, dato che la sua conoscenza della materia si era arricchita grazie agli svariati ricorsi presentati dinanzi ai giudici dell’Unione, doveva avere perfetta conoscenza, sin dal mese di settembre 2011, del contesto nel quale poteva intervenire una decisione implicita di rigetto, da parte dell’APN, della sua domanda presentata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

76      In un contesto in cui il ricorrente stesso ha ricordato, nelle sue memorie, e anche nella domanda di provvedimenti urgenti, che la Commissione gli aveva indicato, sin dal 2005, la necessità di convocare una commissione di invalidità ed è stato invitato, nel settembre 2011, a fornire informazioni di natura medica alla sua istituzione di provenienza, la quale, nonostante taluni tentativi di convocazione a esami medici presso la propria sede di Bruxelles (Belgio) o nello Stato membro di residenza del ricorrente, non disponeva di dati medici aggiornati relativi all’interessato da diversi anni, il Tribunale afferma, seguendo in tal senso l’argomento della Commissione nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti notificate al ricorrente il 20 dicembre 2011, vale a dire entro il termine di risposta al reclamo allora pendente, che la decisione implicita di rigetto della sua domanda è intervenuta in un contesto ben noto al ricorrente e che tale istituzione poteva quindi completare la propria posizione di diniego, anche nel corso del giudizio nella presente causa.

77      Orbene, la Commissione ha manifestamente apportato un siffatto complemento, segnatamente ricordando già al punto 17 delle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti che le conclusioni contenute nella nota del 22 luglio 2008, adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, non pregiudicavano affatto una decisione ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto, e ribadendo, nella sua corrispondenza del marzo 2012 nonché nelle sue osservazioni del 27 aprile 2012, un aspetto essenziale della procedura, vale a dire il fatto che una decisione, che riconosca o neghi l’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo per invalidità, potrebbe essere legittimamente adottata solo dopo aver adito una commissione di invalidità, alla cui costituzione il ricorrente doveva apportare, conformemente all’obbligo di collaborazione e di lealtà che gli incombe, il suo pieno contributo. Il ricorrente ha d’altronde riconosciuto, in una lettera del 20 aprile 2012, che la Commissione aveva finalmente accettato di convocare una commissione di invalidità per statuire sul suo caso.

78      La Commissione quindi, nel corso del giudizio, e in particolare nella sua lettera del 27 aprile 2012 e nei suoi allegati, segnatamente con la lettera del 26 marzo 2012, che certamente conteneva una risposta formale e parziale alla prima domanda del 30 giugno 2011, ma anche alla seconda domanda del 30 giugno 2011, in larga misura simile quanto a questo profilo, poteva esplicitare la motivazione della sua decisione implicita di diniego. Ciò costituisce un supplemento di motivazione sufficiente in particolare qualora, come nella specie, quest’ultima decisione debba essere analizzata come una decisione di rigetto «allo stato», vale a dire allo stato del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente avviato ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto che, in quanto tale, non pregiudica affatto la decisione che l’APN deve adottare in esito a tale procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2011, Hecq/Commissione, F‑10/10, punto 68).

79      Risulta da tutte le suesposte considerazioni che, in un contesto in cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza delle ragioni della mancata adozione di una decisione esplicita della Commissione che conceda, immediatamente e senza formalità, il riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

–       Sulla censura relativa alla violazione dell’obbligo di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

80      Il ricorrente invoca una violazione dell’obbligo di sollecitudine e del principio di buona amministrazione senza fornire alcun argomento a sostegno di siffatta asserzione. Il Tribunale, pertanto, non può che respingere tale censura in quanto irricevibile, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura.

 Sull’assenza di una decisione dell’APN «relativa» al riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente

81      Nella parte in cui, con i suoi primi due capi della domanda, il ricorrente intende far accertare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare il procedimento inteso ad acclarare, in una decisione futura, se l’origine della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo sia professionale, è giocoforza rilevare che, in considerazione della convocazione che gli era stata inviata dall’APN, nella sua lettera del 13 marzo 2012, allegata al controricorso depositato dalla Commissione con lettera del 27 aprile 2012, quest’ultima ha accolto la sua domanda, sicché la censura relativa all’omesso avvio del procedimento inteso al riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente è infondata in punto di fatto (v., per analogia, quanto al ricorso in carenza previsto dall’articolo 265 TFUE, sentenza della Corte del 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, 377/87, punto 10).

82      Ciò premesso, spetterà, da una parte, alla Commissione, prima di pronunciarsi, adire nuovamente la commissione di invalidità, la quale dovrà accertare se lo stato patologico del ricorrente presenti un nesso sufficientemente diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni esercitate dal ricorrente medesimo (sentenza K/Consiglio, cit., punto 20) e, d’altra parte, spetterà al ricorrente, nel suo interesse a vedere chiarita la propria situazione amministrativa, contribuire pienamente alla convocazione di una commissione di invalidità e al corretto svolgimento dei suoi lavori, piuttosto che fare un uso eventualmente inadeguato dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

83      Quanto, infine, alla domanda del ricorrente diretta a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di riconoscere l’origine professionale della sua malattia, se non addirittura di modificare la sua posizione se dovesse ritenersi che, nella decisione di collocamento a riposo, essa avesse già deciso nel senso del diniego del riconoscimento di tale origine professionale, si deve ricordare che il Tribunale non è competente, nell’ambito del suo controllo di legittimità basato sull’articolo 91 dello Statuto, ad emanare dichiarazioni in diritto e che non è competente nemmeno a indirizzare ingiunzioni alle istituzioni (v. sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, F‑56/09, punti da 44 a 46, e la giurisprudenza ivi citata).

