Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

22 maggio 2012

Causa F‑109/10

AU

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Indennità una tantum di cessazione dal servizio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AU chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione con cui gli viene negato il pagamento di un’indennità una tantum di cessazione dal servizio.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.

Massime

Funzionari – Agenti contrattuali – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12)

Risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che il beneficio dell’indennità una tantum di cessazione dal servizio è subordinato alla condizione che l’agente contrattuale, a partire dalla sua entrata in servizio presso l’Unione, abbia effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione ad un regime pensionistico nazionale o ad un’assicurazione privata o ad un fondo pensioni di sua scelta che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del detto articolo. Pertanto, qualora l’agente contrattuale non abbia effettuato alcun versamento di tale natura, il solo fatto che egli abbia continuato a maturare diritti a pensione in uno Stato membro non può attribuirgli il diritto al beneficio dell’indennità una tantum di cessazione dal servizio. Infatti, le disposizioni del diritto dell’Unione che danno diritto a prestazioni finanziarie debbono essere interpretate restrittivamente.

D’altro canto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto, gli agenti contrattuali che abbiano effettuato versamenti per la costituzione o per il mantenimento di diritti a pensione ad un’assicurazione privata o ad un fondo pensioni possono beneficiare di un’indennità una tantum di cessazione dal servizio solo se tale assicurazione privata o tale fondo pensioni soddisfi a varie condizioni, tra cui quella di garantire che gli agenti di cui trattasi non potranno beneficiare di un rimborso di capitale.

(v. punti 24 e 25)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 2004, Pappas/Commissione, T‑11/02 (punto 53)