Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 settembre 2011

Causa F‑6/11

M

contro

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

«Funzione pubblica – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale M chiede la condanna dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) a risarcirlo del preteso danno da lui subito a seguito di un infortunio sul lavoro.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Presentazione di un’eccezione di irricevibilità – Libertà del giudice di emanare un’ordinanza sul fondamento dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Infortunio sul lavoro – Indennità forfettaria in base al regime statutario – Domanda di indennità complementare in base al diritto comune – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, artt. 73 e 90, n. 1)

1.      Pur in presenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta con atto separato, il Tribunale della funzione pubblica resta libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta, di adottare un’ordinanza sul fondamento dell’art. 76 del suo regolamento di procedura.

(v. punto 12)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 novembre 2009, causa F‑5/09, Soerensen Ferraresi/Commissione (punto 14)

2.      Un dipendente vittima di un infortunio ha il diritto di chiedere all’amministrazione un’indennità complementare ove ritenga che l’amministrazione sia responsabile, secondo il diritto comune, dell’infortunio e che il regime statutario istituito dall’art. 73 dello Statuto non consenta un risarcimento adeguato. Tuttavia, in un caso del genere, la procedura amministrativa a cui è tenuto a conformarsi il dipendente per beneficiare di una siffatta indennità complementare deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto diretta ad ottenere il risarcimento complementare e proseguire, se del caso, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda.

(v. punto 14)

Riferimento:

Corte: 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink/Commissione (punto 13)