84      Pertanto, tale domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

85      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere tutte le domande di annullamento del ricorrente in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate.

 Sulle domande risarcitorie

86      Quanto alle domande del ricorrente di cui ai punti da C) a G) del ricorso, occorre anzitutto rilevare che, nella parte in cui esse sono intese al risarcimento del danno risultante dalla circostanza che, nella decisione di collocamento a riposo, l’APN non ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente che ha giustificato tale decisione o statuito in merito ad essa, tali domande sono manifestamente irricevibili in quanto tardive.

87      Spetta infatti ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta ad ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano. Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della causa per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza della Corte del 28 febbraio 2013, Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, punto 28; sentenza del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, punti 60, 65 e 66, e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, F‑91/09, punti 32 e 33).

88      Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di raffronto costituito dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azioni per responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte, ancorché tale termine non trovi applicazione nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 ottobre 1975, Meyer‑Burckhardt/Commissione, 9/75, punti 7, 10 e 11; ordinanza del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 34).

89      Orbene, dato che il ricorrente aveva già sollevato la questione dell’origine professionale della sua malattia nel contesto del suo reclamo del 22 agosto 2005 avverso la decisione di collocamento a riposo, la sua domanda risarcitoria presentata, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il 30 giugno 2011, vale a dire sei anni dopo l’adozione di tale decisione, è manifestamente irricevibile. Infatti, dal 2005, anno nel corso del quale egli è indubitabilmente venuto a conoscenza del contenuto di tale decisione, l’interessato poteva agevolmente valutarne l’eventuale incidenza sfavorevole (v., riguardo una domanda presentata quattro anni dopo la decisione asseritamente generatrice di danni per l’interessato, ordinanza del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 45).

90      Occorre pertanto esaminare le domande risarcitorie di cui ai punti da C) a G) del ricorso unicamente nella parte in cui esse riguardano il risarcimento di danni attinenti alla circostanza che, in esito alla presentazione della seconda domanda del 30 giugno 2011, la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare, ai sensi dell’articolo 78 dello Statuto, una decisione relativa all’origine professionale della malattia che ha giustificato l’adozione della decisione di collocamento a riposo, se non addirittura una decisione di riconoscimento di tale origine professionale. Orbene, al riguardo è sufficiente rilevare che, non essendo fondata tale premessa, non lo sono nemmeno tali domande, dal momento che la domanda di risarcimento di un danno materiale o morale deve essere respinta quando presenti, come nel caso di specie, uno stretto legame con una domanda di annullamento che sia stata a sua volta respinta in quanto infondata (sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, A/Commissione, F‑12/09, punto 232, e la giurisprudenza ivi citata).

91      Anche a voler ritenere che la domanda di cui alla lettera D) del ricorso possa essere considerata una domanda risarcitoria che presenti un legame con danni passati risultanti da un’astensione della Commissione successiva alla seconda domanda del 30 giugno 2011, occorre rilevare che il ricorrente propone determinate cifre senza fornire alcuna indicazione quanto alle ragioni che le giustifichino.

92      Inoltre, come egli stesso ha riconosciuto nelle sue memorie, la sua prima domanda del 30 giugno 2011 era intesa, in particolare, a conseguire il risarcimento dell’omesso riconoscimento, in passato, da parte dell’APN, dell’origine professionale della malattia che ha giustificato il suo collocamento a riposo. Così agendo, il ricorrente ha parimenti inteso sollecitare un risarcimento del danno risultante, a suo avviso, dal ritardo nell’adozione, da parte della Commissione, di un’eventuale decisione che considerasse la sua invalidità come il risultato di un incidente verificatosi nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue mansioni, ma anche «di una malattia professionale». Orbene, il ricorso del ricorrente avverso il rigetto del suo reclamo a tal riguardo è stato oggetto dell’ordinanza del 28 gennaio 2013, che ha respinto tale ricorso in quanto manifestamente irricevibile. Anche sotto questo profilo, la domanda di cui al punto C) del ricorso è manifestamente irricevibile.

93      Anche a voler ritenere che, quanto alle domande di cui ai punti da D) a G) del ricorso, il Tribunale deduca che il ricorrente intende conseguire il risarcimento di un’asserita durata irragionevole del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo per invalidità, è giocoforza ricordare che la questione se la durata di un procedimento possieda o meno un carattere irragionevole va esaminata tenendo conto di tutti gli elementi in fatto e in diritto rilevanti, quali la complessità della materia in oggetto, il comportamento del funzionario o la diligenza di cui danno prova l’amministrazione o i membri della commissione incaricata di fornire valutazioni mediche (v., in tal senso, sentenza J/Commissione, cit., punti 121 e 122).

94      In tal senso, le domande risarcitorie che il ricorrente potrebbe far valere dipenderebbero dalla decisione adottata dalla Commissione in esito ad apposito procedimento (v., in tal senso, ordinanza Labate/Commissione, cit., punti 20 e 21) al quale, nel suo interesse, il ricorrente dovrebbe pienamente collaborare; a quest’ultimo, del resto, occorre ricordare che ogni ritardo nei lavori di una commissione incaricata di fornire valutazioni mediche attribuibile al comportamento dilatorio, se non ostruzionista, del funzionario o del medico che questi ha designato non può essere imputato all’istituzione che deve decidere quanto all’origine professionale della malattia che ha giustificato la decisione di collocamento a riposo (v. sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, punto 154; sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013, AN/Commissione, F‑111/10, punto 66, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑512/13 P).

95      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, tutte le domande risarcitorie devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili e, in ogni caso, manifestamente infondate.

 Sulle spese

96      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

97      Alla luce delle peculiarità procedurali del presente procedimento, il Tribunale statuisce che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 25 febbraio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.