Language of document : ECLI:EU:F:2009:21

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

10 marzo 2009

Causa F‑100/07

Kyriakos Tsirimiagos

contro

Comitato delle regioni dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Trasferimento di una parte degli emolumenti fuori dal paese della sede di servizio – Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII del vecchio Statuto – Conto risparmio‑alloggio – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Irregolarità dei trasferimenti – Carattere evidente dell’irregolarità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale sostanzialmente il sig. Tsirimiagos chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del Comitato delle regioni del 21 novembre 2006, diretta a recuperare, in applicazione dell’art. 85 dello Statuto, gli importi versatigli in base al coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia dall’aprile 2004 al maggio 2005, importi che ammontano a EUR 2 120,16, dall’altra, l’annullamento, per quanto necessario, della decisione del 21 giugno 2007 con cui viene respinto il suo reclamo, nella parte in cui tale decisione conferma il recupero per un importo di EUR 2 038,61, e, infine, la condanna del Comitato delle regioni a rimborsargli la somma di EUR 2 038,61 trattenuta sulla sua retribuzione.

Decisione: La decisione del Comitato delle regioni 21 novembre 2006, quale modificata dalla decisione del 21 giugno 2007, è annullata nella parte in cui viene ingiunto il recupero degli importi derivanti dall’applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati dal ricorrente a favore del suo conto risparmio-alloggio, dall’aprile 2004 al maggio 2005, per un importo di EUR 15 300. Il Comitato delle regioni è condannato a rimborsare al ricorrente l’importo di EUR 15 300, oltre agli interessi di mora, trattenuto sulla sua retribuzione, corrispondente all’applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati a favore del suo conto risparmio-alloggio, dall’aprile 2004 al maggio 2005; tali interessi decorrono dalla data del recupero e sino alla data del pagamento effettivo, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Comitato delle regioni è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Nota con cui l’amministrazione informa l’interessato della sua intenzione di procedere alla ripetizione dell’indebito in mancanza di spiegazioni soddisfacenti o di documenti giustificativi integrativi forniti da quest’ultimo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato – Trasferimento di una parte degli emolumenti del funzionario fuori dal paese della sede di servizio per alimentare un conto risparmio-alloggio

(Statuto dei funzionari, art. 85; allegato VII, art. 17, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Risarcimento del danno materiale subito dal funzionario a causa dell’illecita ripetizione di una somma – Rimborso – Concessione di interessi di mora

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      Una nota dell’amministrazione con cui essa informa un funzionario della propria intenzione di procedere, in mancanza di spiegazioni soddisfacenti o di documenti giustificativi integrativi eventualmente forniti da quest’ultimo, alla ripetizione di talune somme da lui indebitamente percepite, senza indicare né l’importo dell’eventuale ripetizione né le modalità del recupero, non può essere considerata un atto che arreca pregiudizio al funzionario, poiché essa non pregiudica direttamente e immediatamente i suoi interessi, modificando, in maniera rilevante, la situazione giuridica di quest’ultimo, né costituisce una presa di posizione definitiva dell’amministrazione. Per giunta, una nota del genere non permette assolutamente all’interessato di valutare l’opportunità di una contestazione della stessa, attraverso la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

(v. punti 41 e 42)

2.      Risulta dall’art. 85 dello Statuto che la ripetizione dell’indebito è soggetta a due condizioni cumulative, la prima delle quali consiste nell’irregolarità del versamento delle somme che l’amministrazione cerca di recuperare e la seconda nella conoscenza di tale irregolarità da parte del funzionario o nella constatazione che l’irregolarità di cui trattasi era così evidente che il funzionario non poteva non averne conoscenza.

Anche supponendo che l’art. 17, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, nella sua redazione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – il quale permette al funzionario di far trasferire una parte dei suoi emolumenti fuori dal paese della sede di servizio per coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l’interessato debba assumersi fuori dal paese sede della sua istituzione o fuori dal paese in cui esercita le proprie funzioni – non si applichi qualora il trasferimento sia destinato ad alimentare un conto risparmio-alloggio riconosciuto come tale dalla legislazione di uno Stato membro, l’irregolarità di un siffatto versamento non è così evidente che il detto funzionario non potesse non averne conoscenza, in particolare qualora la formulazione delle norme applicabili non consenta di dare una risposta chiara e inequivocabile alla questione dell’applicabilità di tale disposizione ad un trasferimento del genere, e qualora il comportamento dei servizi competenti abbia potuto ragionevolmente lasciar credere all’interessato che la loro posizione propendesse a favore di tale applicabilità.

Per contro, anche supponendo che il trasferimento su un conto risparmio-alloggio rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 17, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, nella sua redazione sopra menzionata, un trasferimento del genere può essere effettuato solo entro il limite massimo di tale conto quale fissato dalla normativa nazionale. Pertanto, il trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario per alimentare un conto risparmio‑alloggio al di là di tale limite massimo non può in nessun caso essere considerato regolare. Tale irregolarità dev’essere considerata evidente per un funzionario esperto nel settore del diritto della funzione pubblica comunitaria.

(v. punti 55, 60, 61, 64, 66, 70, 74 e 75)

3.      Il giudice comunitario della funzione pubblica, disponendo di un potere di conoscere anche del merito in materia pecuniaria, è competente ad ingiungere, a titolo di risarcimento del danno materiale, il rimborso al ricorrente di una somma che è stata oggetto di indebita ripetizione da parte dell’amministrazione, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data del recupero e sino alla data del pagamento effettivo.

(v. punti 79 e 80)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2002, causa T‑29/01, Puente Martín/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑833, punto 88), e 9 luglio 2003, causa T‑22/01, Efthymiou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑891, punto 45)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑126/05, Borbély/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73)