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Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Deutsche Telekom AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, Deutsche Telekom AG / Commissione europea

(Causa C-152/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: D. Schroeder e K. Apel, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Slovanet, a.s.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, nella parte in cui rigetta il ricorso;

annullare, nella sua integralità o in parte, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, la decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, riguardante un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 — Slovak Telekom), quale modificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final della Commissione, del 17 aprile 2015, e, in subordine, annullare o ridurre l’importo delle ammende inflitte alla ricorrente;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione;

condannare la Commissione alla totalità delle spese relative sia al procedimento di impugnazione che a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce quattro motivi di ricorso.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente il principio secondo cui, perché ricorra la fattispecie del diniego di accesso, è necessario che l’accesso richiesto sia indispensabile per l’esercizio dell’attività a valle e, in conseguenza di ciò, non avrebbe applicato tale principio e, quindi, lo avrebbe applicato in maniera erronea.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente e applicato in modo scorretto il principio in base al quale ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora la prima abbia esercitato un’influenza dominante anche da un punto di vista effettivo.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato, e quindi lo avrebbe applicato in maniera erronea, il principio secondo cui ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora quest’ultima si sia attenuta in modo sostanziale alle istruzioni della controllante.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il principio relativo al rispetto del diritto ad essere ascoltato nel procedimento amministrativo.

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